La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 27484 depositata il 9 dicembre 2013 intervenendo in tema di agevolazioni fiscali ha statuito che i contribuenti non vi è obbligo a denunciare al Fisco la perdita dei benefici fiscali, ai fini dell’Imposta di registro, per fatti sopravvenuti, anche nel caso di rivendita dell’immobile prima che siano trascorsi 5 anni dall’acquisto senza che l’impresa ne abbia fatto uso a fini edificatori. Inoltre, la mancata dichiarazione al Fisco non attribuisce a quest’ultimo un maggiore termine di decadenza per effettuare gli accertamenti.
Per i giudici di legittimità rimangono a favore dell’Amministrazione Finanziaria il termine di tre anni di tempo, decorrenti dalla rivendita del terreno, per recuperare le maggiori imposte nei confronti del contribuente decaduto dall’agevolazione prevista per l’acquisto di immobili in aree soggette a piani particolareggiati come statuito dall’articolo 33 della legge n. 388/2000. In altri termini l’Agenzia decade dal potere impositivo se entro tre anni dalla rivendita non contesta il fatto sopravvenuto che ha fatto perdere al contribuente il diritto al beneficio.
La vicenda ha riguardato una società contribuente a cui veniva notificato avviso di liquidazione inerente le sanzioni ed il recupero delle imposte di registro, ipotecaria e catastale su atto di compravendita, basato sulla revoca dell’agevolazione ex art.33 legge n.388/2000 (per l’acquisto di immobili in aree soggette a piani particolareggiati) a causa dell’intervenuta rivendita dell’immobile prima del decorso del quinquennio e senza che l’acquirente ne avesse fatto utilizzo a fini edificatori.
Avverso tale atto impositivo la società contribuente ricorreva alla Commissione Tributaria Provinciale i cui giudici accoglievano le doglianze del ricorrente. L’Agenzia delle Entrate impugnava la pronuncia del giudice di prime cure inanzi alla Commissione Tributaria Regionale. I giudici di appello riformavano la sentenza di primo grado ritenendo legittimo l’operato e la tesi del Fisco. In particolare la CTR ha ritenuto che al momento della rivendita, la contribuente non aveva comunicato il mancato avveramento della condizione, impedendo in tal modo all’Ufficio di liquidare le maggiori imposte ed a causa di tale mancata comunicazione il potere di rettifica del Fisco rimane soggetto al termine di cinque anni decorrente dal giorno in cui la contribuente avrebbe dovuto presentare la predetta comunicazione (termine prorogato dalla Finanziaria 2003).
La società contribuente per la cassazione della sentenza del giudice di appello proponeva ricorso, basato su tre motivi di censura, alla Corte Suprema.
Gli Ermellini accolgono le doglianze della società ricorrente hanno cassato senza rinvio l’impugnata sentenza. I giudici di legittimità hanno ritenuto applicabile alla controversia il principio secondo cui “ in tema di fatti sopravvenuti comportanti decadenza dalle agevolazioni previste dalla legge, non trovano applicazione l’art. 18 del d.P.R. n. 634 del 1972 e l’art. 19 del d.P.R. n. 131 del 1986 (che si riferiscono ad ipotesi diverse, stabilendo l’obbligo, per i contraenti o per i loro aventi causa, di denunciare all’ufficio – entro venti giorni – il verificarsi di eventi che danno luogo ad ulteriore liquidazione d’imposta – come nel caso di avveramento della condizione sospensiva e simili evenienze – e non già perdita di benefici): non può quindi accedersi alla tesi per la quale vi sarebbe l’obbligo di denunciare i fatti di sopravvenuta decadenza dai benefici, con correlativa decadenza dell’Amministrazione nel termine di tre anni dalla (tempestiva) presentazione della denuncia, ovvero di cinque anni dalla data in cui la denuncia si sarebbe dovuta presentare (ove non presentata o presentata tardivamente)”
Pertanto per i giudici della Corte Suprema il contribuente non decade dal regime agevolativo qualora non dia comunicazione all’Amministrazione finanziaria dei fatti sopravvenuti che hanno determinato la citata perdita del diritto, mediante la “denuncia di eventi successivi alla registrazione” di cui all’articolo 19 del Dpr n. 131/1986.
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