Corte di Cassazione sentenza n. 4419 del 20 marzo 2012
LAVORO – LAVORO GIORNALISTICO – SUBORDINAZIONE – CARATTERI – MODALITÀ DI ESPLICAZIONE DEL RAPPORTO – LIBERTÀ DI ORARIO E DI PRESENZA NELLA SEDE DEL GIORNALE – RETRIBUZIONE COMMISURATA ALLE SINGOLE PRESTAZIONI – COMPATIBILITÀ – SUSSISTENZA – INDICI DI ESCLUSIONE DEL VINCOLO – INDIVIDUAZIONE – RAPPORTO DI LAVORO – MANSIONI DEL LAVORATORE – VERBALE DI CONCILIAZIONE – CONTENUTO – RINUNCIA A PRETESE ECONOMICHE E NORMATIVE RELATIVE AL PREGRESSO RAPPORTO DI LAVORO – CONFIGURABILITÀ – DIRITTI FUTURI CONCERNENTI IL NUOVO RAPPORTO DI LAVORO – ACCERTAMENTO DELLA NATURA DEL NUOVO RAPPORTO – ESCLUSIONE – FONDAMENTO
massima della sentenza
______________________
In tema di attività giornalistica, sono configurabili gli estremi della subordinazione – tenuto conto del carattere creativo del lavoro – ove vi sia lo stabile inserimento della prestazione resa dal giornalista nell’organizzazione aziendale così da poter assicurare, quantomeno per un apprezzabile periodo di tempo, la soddisfazione di un’esigenza informativa del giornale attraverso la sistematica compilazione di articoli su specifici argomenti o di rubriche, e permanga, nell’intervallo tra una prestazione e l’altra, la disponibilità del lavoratore alle esigenze del datore di lavoro, non potendosi escludere la natura subordinata della prestazione per il fatto che il lavoratore goda di una certa libertà di movimento ovvero non sia tenuto ad un orario predeterminato o alla continua permanenza sul luogo di lavoro, né per il fatto che la retribuzione sia commisurata alle singole prestazioni; costituiscono, per contro, indici negativi alla ravvisabilità di un vincolo di subordinazione la pattuizione di prestazioni singolarmente convenute e retribuite, ancorché continuative, secondo la struttura del conferimento di una serie di incarichi professionali ovvero in base ad una successione di incarichi fiduciari.
Il verbale di conciliazione con il quale un lavoratore abbia rinunziato alle possibili rivendicazioni economiche e normative relative al pregresso rapporto di lavoro non comporta la valida rinunzia ai diritti futuri concernenti il nuovo rapporto di lavoro instaurato, né del diritto di chiedere l’accertamento dell’effettiva natura di detto rapporto, dovendosi escludere che la conciliazione possa riguardare diritti non ancora entrati nel patrimonio del prestatore di lavoro.
______________________
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 17 maggio 2000 il Tribunale di Roma ha rigettato la domanda proposta da C.F. nei confronti del C.d.S. s.r.l. volta ad ottenere il riconoscimento della natura di lavoro subordinato parti con riferimento all’attività giornalistica svolta dal 1° dicembre 1990 al 30 novembre 1996, la conseguente condanna delle relative spettanze retributive, e la dichiarazione di illegittimità del licenziamento intimatogli verbalmente in data 2 dicembre 1996 con il conseguente ordine di riammissione in servizio e condanna al pagamento delle retribuzioni. A seguito di impugnazione del C.F. avverso tale sentenza, la Corte d’Appello di Roma, con sentenza non definitiva del 24 novembre 2004 ha rigettato l’eccezione di intervenuta transazione sollevata dalla parte appellata;che ha dedotto l’esistenza di una conciliazione intervenuta tra le parti nel 1990 che prevedeva, fra l’altro, l’impegno del C.d.S. di avvalersi dell’opera del C.F. in collaborazioni giornalistiche senza vincoli di orario e quale lavoro autonomo. La Corte territoriale ha motivato tale pronuncia considerando che, nelle modalità fattuali, l’attività svolta dal C.F. così come dedotta, trascendeva la qualificazione del rapporto data dalle parti nell’atto conciliativo considerato, e che comunque non è configurarle una rinuncia preventiva ai propri diritti. Con ulteriore sentenza non definitiva del 27 marzo 2007 la stessa Corte d’Appello di Roma, nel medesimo giudizio di appello, ha dichiarato essere intervenuto tra le pari un rapporto di tipo giornalistico con conseguente applicazione del CCNL giornalisti; ha condannato il C.d.S. al pagamento delle differenze retributive tra quanto percepito e quanto previsto da detto CCNL per la qualifica di capo servizio; ha confermato il rigetto della domanda relativa al licenziamento; ha condannato il C.d.S. al pagamento in favore del C.F. dei compensi per lavoro festivo e domenicale e per ferie non godute, e del TFR dovuto in conseguenza di detti riconoscimenti. La Corte territoriale ha motivato tale pronuncia con le risultanze istruttorie e, in particolare, delle prove testimoniali, dalle quali è risultato lo stabile inserimento del C.F. nell’ambito della redazione del C.d.S., il ruolo di responsabile di un servizio, l’osservanza di direttive aziendali e di un orario fisso e predeterminato. Con sentenza definitiva del 31 agosto 2009 la Corte d’Appello di Roma, a seguito di consulenza tecnico contabile d’ufficio, ha condannato il C.d.S. al pagamento in favore del C.F. della somma di € 206.950,21, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di quantificazione dei titoli riconosciuti con la suddetta sentenza non definitiva.
