Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, sezione n. 2, sentenza n. 1119 depositata il 14 aprile 2023

Imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse – titolare della ricevitoria – soggetto passivo – condizioni

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso in appello depositato in formato elettronico il 19/9/2022, l’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, . . . impugna la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Catanzaro, n.1040/2021, depositata il 7/6/2022, la quale ha accolto il ricorso presentato dal sig. V G , in qualità di titolare dell’esercizio commerciale denominato “B P awerso e per l’annullamento del provvedimento di accertamento fiscale n. emesso in data 23/11/2020, prot. n.riguardante l’imposta unica sulle scommesse di cui all’art. 1 del D. Lgs. 23.12.1998 n. 504, riconducibile all’anno di imposta 2015.

Lamenta l’appellante la violazione e falsa applicazione delle disposizioni dell’art. 24, comma 9, del D.L. n.98/2011 e dell’art. 20 del d. lgs. n.472/1997, con conseguente erroneità della sentenza; la violazione e falsa applicazione delle disposizioni dell’art.1, comma 646, lett.b) della legge n.190/2014, con erroneità ed infondatezza della sentenza impugnata di cui chiede la riforma integrale con vittoria delle spese di lite.

Si è costituito in giudizio il contribuente, sig. G V con controdeduzioni depositate il 28/3/2023 ed il patrocinio dell’aw. B. P riproponendo tutti i motivi di doglianza awerso l’originario atto impositivo e concludendo chiedendo il rigetto del gravame.

Alla camera di consiglio del 4/4/2023 la causa è stata decisa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di appello viene lamentato come la C.T.P. abbia fatto discendere l’illegittimità dell’avviso di accertamento, per intervenuta prescrizione della pretesa impositiva, unicamente dalle disposizioni dell’art.28 della legge n.689/1981, norma che non potrebbe applicarsi al caso di specie, in quanto non solo riguarderebbe la prescrizione del diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative e non dell’imposta, oggetto dell’atto impugnato, ma anche si riferirebbe alle sanzioni amministrative diverse da quelle tributarie, come nel caso di specie, che invece sono disciplinate dal d. lgs. n.472/1997.

La C.T.P., in punto di prescrizione, ha affermato che “per le violazioni tributarie e per quelle amministrative si applicano i termini prescrizionali e decadenziali previsti, rispettivamente, dall’articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472, e dall’articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n.689 “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione”.

Osserva il Collegio come l’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, di cui al D. Lgs. 23 dicembre 1998, n.504, non ha il carattere di imposta sul volume d’affari per le plurime ragioni che essa:

riguarda unicamente operazioni relative all’esercizio delle scommesse, irrilevanti ai fini dell’IVA; non tiene conto del valore aggiunto di ciascuna, difettando nel sistema il meccanismo della detrazione IVA e applicandosi il tributo all’importo scommesso; è calcolata senza alcun riconoscimento di deduzione degli acquisti di beni e servizi inerenti effettuati nel periodo in cui sono poste in essere le operazioni di scommessa.

L’imposta unica, istituita dal suddetto decreto legislativo, si applica ai concorsi pronostici e alle scommesse di qualunque tipo, relativi a qualunque evento, anche se svolto all’estero. Le aliquote sono variabili fra i vari tipi di gioco; la base imponibile per i concorsi pronostici è costituita dall’ammontare della somma corrisposta dal concorrente per il gioco al netto di diritti fissi e compensi ai ricevitori, mentre per le scommesse è costituita dall’ammontare della somma giocata per ciascuna scommessa. I soggetti passivi dell’imposta sono coloro i quali gestiscono, anche in concessione, i concorsi pronostici e le scommesse.

L’articolo 4 del D. Lgs. n. 504/1998 stabilisce le aliquote, differenziate per i concorsi pronostici (26,80 per cento) e per diverse categorie di scommesse a totalizzazione (20 per cento) e a quota fissa (con aliquote che variano fra il 2 e l’8 per cento su eventi diversi dalle corse dei cavalli e per le scommesse con modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori). Per ogni tipo di scommessa ippica a totalizzatore e a quota fissa (salvo la scommessa a totalizzatore sulle corse dei cavalli denominate Vincente nazionale e Accoppiata nazionale) l’aliquota è pari al 15,70 per cento della quota di prelievo stabilita per ciascuna scommessa.

Ad awiso di parte appellata non si vede come la lett. b) del comma 646 L. 190/2014, possa trovare applicazione in caso di apparecchi che si dicono irregolari, ma che non è stato provato servivano ad effettuare concorsi a pronostici e scommesse a quota fissa. Più precisamente nel caso di specie non sarebbe possibile applicare il D. Lgs. n.504/1998 perchè il comma 646 alla lett. b) dell’art. 1 della Legge n.190/2014, richiamato dall’ente impositore per l’applicazione della sanzione tributaria, difetterebbe di tutti gli elementi costitutivi richiesti e previsti dal D. Lgs. 504/98, sia in termini formali che in termini sostanziali. Secondo il contribuente quindi la norma che andava applicata è quella “prevista e disciplinata dall’art.39-quater, comma 4 del D.L. n.269/2003” ed anche in tal caso, l’avviso di accertamento sarebbe comunque stato affetto da irregolarità non essendo stato quantificato il volume delle giocate prodotte attraverso l’apparecchio sottoposto a sequestro, attraverso la lettura dei contatori di gioco.

