La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 27213 depositata il 4 dicembre 2013 intervenendo in tema di esenzione IRAP ha statuito che il professionista che sostenga molte inerenti a spese per spostamenti, viaggi all’estero e soggiorni in albergo, non costituiscono elementi idonei ad individuare il presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione per cui lo stesso non è soggetto ad IRAP.
La vicenda ha riguardato un professionista che aveva presentato un istanza di rimborso IRAP ritenendo che mancassero i presupposti per l’applicazione dell’imposta. Contro il diniego dell’Amministrazione Finanziaria il professionista ricorreva alla Commissione Tributaria Provinciale i cui giudici respingevano il gravame.
Avverso la pronuncia dei giudici di prime cure il contribuente impugnava la sentenza inanzi alla Commissione Tributaria Regionale che accoglieva il gravame dell’Agenzia delle Entrate, in quanto, ritenuto, preliminarmente, ammissibile l’appello, a fronte della specificità delle censure sollevate alla decisione impugnata, e pur non condividendo l’assunto dell’Agenzia appellante, secondo il quale “l’organizzazione – autonoma – dovrebbe riscontrarsi automaticamente ogniqualvolta si fosse in presenza di una attività svolta in maniera abituale, stabile ed autonoma”, riteneva non provata, dalla contribuente, istante per il rimborso dell’IRAP indebitamente versata, l’inesistenza di un’attività professionale autonoma, organizzata, non emergendo, dai dati acquisiti, “soprattutto per il livello dei compensi”, una attività professionale “sostanzialmente semplificata, esercitata in forma individuale, priva di organizzazione e di significativi supporti strutturali”.
Il contribuente per la cassazione della decisione dei giudici di merito proponeva ricorso, basato su due motivi di censura, alla Corte Suprema.
Gli Ermellini accolgono le doglianze del contribuente e cassano la sentenza impugnata. I giudici di legittimità hanno ritenuto le motivazioni della sentenza della CTR insufficiente e contraddittoria perché pur avendo accertato l’assenza dell’ausilio di dipendenti o di collaboratori, ha “attribuito rilievo decisivo ai compensi percepiti dall’avvocato negli anni d’imposta e alle spese dalla medesima contribuente sostenute, non per l’acquisto beni strumentali (un’autovettura, mobili, arredi ed attrezzature necessarie per l’espletamento dell’attività professionale) ma essenzialmente per spostamenti e viaggi, anche all’estero, elementi non sufficienti ad individuare il presupposto impositivo, ai fini IRAP, dell’autonoma organizzazione”.
I giudici del Palazzaccio riaffermano che il requisito dell’autonoma organizzazione dell’IRAP ricorre quando il contribuente che eserciti attività di lavoro autonomo sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse oppure impieghi beni strumentali eccedenti le quantità che costituiscono il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività anche in assenza di organizzazione oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.
In altre parole, è soggetto passivo Irap colui che si avvale, nell’esercizio della propria attività, di una struttura organizzata capace di creare valore aggiunto rispetto alla mera attività intellettuale.
Al contrario, invece, non vi è il presupposto d’imposta quando il risultato economico dell’attività trovi ragione esclusivamente nell’autoorganizzazione del professionista o, comunque, quando l’organizzazione predisposta abbia un’incidenza marginale e non richieda alcun coordinamento.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 25 settembre 2019, n. 23847 - In materia di IRAP, l'elevato ammontare dei ricavi, dei compensi e delle spese, anche per beni strumentali, non integra di per sé il presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione,…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 13983 depositata il 3 maggio 2022 - In caso di contribuente residente in Paesi a fiscalità privilegiata, ove l’Ufficio non contesti la residenza del contribuente, la competenza dell’Ufficio che procede all’accertamento…
- TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE LAZIO - Sentenza 16 giugno 2020, n. 6616 - Obblighi di preavviso di transito almeno 48 ore prima dell’inizio del viaggio e di annotazione della data e dell’ora di inizio e fine viaggio per i trasporti eccezionali con…
- CORTE di CASSAZIONE - Sentenza n. 6816 depositata il 7 marzo 2023 - In tema di imposte sui redditi, il rimborso delle spese di trasferta ex art. 51, comma 5, d.P.R. n. 917/1986, può essere analitico, se ancorato agli esborsi, per vitto, alloggio e…
- Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, sezione n. 4, sentenza n. 901 depositata il 7 marzo 2023 - In tema di IRAP il requisito dell’autonoma organizzazione ricorre, tra l’altro, quando il contribuente sia il responsabile…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 30 luglio 2019, n. 20455 - IRAP, l'elevato importo delle spese alberghiere, e la contemporanea presenza di compensi per lavoro dipendente, determina la presunzione dell'assenza del contribuente e la presenza del…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Processo tributario: competenza del giudice tribut
La sentenza n. 186 depositata il 6 marzo 2024 del Tribunale Amministrativo Regio…
- Prescrizione quinquennale delle sanzioni ed intere
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 11113 depos…
- L’utilizzo dell’istituto della compens
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 17116 depositata il 2…
- IMU: no all’esenzione di abitazione principa
La Corte di Cassazione. sezione tributaria, con l’ordinanza n. 9496 deposi…
- Il consulente tecnico d’ufficio non commette
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 15642 depositata il 1…