Corte di Cassazione sentenza n. 7904 del 29 febbraio 2012
SICUREZZA SUL LAVORO – RESIDENZA TURISTICO ALBERGHIERA – INFORMAZIONE, FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO – OMISSIONE DELLA NECESSARIA SEGNALETICA DI SICUREZZA
massima
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Vi è la responsabilità dell’amministratore di una residenza turistico alberghiera per non aver apposto la segnaletica di sicurezza indicante divieti e condizioni di esercizio, percorsi di fuga ed uscite di emergenza, planimetrie del piano di emergenza ad ogni piano e nei locali ad uso comune e nelle camere, nonché le attrezzature antincendio ed, infine, non aver, inoltre, provveduto alla installazione degli estintori antincendio e alla formazione in materia di sicurezza ed informazione del dipendente.
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FATTO
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Massa ha affermato la colpevolezza di Gi. Al. in ordine ai reati: a) di cui al Decreto Legislativo n. 493 del 1996, artt. 2 e 3; b) di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955, art. 34, comma 1, lett. c); d) di cui al Decreto Legislativo n. 626 del 1994, art. 22, comma 5, a lui ascritti perché, in qualità di amministratore della residenza turistico alberghiera denominata (Omissis), sita in (Omissis), non aveva apposto la segnaletica di sicurezza indicante divieti e condizioni di esercizio, percorsi di fuga ed uscite di emergenza, planimetrie del piano di emergenza ad ogni piano e nei locali ad uso comune e nelle camere, nonchè le attrezzature antincendio (capo a); non aveva provveduto alla installazione degli estintori antincendio (capo b); non aveva provveduto alla formazione in materia di sicurezza ed informazione del dipendente G. R.
In sintesi il giudice di merito ha affermato che la residenza turistico alberghiera è soggetta alle prescrizioni della normativa in materia di sicurezza di cui alle ipotesi di reato contestate e che l’imputato era tenuto alla loro osservanza, avendo svolto mansioni di amministratore della residenza turistico alberghiera dal 29.7.2007 al 27.10.2007. In punto di fatto il giudice di merito ha altresì escluso che vi fosse stata una delega in materia di misure di sicurezza a tale Ne. , sentito come teste, ed ha osservato in punto di diritto che vi è continuità normativa tra le ipotesi di reato contestate all’imputato e quelle previste dal Decreto Legislativo n. 81 del 2008, che ha abrogato le leggi precedenti in materia di sicurezza del lavoro.
Avverso la sentenza ha proposto appello il difensore dell’imputato e l’impugnazione è stata trasmessa a questa Corte ai sensi dell’art. 568 c.p.p., u.c.
DIRITTO
Con il primo mezzo di annullamento il ricorrente eccepisce la nullità del decreto di citazione per il giudizio.
Si deduce che il decreto è nullo per avere riportato in imputazione la pretesa violazione di norme incriminatici tutte già abrogate a quella data dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, art. 204. L’eccezione era stata tempestivamente formulata dinanzi al Tribunale, che la ha rigettata con ordinanza. La nullità del decreto di citazione per il giudizio non può ritenersi sanata per avere il giudice di merito affermato che le disposizioni del nuovo decreto legislativo riproducono sostanzialmente le norme abrogate.
Con il secondo mezzo di annullamento si denuncia l’errata valutazione della prova ex art. 192 c.p.p.
Si deduce che il giudice di merito non ha valutato adeguatamente la prova a discarico fornita dai testimoni Ne. e G. con riferimento alla situazione oggetti va dell’immobile e soggettiva dell’imputato. In vari punti si sostiene che l’imputato avrebbe assunto formalmente la funzione di amministratore solo il 10 agosto 2007 con la pubblicazione della delibera di nomina; l’inquadramento delle residenze turistico alberghiere era dubbio, avendo in precedenza il Comando VVFF provveduto a ispezionare i soli garage; si doveva, pertanto, tener conto dell’incertezza interpretativa in ordine alla applicabilità della normativa in materia di sicurezza del lavoro alla struttura di cui si tratta; il teste Ne. aveva riferito di una pratica amministrativa da lui curata e regolarmente depositata agli atti dei VVFF, il che avrebbe ingenerato nell’imputato un affidamento incolpevole sulla regolarità della situazione; il giudice di merito non ha tenuto conto o adeguatamente tenuto conto dell’affidamento dell’imputato nell’incarico dato al tecnico Ne. ed ai rapporti da questi instaurati regolarmente con i VVFF.
Con l’ultimo mezzo di annullamento si deduce la non punibilità dell’imputato per carenza dell’elemento psicologico del reato.
Si deduce che il processo ha dimostrato la buona fede dell’imputato e che la stessa costituisce scriminante nei reati contravvenzionali.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Osserva la Corte in ordine al primo motivo di gravame che la sentenza ha dato atto, in particolare, che la fattispecie di cui al Decreto Legislativo n. 493 del 1996, artt. 2 e 3 e art. 8, lettera a) risulta trasfusa nel Decreto Legislativo n. 81 del 2008, art. 163, (art. 168 ed allegati 25 e 27) allegati da 24 a 32; la fattispecie di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955, art. 34, lettera c) e art. 389, lettera b) è stata trasfusa nel Decreto Legislativo n. 81 del 2008, artt. 63, 64, 68 e allegato 4 par. 4.1.3; la fattispecie di cui al Decreto Legislativo n. 626 del 1994, art. 22, commi 1 e 5, e art. 89, lettera A) è stata trasfusa nel Decreto Legislativo n. 81 del 2008, art. 37, comma 9, e art. 55, comma 5, lettera c).
Orbene, deve osservarsi, in relazione al primo motivo di ricorso, che, da un lato, secondo il consolidato indirizzo interpretativo di questa Corte “Non determina nullità del decreto che dispone il giudizio la mancata indicazione, in esso, degli articoli di legge violati, allorché il fatto addebitato sia puntualmente e dettagliatamente esposto, si che non possa insorgere equivoco sull’espletamento di una completa e integra difesa” (sez. 1, 193.2004 n. 18027, Benedetto e altro, RV 227972; sez. 4, 17.1.2006 n. 39533, Romano, RV 235373; sez. 5, 9.11.2005 n. 44707, Bombagi, RV 233069).
Deve osservarsi, dall’altro, che nel decreto di citazione sono puntualmente indicate le norme vigenti all’epoca del fatto, che, pur se abrogate, trovano applicazione nel caso in esame, continuando ad applicarsi le norme più favorevoli ai sensi dell’art. 2 c.p., comma 3, nell’ipotesi di continuità normativa tra le fattispecie di reato previste dalla legislazione abrogata dal Decreto Legislativo n. 81 del 2008, art. 304 e quelle introdotte dal citato decreto legislativo.
Il secondo ed il terzo motivo costituiscono esclusivamente censure in fatto, inammissibili in sede di legittimità.
Peraltro, la sentenza ha esaminato tutte le questioni dedotte dall’imputato, evidenziando in particolare non vi è stata alcuna delega di funzioni in materia di sicurezza al tecnico Ne. e che l’incarico a quest’ultimo è stato conferito solo un mese dopo il sopraluogo dei VVFF.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., u.c., con le conseguenze di legge.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché della somma di euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.
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