Parte appellata, dunque, invoca l’applicabilità del c.d. Preu. L’articolo 39, comma 13, del D.L. n.269/2003 ha istituito il Prelievo erariale unico (Preu), originariamente fissato in misura del 13,5 per cento delle somme giocate, che si applica agli apparecchi da divertimento e intrattenimento idonei per il gioco lecito identificati dall’articolo 110, comma 6, lettera a), i cosiddetti amusement with prizes (AWP o new slot) e lettera b), le cosiddette videolottery (VLT) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Si tratta degli apparecchi dotati di attestato di conformità rilasciato dal Ministero dell’economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e obbligatoriamente collegati alla rete telematica, new slot, e di quelli facenti parte della rete telematica che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa, videolottery.

L’avviso di accertamento per cui è causa ha effettivamente accertato l’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, di cui al D. Lgs. n.504/1998 dovuta pari ad? 150.300,00 ed ha comminato le sanzioni relative ai sensi del D. Lgs. n.472/1997.

Sul punto la C.T.P. sembrerebbe, con il surriportato passaggio motivazionale, avere motivato l’annullamento integrale dell’awiso di accertamento unicamente con riferimento alla ritenuta prescrizione delle sanzioni, mentre nulla risulta in ordina alla debenza dell’imposta della quale dubita parte appellata nella propria memoria di costituzione. Anzi vero è che la sentenza della C.T.P. sembrerebbe ritenere che la qualificazione dell’imposta dovuta sia stata correttamente svolta dall’Amministrazione finanziaria, poiché rigetta al punto 1) delle motivazioni “le eccezioni poste dal ricorrente in merito alla errata applicazione della legge di riferimento”.

Ebbene sotto questo profilo la sentenza appare contraddittoria poiché, per un verso sembra ritenere dovuta l’imposta, quantificata alle pagine 6 e 7 dell’avviso di accertamento e, per altro verso, annulla le sole sanzioni amministrative pecuniarie, comminate nella misura di? 244.989,00, ritenendole prescritte.

Non è infatti possibile scindere i due profili, quello dell’accertamento dell’imposta dovuta e quello della applicazione della sanzione, né applicare il termine di prescrizione, più breve, previsto per queste ultime;

vieppiù nella fattispecie, la sentenza appare contraddittoria ab origine, nulla statuendo sulla debenza dell’imposta, con una vistosa contraddizione tra la parte motiva e quella dispositiva, sicché non se ne può dare conferma.

Ad ogni buon fine e nel merito della pretesa tributaria, osserva il Collegio come il c.d. Preu si applica solo agli apparecchi da divertimento e intrattenimento idonei per il gioco lecito identificati dall’articolo 110, comma 6, lettera a), i cosiddetti amusement with prizes (AWP o new slot) e lettera b), le cosiddette videolottery (VLT) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, mentre nel caso di specie l’avviso di accertamento ed il precedente p.v.c. della Guardia di finanza ad esso sottostante hanno accertato che nell’esercizio controllato erano situati 5 apparecchi per la raccolta a distanza di giochi pubblici (c.d. Totem) privi di collegamento alla rete AAMS, circostanza questa non smentita dall’appellante.

Quindi va confermato il principio espresso dalla S.C. per il quale in tema di imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, è soggetto passivo anche il titolare della ricevitoria operante per conto di” bookmakers” esteri privi di concessione poiché, pur non partecipando direttamente al rischio connaturato al contratto di scommessa, svolge comunque attività gestoria che costituisce il presupposto impositivo, assicurando la disponibilità di locali idonei e la ricezione della proposta, e occupandosi della trasmissione all’allibratore dell’accettazione della scommessa, dell’incasso e del trasferimento delle somme giocate nonché, secondo le procedure e istruzioni fornite dallo stesso, del pagamento delle vincite (Cass. civ., Sez. V, 30 marzo 2021, ord.8757; Sez.V, 28 settembre 2021, ord.26203).

In conclusione l’appello va accolto, con conseguente dichiarazione della regolarità della pretesa tributaria e relative sanzioni.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo sulla base del valore di causa accertato, escluse le sanzioni ed al valore medio dei parametri di cui al D.M. n.55/2014; non essendo stata richiesta la refusione o ripetizione di quelle eventualmente pagate in primo grado dall’Amministrazione soccombente non è luogo a pronuncia sulle stesse.

P.Q.M.

La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado per la Calabria, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, richiesta, eccezione e deduzione, accoglie l’appello ed in riforma della sentenza di primo grado dichiara la regolarità della pretesa tributaria e relative sanzioni.

Liquida in favore di parte appellante le spese del giudizio in euro 9.310,00, oltre spese generali 15% per euro 1.396,50.