AGENZIA DELLE ENTRATE – Risoluzione 25 settembre 2013, n. 58/E
Consulenza giuridica – Deduzione dal reddito d’impresa di erogazioni liberali in denaro in favore delle popolazioni colpite da eventi calamitosi – Art. 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133.
Quesito
Alfa ha chiesto chiarimenti in merito all’applicabilità delle agevolazioni previste dall’articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133 alla seguente fattispecie.
Alfa, associazione di categoria, intende costituire un fondo in cui far confluire le erogazioni liberali effettuate da parte di imprese da destinare alla concessione di contributi a sostegno dell’attività di ricerca industriale delle imprese con sede operativa nei comuni del territorio colpito dagli eventi sismici ed, in particolare, nei comuni di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, favorendo il ripristino delle normali condizioni dell’attività produttiva.
Atteso che l’articolo 27 della legge n. 133 del 1999 consente la deduzione dal reddito d’impresa delle “erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari anche se avvenuti in altri Stati, per il tramite di fondazioni, di associazioni, di comitati e di enti”, chiede di conoscere se le erogazioni liberali effettuate dalle imprese in favore della stessa associazione istante per le finalità innanzi dette possano considerarsi deducibili dal reddito d’impresa.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
Alfa ritiene che il caso prospettato debba essere risolto nel senso di riconoscere che le erogazioni liberali al fondo dalla stessa costituito ricadono nell’ambito di applicazione dell’articolo 27 della legge n. 133 del 1999, in quanto sono effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica e per il tramite di soggetti individuati dalla medesima norma.
Con riguardo al primo requisito, l’associazione istante è dell’avviso che sia indubbia la qualificazione delle erogazioni effettuate al fondo quali erogazioni in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica, sul presupposto che i territori in cui sono situate le imprese a cui saranno destinati i contributi sono i territori (Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova e Reggio Emilia) in relazione ai quali con Deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio e 30 maggio 2012 è stato dichiarato lo stato di emergenza. Inoltre, in base alla ratio della disposizione, per erogazioni in favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche si intendono quelle erogazioni che incidono sul tessuto economico e sociale danneggiato dalla calamità, con la conseguenza che sono quindi ricomprese anche le erogazioni alle imprese localizzate nei menzionati territori, quali le erogazioni in discorso finalizzate ad avere un effetto positivo concreto, diretto ed immediato sulle imprese e sui lavoratori del territorio.
Con riferimento alla seconda condizione, l’associazione istante fa presente che la stessa rientra tra i soggetti individuati dall’articolo 27 della legge n. 133 del 1999 tramite i quali è possibile veicolare le erogazioni al fine di beneficiare della deduzione dal reddito di impresa.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
L’articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133 subordina la deducibilità delle erogazioni liberali in denaro alla ricorrenza di due requisiti, ossia che le erogazioni liberali siano effettuate:
a) per il tramite di fondazioni, di associazioni, di comitati e di enti individuati con decreti dei prefetti delle rispettive provincie;
b) in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari anche se avvenuti in altri Stati.
Al fine di appurare, dunque, la deducibilità dal reddito d’impresa delle erogazioni liberali effettuate dalle imprese in favore di Alfa, è necessario verificare se la fattispecie rappresentata soddisfi entrambi tali requisiti.
Per quanto concerne il requisito sub a), si ritiene che lo stesso ricorra, in considerazione del fatto che le “associazioni sindacali e di categoria” sono tra i soggetti individuati dai decreti prefettizi emanati, ai sensi del comma 4 dell’articolo 27 (NOTA 1), a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.
Con riferimento, poi, al requisito sub b), è da sottolineare come la disposizione normativa, nell’individuare i beneficiari delle erogazioni liberali al fine di circoscriverne la deducibilità, si esprima in termini generici, riferendosi alle “popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica (…)”.
Al riguardo, si è dell’avviso che un’interpretazione della norma volta a ricomprendere nell’ambito di applicazione dell’articolo 27 della legge n. 133 del 1999 anche aiuti indiretti alle popolazioni colpite da eventi calamitosi – come quelli in discorso – trovi giustificazione alla luce della ratio del precetto normativo, ricondotta, dalla stessa relazione illustrativa, alla volontà di “portare aiuto alle popolazioni colpite da calamità pubbliche”. Aiuto che può, quindi, anche concretizzarsi in contributi alle imprese ubicate nei territori colpiti dagli eventi calamitosi che con la ripresa della normale attività contribuiscono indubbiamente al benessere della popolazione residente negli stessi territori.
Tanto premesso, si ritiene che le erogazioni liberali effettuate dalle imprese in favore di Alfa per le finalità innanzi rappresentate siano deducibili dal reddito d’impresa a norma dell’articolo 27 della legge n. 133 del 1999.
—
(1) Cfr. decreto del Prefetto di Ferrara del 24 maggio 2012, decreto del Prefetto di Modena del 11 giugno 2012, pubblicato sulla GU n. 144 del 22 giugno 2012, decreto del Prefetto di Bologna del 11 giugno 2012, pubblicato sulla GU n. 144 del 22 giugno 2012, decreto del Prefetto della Provincia di Reggio Emilia del 14 giugno 2012, pubblicato sulla GU n. 153 del 3 luglio 2012, decreto del Prefetto di Mantova del 22 giugno 2012, pubblicato sulla GU n. 160 del 11 luglio 2012.
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