Il C.d.S. propone ricorso per cassazione avverso dette tre sentenza della Corte d’Appello di Roma affidato a quattro motivi.
Resiste con controricorso il C.F..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 2213 cod. civ., 185, 410 e 411 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ.; vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia. In particolare si lamenta che la Corte territoriale avrebbe illegittimamente rigettato l’eccezione di intervenuta conciliazione giudiziale sollevata dalla Società, avendo invece le parti dettagliatamente regolamentato la prima parte del rapporto dedotto in giudizio, escludendo la natura subordinata del rapporto, non solo nella qualificazione formale, ma anche nelle concrete modalità di svolgimento dell’attività concordata. Tale previsione deve essere ritenuta rilevante ai fini dell’affidamento reciproco fra le parti, e la volontà delle parti deve essere considerato, quale indicatore privilegiato nel caso di controversia sulla riconducibilità del caso concreto alla fattispecie consensualmente prevista.
Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2094, 222, 2722 e 2729 cod. civ., e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., con riferimento agli artt. 1, 2, 5, 11 e 36 del contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico, e degli artt. 1, 40 e 45 della legge n. 69 del 1963 in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ.; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia con riferimento alla statuizione relativa all’esistenza tra le parti di un rapporto di subordinazione per tutti gli anni per cui è causa, ed alla parametrazione delle differenze retributive di spettanza al C.F. sulla qualifica di capo servizio. In particolare si deduce che l’attività svolta dal C.F. avrebbe avuto le caratteristiche tipiche dell’autonomia,non essendo risultato il suo inserimento stabile nella redazione, non essendo stati previsto un obbligo costante di fornire notizie o articoli, non essendovi stati vincoli di orario né controllo in ordine alle modalità ed ai tempi dell’attività. Né il lavoratore era sottoposto a direttive di alcuno, né aveva un preciso compito di cura di rubriche o di settore o servizio determinato.
Con terzo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 5, 11 e 36 del contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico, e degli artt. 1, 40 e 45 della legge n. 69 del 1963 in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ.; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia con riferimento al riconoscimento del trattamento economico e normativo della qualifica di capo servizio in mancanza degli elementi costituivi di tale figura contrattuale costituti dalla preposizione ad un servizio redazionale, dall’esistenza di due o più redattori o collaboratori alle proprie dipendenze, dal potere di rivedere e coordinare il lavoro di tali collaboratori o redattori.
Con quarto motivo si assume violazione e falsa applicazione degli artt. 2099 e 2126 cod. civ., dell’art. 36 della Costituzione e degli artt. 1, 40 e 45 della legge n. 69 del 1963 in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ. e omessa, insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia con riferimento al riconoscimento del diritto al trattamento economico e normativo spettante al capo servizio pur non essendo stato il ricorrente mai giornalista professionista. Inoltre il CTU non avrebbe calcolato correttamente i giorni di ferie, le festività e la 14A mensilità non prevista dal CCNL di categoria.
Il primo motivo è infondato. Il verbale di conciliazione con il quale un lavoratore abbia rinunziato alle possibili rivendicazioni economiche e normative relative al pregresso rapporto di lavoro non comporta la valida rinunzia ai diritti futuri concernenti il nuovo rapporto di lavoro instaurato, né del diritto di chiedere l’accertamento dell’effettiva natura di detto rapporto, dovendosi escludere che la conciliazione possa riguardare diritti non ancora entrati nel patrimonio del prestatore di lavoro (Cass. 8 settembre 2011 n. 18405). Pertanto, considerato anche il generale principio del rilievo da darsi al concreto atteggiarsi del rapporto ai fini della determinazione della natura dello stesso e dei conseguenti diritti che da esso scaturiscono, non può darsi rilevo alla volontà delle parti riguardanti la natura di un rapporto di lavoro futuro di cui è conseguentemente sconosciuto il suo concreto atteggiarsi.
