La Corte di Cassazione sez. tributaria con la sentenza n. 22524 depositata il 02 ottobre 2013 intervenendo in tema sanzioni ha affermato che il giudice tributario non può rilevare d’ufficio la sussistenza di un’esimente sulle sanzioni in favore del contribuente. Per cui deve essere sempre l’interessato a dover provare i presupposti per la causa di non punibilità: niente detrazioni in caso di mancata spedizione della dichiarazione dei redditi.
La vicenda ha avuto origine dalla notifica di una cartella di pagamento ad un contribuente per sanzioni inerenti alla mancata presentazione della dichiarazione dei redditi. Il contribuente proponeva ricorso inanzi alle Commissioni Trbutarie, sia provinciale – prima – sia Regionale. I giudici della Commissione Tributaria Regionale hanno ritenuto che la cartella impugnata fosse adeguatamente motivata, contenendo gli elementi indicati nell’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, e che non era stata provata, da parte del contribuente, la spedizione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno 1998 con conseguente impossibilità di portare in detrazione il credito relativo a quell’anno nell’anno successivo, in quanto l’art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 collega le operazioni di conguaglio alla presentazione della dichiarazione dei redditi.
Avverso la sentenza della sentenza di secondo grado entrambi i contendenti propongono ricorso alla Corte Suprema.
Gli Ermellini accolgono il primo motivo del ricorso principale depositato dall’Agenzia delle Entrate che denuncia la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per avere il giudice a quo disposto l’inapplicabilità delle sanzioni ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. n. 472 del 1997 in assenza di domanda di parte. I giudici del Palazzaccio hanno affermato che il giudice de quo ha ritenuto nella specie sussistente, tra quelle previste nella norma citata, deve escludersi, qualunque sia la causa di non punibilità, che il giudice tributario possa rilevare d’ufficio l’esistenza di una esimente in mancanza di una domanda del contribuente, il quale ha anche l’onere di dimostrare la ricorrenza, nella fattispecie concreta, dei relativi presupposti (cfr. Cass. nn. 22890 del 2006, 4031 del 2012). Inoltre, per le altre due doglianze dell’Amministrazione, i giudici hanno ritenuto che le stesse siano assorbite dalla prima motivazione.
Per quanto concerne il ricorso del contribuente, i giudici di legittimità, hanno ritenuto le motivazioni inammissibili.
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