CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 17 ottobre 2013, n. 23644

Tributi – IVA – Avviso di accertamento – Operazioni imponibili e operazioni esenti – Detrazione imposta spese generali – Pro-rata

Svolgimento del processo

1. La (…) propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna n. 7/09/10, depositata il 23 febbraio 2010, con la quale, rigettato l’appello principale della medesima, e l’altro incidentale dell’Agenzia delle Entrate contro la decisione di quella provinciale, l’opposizione della contribuente, relativa all’avviso di accertamento inerente all’IVA per il 1999, veniva ritenuta fondata solo in parte. In particolare il giudice di secondo grado osservava che la ripresa a tassazione di diversi costi, e la mancata detrazione dell’imposta si basavano su presunzioni costituite dalle rilevazioni della Guardia di finanza per le quali si era trattato di parecchie operazioni inesistenti, a fronte delle contestazioni della contribuente, che erano rimaste prive di riscontri probatori, mentre invece alcune imprese erano carenti di organizzazione. Inoltre il regime della separazione della contabilità per le due attività svolte, e cioè acquisto di immobili e poi locazione di essi, non poteva essere applicato, dal momento che diverse voci di spesa erano annotate in modo differente rispetto alle varie annualità, una volta con imputazione alle attività esenti ed altra a quelle imponibili, con la conseguenza che doveva applicarsi il criterio del pro-rata.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Motivi della decisione

2. Col primo motivo la ricorrente deduce la pregiudiziale del giudicato, posto che la stessa CTR, altra sezione, aveva deciso una controversia analoga tra le stesse parti con riferimento all’anno 1998, che benché gravata di ricorso per cassazione dalla (…), tuttavia non veniva impugnata in via incidentale dall’agenzia delle entrate, con la conseguenza che per tal verso si era formato il giudicato interno sulle pretese di controparte.

Il motivo è generico, e quindi inammissibile, dal momento che la ricorrente non ha riportato il contenuto della motivazione della sentenza che assume sarebbe passata in giudicato; in particolare con la prescritta annotazione della segreteria. A parte poi il fatto che si trattava di annualità differente, e per di più in materia di Iva, imposta comunitaria, per la quale anche il giudicato in sede nazionale non può essere invocato.

3. Col secondo motivo la ricorrente denunzia violazione di norme di legge, in quanto la CTR non considerava che la contribuente operava col criterio della contabilità separata, e quindi la detrazione dell’imposta veniva applicata con riferimento alle operazioni imponibili, cui le spese generali andavano attribuite.

La censura non ha pregio, dal momento che, come esattamente rilevato dai giudici di merito, alcuna opzione al riguardo era stata operata dalla ricorrente, la quale anzi riferiva alcune spese e costi generali all’attività esente per certe annualità, e gli stessi a quelle imponibili per altre, cadendo in tal modo in una tenuta delle scritture non perfettamente regolare, come rilevato dalla Guardia di finanza; con la conseguenza perciò che non poteva non applicarsi il criterio c.d. del pro-rata, e cioè del rapporto tra l’ammontare delle operazioni imponibili e quello del coacervo complessivo, comprendente anche quelle esenti.

4. Col terzo motivo, relativo a vizio di insufficiente motivazione, la ricorrente lamenta che il giudice di appello non indicava compiutamente le ragioni del suo convincimento, a fronte delle chiare contestazioni svolte in ordine alla opzione della contabilità separata, e la conseguente riferibilità delle spese generali anche alle attività esenti.

Si tratta all’evidenza di doglianza che rimane assorbita dal motivo testé esaminato.

5. Quindi anche in rapporto alle corrette valutazioni giuridiche del giudice di appello, le doglianze della contribuente non riescono ad intaccare quelle del medesimo, onde queste vanno complessivamente condivise, con il conseguente rigetto del ricorso.

6. Quanto alle spese del giudizio, esse seguono la soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso, e condanna la ricorrente al rimborso delle spese a favore della controricorrente, e che liquida in complessivi € 1.000,00(mille/00) per onorario, oltre a quelle prenotate a debito.