La Corte di Cassazione , Sezione Tributaria, con la sentenza n. 25473 depositata il 13 novembre 2013 intervenendo in tema di prima casa ha affermato che non può beneficiare delle agevolazioni prima casa il contribuente se al momento della registrazione dell’atto non è stata ancora stipulata la convenzione col comune.
La vicenda ha riguardato un contribuente che aveva acquistato un’abitazione e successivamente aveva chiesto le agevolazioni per la “prima casa” il Fisco, con provvedimento di diniego, aveva ritenuto non applicabile l’agevolazione di cui all’art. 5, comma 1, l. 22 aprile 1982, n. 168, norma che prevede che “Nell’ambito dei piani di recupero di iniziativa pubblica, o di iniziativa privata purché convenzionati, di cui agli articoli 27 e seguenti della legge 5 agosto 1978, n. 457, ai trasferimenti di immobili nei confronti dei soggetti che attuano il recupero, si applicano le imposte di registro, catastali e ipotecarie in misura fissa”.
Il contribuente avverso la decisione dell’Agenzia delle Entrate ricorreva alla Commissione Tributaria Provinciale i cui giudici accoglievano le doglianze del ricorrente. L’Amministrazione Finanziaria impugnò la sentenza del giudice di prime cure inanzi alla Commissione Tributaria Regionale che confermava la sentenza di primo grado puntualizzando che ” il diritto all’agevolazione dovesse esser riconosciuto pur se, al momento della registrazione dell’atto, il contribuente non l’aveva richiesto e non era ancora stata stipulata la convenzione col Comune; secondo la CTR, difatti, in mancanza di espressa previsione, l’art. 5, comma 1, l. n. 168 del 1982, doveva esser interpretato nel senso che la disposizione non subordina il diritto al beneficio a nessuna delle due vedute condizioni.”
L’Agenzia delle Entrate proponeva per la cassazione della sentenza della CTR ricorso, basato su due motivi di censura, inanzi alla Corte Suprema.
Gli Ermellini accolgono le doglianze dell’Agenzia cassando la sentenza impugnata. Per i giudici di legittimità, infatti, l’agevolazione per l’acquisto prima casa, come disposto dal contenuto dell’articolo 5 della legge n.168/82, viene riconosciuta esclusivamente quando sia stata stipulata la convenzione ed atteso che questa è indispensabile all’attuazione del recupero, in mancanza viene meno la causa dell’agevolazione e la conseguenza che la convenzione deve esser necessariamente intesa come elemento costitutivo del beneficio. In particolare, il citato articolo 5, comma 1, legge 22 aprile 1982, n. 168, prescrive che “nell’ambito dei piani di recupero di iniziativa pubblica, o di iniziativa privata purchè convenzionati, di cui agli articoli 27 e seguenti della legge 5 agosto 1978, n. 457, ai trasferimenti di immobili nei confronti dei soggetti che attuano il recupero, si applicano le imposte di registro, catastali e ipotecarie in misura fissa”. Non può accogliersi la tesi secondo cui il diritto all’agevolazione deve essere riconosciuto pur se, al momento della registrazione dell’atto, il contribuente non l’aveva richiesto e non era ancora stata stipulata la Convenzione con il Comune. Pur in mancanza di espressa previsione, l’articolo 5, comma 1, legge 22 aprile 1982, n. 168, non può interpretarsi nel senso che la disposizione non subordina il diritto al beneficio a nessuna delle due citate condizioni. Il beneficio, in quanto eccezione alla regola generale, deve considerarsi di stretta interpretazione e quindi non applicabile fuori dei casi previsti dalla legge, in ragione del divieto di analogia di cui all’articolo 14, preleggi.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 09 maggio 2019, n. 12404 - Il mancato stabilimento nei termini di legge della residenza nel Comune in cui è ubicato l'immobile "prima casa" acquistato non comporta la decadenza dell'agevolazione, qualora detto evento sia…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 04 dicembre 2020, n. 27836 - Il riconoscimento del diritto all'agevolazione, alla condizione che l'abitazione si trovi nel Comune di residenza oppure che la residenza venga trasferita nel Comune in cui si trova…
- Applicabilità delle agevolazioni prima casa ai sensi della Nota II-bis, comma 4-bis, all’articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al Dpr 26 aprile 1986, n. 131, in caso di possidenza di altro immobile situato nello stesso Comune non acquistato…
- Se si usufruisce dell'agevolazione prima casa prima del matrimonio e il coniuge richiede la suddetta agevolazione su un immobile in comunione legale solo per la propria quota non può essere richiesta dall'altro coniuge una nuova agevolazione anche se…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 21 giugno 2021, n. 17629 - Ai fini della fruizione dei benefici fiscali previsti per l'acquisto della prima casa, e in applicazione dell'art. 1, nota II bis, comma 1, lett. a), della Tariffa, Parte Prima, d.P.R. n. 131…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 21 aprile 2021, n. 10513 - In forza di quanto prescritto dalla Nota li bis della Tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, nel testo vigente ratione temporis con riguardo alla fattispecie in giudizio, atteso che…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- L’agevolazione del c.d. Ecobonus del d.l. n.
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza n. 7657 depositata il 21 ma…
- In caso di errori od omissioni nella dichiarazione
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 10415 depos…
- Processo tributario: competenza del giudice tribut
La sentenza n. 186 depositata il 6 marzo 2024 del Tribunale Amministrativo Regio…
- Prescrizione quinquennale delle sanzioni ed intere
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 11113 depos…
- L’utilizzo dell’istituto della compens
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 17116 depositata il 2…