AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 23 giugno 2021, n. 428
Articolo 1, comma 98, della legge n. 208 del 2015 – Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi: IVA totalmente indetraibile per effetto del pro rata pari a zero
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
La società ALFA SRL (di seguito, “la società” o “l’istante”), rappresenta quanto segue.
La società ha acquistato, negli anni dal 2017 al 2020, attrezzature ed impianti strumentali per la propria attività, beneficiando del credito d’imposta di cui all’articolo 1, commi 98-108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
Ai fini della determinazione del valore degli investimenti cui commisurare il suddetto credito d’imposta, ha considerato solo l’imponibile sugli acquisti e non l’IVA.
L’istante effettua esclusivamente operazioni attive esenti IVA ai sensi dell’articolo, 10, comma 1, n. 18), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, con pro-rata di detraibilità pari a zero e, pertanto, con IVA totalmente indetraibile.
Tanto premesso, l’interpellante, richiamato l’articolo 110 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), chiede se nel calcolo del valore degli investimenti da determinare ai fini del credito d’imposta di cui all’articolo 1, commi 98-108, della legge n. 208 del 2015, debba considerarsi anche l’IVA totalmente indetraibile per effetto del pro rata pari a zero.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’interpellante ritiene che nel calcolo del valore degli investimenti da determinare ai fini del credito d’imposta di cui al citato articolo 1, commi 98-108, della legge n. 208 del 2015, debba considerarsi anche l’IVA totalmente indetraibile per effetto del pro rata pari a zero. Conseguentemente, intende procedere ad una rettifica delle domande di concessione del credito d’imposta già presentate per gli anni dal 2017 al 2020.
Parere dell’agenzia delle entrate
In via preliminare, si evidenzia che non è oggetto del presente interpello la verifica della sussistenza dei presupposti e dei requisiti necessari per accedere al credito d’imposta di cui all’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, presupponendo l’istanza in esame la spettanza del suddetto credito, aspetto sul quale resta impregiudicato ogni potere di controllo dell’amministrazione finanziaria.
L’articolo 1, comma 98, della citata legge n. 208 del 2015, prevede un credito di imposta a favore delle imprese che, fino al 31 dicembre 2022 (modifica introdotta dall’articolo 1, comma 171, della legge 30 dicembre 2020, n. 178), effettuano l’acquisizione dei beni strumentali nuovi facenti parte di un progetto di investimento iniziale e destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo.
Il successivo comma 101, del citato articolo 1, come modificato dal comma 7-quater del decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243, prevede che «Il credito d’imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni indicati nel comma 99, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 3 milioni di euro per le piccole imprese, di 10 milioni di euro per le medie imprese e di 15 milioni di euro per le grandi imprese».
Al riguardo, i primi chiarimenti sono stati forniti con le circolari n. 34/E del 3 agosto 2016 e n. 12/E del 13 aprile 2017.
Per quanto d’interesse, la citata circolare n. 34/E del 2016 ha precisato che «il valore degli investimenti realizzati in ciascun periodo agevolato deve essere determinato secondo i criteri ordinari per l’individuazione del costo dei beni rilevante ai fini fiscali previsti dall’articolo 110, comma 1, lettere a) e b), del TUIR, indipendentemente dalle modalità (ordinarie, forfetarie, sostitutive) di determinazione del reddito da parte del contribuente».
Ai fini della determinazione del valore degli investimenti, con la circolare n. 44/E del 27 ottobre 2009 (relativa all’agevolazione cd. Tremonti-ter, di cui all’articolo 5 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78) è stato altresì precisato che «costituisce una componente del costo l’eventuale IVA, relativa alle singole operazioni di acquisto, totalmente indetraibile ai sensi dell’art. 19-bis 1 del DPR 29 settembre 1972, n. 633, ovvero per effetto dell’opzione prevista dall’articolo 36-bis del medesimo DPR n. 633 del 1972. Non rileva, invece, ai fini della determinazione del valore degli investimenti, l’IVA parzialmente indetraibile in misura corrispondente al rapporto tra l’ammontare delle operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione ed operazioni esenti ai sensi del predetto articolo 19, comma 5, del DPR n. 633 del 1972».
Con riferimento a quest’ultima ipotesi, con la citata circolare precisa che l’IVA parzialmente indetraibile per effetto del pro rata «non può essere considerata come costo afferente le singole operazioni d’acquisto ma è una massa globale (…) che si qualifica come costo generale», è stato evidenziato che «resta salva, ovviamente, la possibilità di computare nel valore degli investimenti l’IVA totalmente indetraibile derivante dal pro-rata di detraibilità pari a zero».
Ciò posto, con riferimento alla fattispecie rappresentata l’interpellante dichiara che, in ragione dell’attività esercitata, effettua esclusivamente operazioni attive esenti ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 18), del DPR n. 633 del 1972 ed ha un pro-rata di detraibilità pari a zero.
Di conseguenza, alla luce dell’illustrato quadro normativo e interpretativo, si ritiene che, laddove l’istante abbia effettivamente un pro-rata di detraibilità pari a zero, l’IVA indetraibile assolta sui costi agevolabili possa rientrare tra i costi rilevanti ai fini della determinazione della base di commisurazione del credito d’imposta di cui all’articolo 1, comma 98, della citata legge n. 208 del 2015.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.
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