La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 28283 depositata il 18 dicembre 2013 intervenendo in tema di rimborso IVA ha statuito che il modello IVA 74 – bis contenente tutti i dati non risultanti dalla dichiarazione annuale e presentato nel termine di legge dà diritto alla detrazione del credito d’imposta.
La vicenda ha riguardato un curatore di una società fallita a cui veniva notificata una cartella di pagamento emessa in seguito a controllo automatizzato ex artt. 36 bis D.P.R. n. 600/73 e 54 D.P.R. n. 633/72 per il recupero di IVA oltre sanzioni ed interessi per aver omesso la presentazione della dichiarazione IVA annuale. Per l’Ufficio tale omissione non poteva essere sanata dalla dichiarazione resa dal curatore del fallimento sul modello IVA 74 – bis.
Avverso tale atto il curatore proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale che accoglieva le doglianze del ricorrente annullando la cartella di pagamento. L’Agenzia delle Entrate proponeva avverso la decisione del giudice di prime cure ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale. I giudici di appello riformavano la sentenza impugnata disconoscendo l’efficacia al modello IVA 74 – bis, contenente un credito IVA.
Per la cassazione della sentenza del giudice di seconde cure, il curatore fallimentare, proponeva ricorso, basato su cinque motivi di censure, alla Corte Suprema. Il curatore lamentava un vizio di motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui è stato ritenuto che fosse stato presentato unicamente il modello IVA 74 – bis invece il curatore aveva presentato anche la dichiarazione IVA annuale inerente alle operazioni registrate nell’anno di dichiarazione, pur commettendo l’errore di indicare solamente le operazioni relative alla frazione di periodo post-fallimentare. Altra doglianza è inerente all’errore di diritto, posto che l’omissione meramente formale della mancata dichiarazione IVA non poteva comunque comportare il mancato riconoscimento del diritto alla detrazione con pregiudizio della neutralità dell’imposta.
Gli Ermellini accolgono il ricorso del curatore cassando la sentenza impugnata e decidendo nel merito annullando la cartella. I giudici di legittimità hanno, infatti, ritenuto che il curatore ha adempiuto l’onere di presentare la dichiarazione IVA per il periodo prefallimentare avendo presentato correttamente e nei termini di legge “il modello IVA 74-bis contenente tutti i dati non risultanti dalla dichiarazione annuale, relativi cioè al dettaglio delle operazioni effettuate dal 1/1/1999 al 19/11/199, presenti nel modello 74 bis regolarmente presentato”.