COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per la Lombardia ordinanza n. 1449 sez. 24 depositata il 14 ottobre 2015
Massima
Con l’ordinanza n. 1449/2015 i giudici della CTR Lombardia hanno disposto la trasmissione degli atti, relativi a un contenzioso in materia di gioco e scommesse, alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea. Ciò al fine di verificare la compatibilità degli artt. 52 e 56 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea sulla discriminazione fiscale e il legittimo affidamento con la normativa italiana. Quest’ultima prevede, infatti, l’assoggettamento, anche in via retroattiva, all’imposta unica sulle scommesse di cui agli artt. 1 e 3 del d.lgs. 504/1998 (come modificati dall’art. 1 comma 66 lett. b, della legge di stabilità 2011), degli intermediari nazionali che curano la trasmissione dei dati di gioco per conto di operatori di scommesse stabiliti in un diverso Stato membro dell’Unione europea.
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, dovrà pronunciarsi sulla compatibilità con gli artt. 52 e 56 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, in materia di gioco e scommesse, discriminazione fiscale e legittimo affidamento, della normativa italiana che prevede l’assoggettamento, anche in via retroattiva, all’imposta unica sulle scommesse di cui agli artt. 1 e 3 del d.lgs. 504/1998 (come modificati dall’art. 1 comma 66 lett. b, della legge di stabilità 2011), degli intermediari nazionali che curano la trasmissione dei dati di gioco per conto di operatori di scommesse stabiliti in un diverso Stato membro dell’Unione europea.
Testo:
ORDINANZA
La Commissione
rilevato che, in ambedue i procedimenti riuniti, l’appellante formula richiesta di rinvio alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, per interpretazione pregiudiziale ex art. 267, Il co., TFUE, di conformità della legislazione nazionale alla normativa europea, come infra specificato, previa sospensione del presente procedimento;
ritenuto che tale richiesta è meritevole di accoglimento, stante l’impossibilità, in questa sede, di pronunziarsi, risolvendo i dubbi inerenti che esulano dalla specifica competenza valutativa e argomentativa del Giudice Tributario;
impregiudicate restando le questioni di legittimità e di merito sollevate dalle parti con i loro atti e alla pubblica udienza;
COSÌ DISPONE
A) Sospende il procedimento davanti a sé, in attesa delle determinazioni della CGUE;
B) Trasmette gli atti alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, onde verificare, pregiudizialmente, SE gli artt. 56 e 52 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, alla luce anche della Giurisprudenza della Corte di Giustizia stessa, in materia di servizi di gioco e scommessa di cui alle sentenze Gambelli, Placanica e Costa e Cifone, quella in materia di discriminazione fiscale, di cui alle sentenze Lindman, Commissione c. Spagna, e Bianco e Fabretti, e i principi di diritto dell’Unione, circa parità di trattamento, non discriminazione e legittimo affidamento, OSTINO ad una normativa nazionale del tipo di quella italiana, nella presente vertenza considerata, che prevede l’assoggettamento, anche in via retroattiva, all’Imposta Unica sulle scommesse e i concorsi pronostici di cui agli artt. 1-3 del D. Lgs. 23.12.1998 n.504, come modificati dall’art. 1 co.66 lett.b), della Legge di Stabilità 2011, degli intermediari nazionali della trasmissione dei dati di gioco per conto di operatori di scommesse, stabiliti in un diverso Stato Membro dell’Unione Europea; in particolare, aventi le caratteristiche deIla società S. Ltd., ed in via eventuale, dei medesimi operatori di scommesse, in solido con i loro intermediari nazionali.
Manda alla cancelleria per le relative incombenze.
Milano 29.9.2015
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 28 gennaio 2022, n. 2689 - L'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse è applicabile a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte nel territorio italiano, a prescindere dal luogo in cui sono…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 09 settembre 2021, n. 24262 - La situazione di un centro di trasmissione dati che raccoglie scommesse per conto di una società che ha sede in un altro Stato membro non è analoga a quella degli operatori nazionali: di qui…
- Commissione Tributaria Regionale per la Campania, sezione 22, sentenza n. 86 depositata il 7 gennaio 2020 - Tutti i soggetti che esercitano l’attività di gestione delle scommesse sono obbligati al pagamento dell’imposta unica sui concorsi pronostici e…
- Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez. n. 14, sentenza n. 4942 depositata il 25 agosto 2023 - I Centri di Trasmissione Dati (CTD) sono soggetti passivi dell’imposta unica sulle scommesse
- Commissione Tributaria Regionale per le Marche, sezione n. 3, sentenza n. 520 depositata il 5 maggio 2022 - In tema di imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse è soggetto passivo anche il titolare della ricevitoria operante per conto di…
- Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, sezione n. 2, sentenza n. 1119 depositata il 14 aprile 2023 - In tema di imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, è soggetto passivo anche il titolare della ricevitoria…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Il giudice non può integrare il decreto di sequest
Il giudice non può integrare il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla…
- Nell’eccezione di prescrizione, in materia t
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 6289 deposi…
- Processo tributario: L’Agenzia delle entrate Risco
L’Agenzia delle entrate Riscossione può essere difesa da avvocati di libero foro…
- Il reato di bancarotta fraudolente documentale per
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 16414 depositata il 1…
- Processo Tributario: Il potere di disapplicazione
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 2604 deposi…