COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per il Piemonte sentenza n. 101 sez. 34 depositata il 27 gennaio 2016
Massima
I giudici della C.T.R. del Piemonte hanno accolto l’appello del contribuente asserendo che la richiesta di recupero del credito estero non può essere esperita dopo 5 anni dalla formazione del titolo esecutivo nello stato richiedente. Nel caso di specie il pagamento delle imposte è stato richiesto, ai sensi dell’art. 6 della direttiva 76/308/CE, dall’autorità fiscale tedesca, mentre l’attività di riscossione risulta azionata in applicazione della normativa interna ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2003 n. 69. Infatti risulta che il titolo esecutivo è stato formato dall’ufficio Finanziario tedesco nel 2000 e che la richiesta di recupero del credito è stata formulata in data 15 aprile 2010, in violazione dell’art. 8 del D. Lgs. 69/2003 in base al quale “l’assistenza per le richieste di informazioni e di notifica e per il recupero dei crediti non ha luogo se il periodo intercorrente tra la formazione del titolo esecutivo nello Stato richiedente e la richiesta di recupero per il credito è superiore a cinque anni”.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il contribuente “H.B.A.” appellante chiede la riforma della sentenza n. 29/04/13 del 3 dicembre 2012 e depositata I’8 aprile 2013 e l’annullamento del ruolo e della cartella di pagamento impugnati, con vittoria di spese.
L’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale dl Alessandria appellata “CHIEDE a codesta onorevole Commissione Tributaria Regionale
1) il rigetto dell’appello e la condanna dei ricorrente alle spese di giudizio.” (Valore della lite Euro 223.541,26 – Totale nota spese euro 7.299,00).
E.N. S.p.A. appellata rassegna le seguenti: “CONCLUSIONI
In via principale: rigettarsi l’appello proposto da H.B.A. con ricorso notificato in data 21 novembre 2013 e, per l’effetto, confermarsi la sentenza della CTP di Alessandria ……
In ogni caso: respingersi qualsivoglia domanda formulata nei confronti di E.N. S.p.A., in quanto infondata.
Con condanna di parte appellante al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La discussione avviene alla presenza delle Parti.
Trattasi dell’appello proposto nell’interesse del Sig. B.A.H. avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di ALESSANDRIA n. 29-04-13 pronunciata in data 29-04-2012 e depositata in data 08-04-2013 che ha respinto il ricorso presentato avverso il ruolo N. 2012/– emesso a seguito di richiesta di recupero crediti esteri e la cartella dl pagamento N. 001 2012 — (di euro 233.935,93 a titolo d’imposta, sanzioni ed interessi sul reddito di attività industriali per gli anni 1985 al 1990), con condanna del contribuente alle spese di giudizio a ciascuna delle parti resistenti liquidate in euro 2.500, oltre accessori.
Il pagamento di tali imposte è stato richiesto, ai sensi dell’art. 6 della direttiva 76/308/CE, da Autorità fiscale tedesca (Ufficio Finanziario di Bonn) e l’attività di riscossione risulta azionata in applicazione del d.lgs. 9 aprile 2003 n. 69.
DECISIONE
Il Collegio ritiene meritevole d’accoglimento l’appello del Contribuente e, per l’effetto, in totale riforma della decisione impugnata, annulla la pretesa portata dall’atto oggetto di causa. Compensa tra le Parti le spese di entrambi i gradi di considerata la difficoltà interpretativa della materia trattata.
In atti risulta che il titolo esecutivo n. 20001821– è stato formato dall’ufficio Finanziario di Bonn nel 2000 e che la richiesta di assistenza è stata formulata in data 15 aprile 2010.
Il ricorrente aveva eccepito la violazione da parte dell’ufficio dell’art. 8 – esclusione dell’assistenza – del d.lgs. 69/2003, norma che prevede al primo comma: “L’assistenza per le richieste di informazioni e di notifica e per ” recupero dei crediti non ha luogo se il periodo intercorrente tra la formazione del titolo esecutivo nello Stato richiedente e la richiesta d recupero per il credito è superiore a cinque anni; qualora i crediti o i titoli esecutivi siano oggetto di contestazione, taleperiodo decorre dalla data in cui lo Stato richiedente stabilisce che gli stessi non possano essere più oggetto di contestazione.”
Quindi la richiesta di assistenza sarebbe stata formulata ben oltre i cinque anni previsti dalla sopra richiamata disposizione normativa.
Il Collegio di prime cure sul punto non ha accolto la contestazione del ricorrente motivando che fosse suo onere dimostrare che il titolo esecutivo si era formato in quella data e non nel 2010, come sostenuto dall’ufficio delegato per la riscossione e come risultante dalla richiesta.
Questo Collegio non condivide l’assunto sul punto dei Giudici di prime cure in quanto non vi è dubbio alcuno, in quanto èversato nel fascicolo di causa il documento che attesta: la data di formazione dell’atto esecutivo da parte dell’AutoritàFiscale Tedesca essere l’anno 2000; la data di richiesta di recupero (n. 81/2010) per tributi anni 1985, 1986, 1987, 1988, 1989 e 1990 da parte dell’Autorità Fiscale Tedesca essere l’anno 2010.
Per cui l’iscrizione a ruolo e la cartella di pagamento sono illegittimi in quanto l’Agenzia delle Entrate ha prestato l’assistenza allo Stato tedesco oltre il termine di cui all’art. 8 d.lgs. 9 aprile 2003, n. 69.
La documentazione prodotta dall’Agenzia delle Entrate non tradotta in lingua italiana non può fare ingresso nel giudizio.
Ogni altra questione è assorbita dalla rilevata nullità della pretesa tributaria.
P.Q.M.
Accoglie l’appello. Spese compensate di entrambi i gradi del giudizio.
Torino, lì 1° luglio 2015
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