Anche il secondo motivo è infondato. Questa Corte ha ripetutamente affermato che, in tema di attività giornalistica, sono configurabili gli estremi della subordinazione – tenuto conto del carattere creativo del lavoro – ove vi sia lo stabile inserimento della prestazione resa dal giornalista nell’organizzazione aziendale così da poter assicurare, quantomeno per un apprezzabile periodo di tempo, la soddisfazione di un’esigenza informativa del giornale attraverso la sistematica compilazione di articoli su specifici argomenti o di rubriche, e permanga, nell’intervallo tra una prestazione e l’altra, la disponibilità del lavoratore alle esigenze del datore di lavoro, non potendosi escludere la natura subordinata della prestazione per il fatto che il lavoratore goda di una certa libertà di movimento ovvero non sia tenuto ad un orario predeterminato o alla continua permanenza sul luogo di lavoro, né per il fatto che la retribuzione sia commisurata alle singole prestazioni; costituiscono, per contro, indici negativi alla ravvisabilità di un vincolo di subordinazione la pattuizione di prestazioni singolarmente convenute e retribuite, ancorché continuative, secondo la struttura del conferimento di una serie di incarichi professionali ovvero in base ad una successione di incarichi fiduciari (per tutte Cass. 2 aprile 2009 n. 8068). La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione di tale principio accertando, in base agli elementi raccolti nell’istruttoria svolta di cui viene dato puntuale conto nella compiuta e logica motivazione incensurabile in sede di legittimità, l’inserimento dell’attività del ricorrente nell’organizzazione aziendale della società attuale ricorrente proprio secondo i parametri dettati dalla Corte di legittimità nella precedente pronuncia citata emessa proprio in un caso di lavoro giornalistico sportivo.
Parimente infondato è il terzo motivo relativo al presunto errato inquadramento del lavoratore quale capo servizio. La Corte territoriale ha infatti correttamente individuato nella responsabilità di un servizio e nel coordinamento di altri collaboratori e dipendenti gli elementi da cui trarre il contestato inquadramento ai fini retributivi. Tali elementi sono stati motivatamente tratti dall’istruttoria svolta la cui valutazione è riservata al giudice di merito.
Infondato è anche il quarto motivo di censura. Questa Corte di Cassazione ha costantemente affermato che, con riguardo al rapporto di lavoro giornalistico fra l’editore e persona non iscritta all’albo professionale, la nullità del rapporto stesso, per violazione della disciplina della legge 3 febbraio 1963 n. 69, non deriva da illiceità dell’oggetto o della causa, e, pertanto, ai sensi dell’art. 2126 primo comma cod. civ., non produce effetto per il periodo in cui ha avuto esecuzione (Cass. Sez. Un. 18 novembre 1989 n. 4948; Cass. 9 febbraio 2996 n. 1024; Cass. 20 maggio 1997 n. 4502). Da ciò consegue che il lavoratore può chiedere la condanna dell’editore al pagamento delle differenze retributive per l’attività giornalistica effettivamente prestata. La Corte territoriale ha dato corretta attuazione a tale principio applicando il trattamento retributivo competente alla qualifica corrispondente alle mansioni concretamente svolte dal giornalista.
Il ricorso deve dunque essere rigettato.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 50,00 oltre onorari liquidati in € 3.000,00 oltre IVA e CPA.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 18 febbraio 2021, n. 4419 - L'obbligo di iscrizione alla Gestione separata è genericamente rivolto a chiunque percepisca un reddito derivante dall'esercizio abituale (ancorché non esclusivo) ed anche occasionale (oltre la…
- CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 6047 depositata il 6 marzo 2024 - In tema di previdenza complementare, il generico riferimento, contenuto nell’art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 252 del 2005, al "conferimento" del TFR maturando alle forme…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 07 settembre 2021, n. 24078 - In ordine alla sussistenza di un rapporto giornalistico di tipo subordinato per l'accertamento del vincolo di subordinazione, non può essere attribuita eccessiva rilevanza alla circostanza…
- CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 37964 depositata il 22 ottobre 2021 - In tema di infortuni sul lavoro, perché possa ritenersi che il comportamento negligente, imprudente e imperito del lavoratore, pur tenuto in esplicazione delle…
- CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 11533 depositata il 7 aprile 2020 - In tema di infortuni sul lavoro, perché possa ritenersi che il comportamento negligente, imprudente e imperito del lavoratore, pur tenuto in esplicazione delle…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 22 aprile 2022, n. 12907 - La competenza per territorio può essere determinata anche con riguardo alla dipendenza dell'azienda ove il lavoratore presta effettivamente servizio. In tema di lavoro giornalistico, ai sensi…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Gli amministratori deleganti sono responsabili, ne
La Corte di Cassazione, sezione I, con l’ordinanza n 10739 depositata il…
- La prescrizione quinquennale, di cui all’art. 2949
La Corte di Cassazione, sezione I, con l’ordinanza n. 8553 depositata il 2…
- La presunzione legale relativa, di cui all’a
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 10075 depos…
- Determinazione del compenso del legale nelle ipote
La Corte di Cassazione, sezione III, con l’ordinanza n.10367 del 17 aprile…
- L’agevolazione del c.d. Ecobonus del d.l. n.
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza n. 7657 depositata il 21 ma…