PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Ordinanza 18 novembre 2016, n. 413
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 30 ottobre al 2 novembre 2015 hanno colpito il territorio delle Province di Catanzaro, di Cosenza e di Reggio Calabria
Art. 1
Materiali litoidi e vegetali
1. I materiali litoidi e vegetali rimossi dal demanio idrico e marittimo per interventi diretti a prevenire situazioni di pericolo e per il ripristino dell’officiosità dei corsi d’acqua, in attuazione del piano di cui all’art. 1, comma 3, dell’ordinanza del Capo della protezione civile n. 330 del 1° aprile 2016, possono, in deroga all’art. 13 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, essere ceduti, a compensazione degli oneri di trasporto e di opere idrauliche ai realizzatori degli interventi stessi nelle zone montane o pedemontane, oppure può essere prevista la compensazione, nel rapporto con gli appaltatori, in relazione ai costi delle attività inerenti alla sistemazione dei tronchi fluviali con il valore del materiale estratto riutilizzabile, da valutarsi, in relazione ai costi delle attività svolte per l’esecuzione dei lavori, sulla base dei canoni demaniali vigenti.
Per i materiali litoidi asportati, il responsabile unico del procedimento assicura al commissario delegato la corretta valutazione del valore assunto, nonché dei quantitativi e della tipologia del materiale da asportare, oltre che la corretta contabilizzazione dei relativi volumi.
2. I sedimenti alluvionali di qualsiasi qualità e tipologia naturalmente depositati e dispersi sui terreni privati per effetto degli eccezionali eventi metereologici, restano nella disponibilità dei proprietari dei fondi, che provvedono autonomamente alla loro gestione ed eventuale rimozione, anche ai fini del ripristino della funzionalità dei citati fondi.
Art. 2
Procedure acceleratorie
1. Per accelerare le attività finalizzate al superamento dell’emergenza, il commissario delegato prevede, anche avvalendosi dei soggetti attuatori degli interventi, all’approvazione dei progetti, ricorrendo, ove necessario, ad apposita conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi uno o più rappresentati di amministrazioni invitate siano risultati assenti o comunque non dotati di adeguata potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla loro presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato, a pena di inammissibilità anche con riferimento alle specifiche prescrizioni progettuali necessarie al fine dell’assenso.
2. L’approvazione dei progetti costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici del comune interessato alla realizzazione delle opere o alla imposizione dell’area di rispetto e comporta la dichiarazione di pubblica utilità delle opere e di urgenza e indifferibilità dei relativi lavori.
3. I pareri, i visti e i nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 1, in deroga all’art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo.
4. Per i progetti di interventi e di opere per cui è prevista dalla normativa vigente la procedura di valutazione di impatto ambientale statale o regionale, ovvero la valutazione di incidenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, o ancora per progetti relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 la procedura medesima deve essere conclusa entro il termine massimo di trenta giorni dall’attivazione. In caso di mancata espressione del parere o di motivato dissenso espresso, alla valutazione stessa si procede in una apposita conferenza di servizi da concludersi entro quindici giorni dalla convocazione. Nei casi di mancata espressione del parere o di motivato dissenso espresso, in ordine a progetti di interventi e opere di competenze statali in sede di conferenze di servizi dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o del patrimonio storico-artistico, la decisione è rimessa al Presidente del Consiglio dei ministri in deroga alla procedura prevista dall’art. 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni. Qualora la mancata espressione del parere ovvero il dissenso siano riferiti a progetti di interventi o opere di competenza regionale, la decisione è rimessa alla giunta regionale, che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta.
Art. 3
Integrazione soggetti attuatori
1. All’art. 1, comma 3, lett. a) dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 330 del 1° aprile 2016, dopo le parole: “enti locali” sono aggiunte le seguenti: «e dai consorzi di bonifica».
2. All’art. 1, comma 6, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 330 del 1° aprile 2016, dopo le parole: «enti locali» sono aggiunte le seguenti: «ed ai consorzi di bonifica».
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