COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per il Molise sentenza n. 485 sez. 1 depositata il 1 settembre 2017
FATTO
Con atto notarile stipulato dal Notaio xxx.,in data 17/02/2010 i Sig.ri xxxxxx costituivano una società in accomandita semplice denominata “eredi impresa edile xxxx.” e detto atto notarile veniva assoggettato ad imposta di registro,ipotecaria e catastale in misura fissa. L’Ufficio ritenendo che nel caso di specie non potesse trovare applicazione la fattispecie del conferimento di azienda, con l’avviso di liquidazione 10/1T/000268/000900 l provvedeva al recupero delle imposte di registro,ipotecarie e catastale in misura ordinaria. A parere dell’ufficio,nel caso di specie vi era la costituzione di una nuova società con conferimento in essa di una pluralità di beni intestati ai singoli eredi e non un conferimento di azienda così come sostenuto dai ricorrenti. Pertanto,detta costituzione di società era da assoggettare alla tassazione ordinaria. Quindi,l’Ufficio emetteva l’avviso di rettifica e liquidazione sopra specificato richiedendo il pagamento di una maggiore imposta di registro pari a € 268.737,00,imposta ipotecaria pari a € 72.408,00 e catastale pari a € 36.204,00,il tutto oltre alle sanzioni determinate in € 395.394,00. Avverso il suddetto avviso di liquidazione,i contribuenti proponevano ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di xx. deducendo che l’avviso di liquidazione era stato annullato dalla stessa Commissione con sentenza Nxx. e detto annullamento veniva confermato nella sentenza Nxx emessa relativamente al ricorso proposto dal Notaio xx. I ricorrenti a sostegno delle proprie ragioni.evidenziavano nel caso di specie la sussistenza di un conferimento di un ramo di azienda stante l’esistenza di rapporti di lavoro subordinato di beni strumentali in ammortamento,l’accatastamento e la vendita di beni immobili elementi tutti questi giustificativi di una continuità dei rapporti economici ricollegabili alla estinta società x… Pertanto, precisavano i ricorrenti che nella dichiarazione di successione presentata distinguevano esattamente i beni aziendali da quelli personali. Inoltre,nel merito i ricorrenti evidenziavano la erroneità della stima dei beni immobili così come determinata dall’ufficio e a tal proposito depositavano agli atti di causa una perizia che rideterminava il valore dei beni stimato in € 4.627.056,08 a fronte di quello accertato dall’ufficio pari a € 6.271.749,53. Si costituiva in giudizio l’Ufficio il quale preliminarmente evidenziava che le sentenza richiamate dai contribuenti non erano passate in giudicato e le stesse erano state oggetto di impugnazione da parte dell’ufficio. Nel merito,l’Ufficio evidenziava che,sulla base degli elementi documentali,risu1tavano evidenti i trasferimenti eseguiti dai ricorrenti i quali avevano ad oggetto una pluralità di beni intestati ai singoli eredi e non il conferimento di un complesso aziendale ex novo. Peraltro,evidenziava l’ufficio che la perizia depositata dai ricorrenti non aveva alcuna efficacia probatoria. La Commissione Tributaria Provinciale di xx.,con sentenza N x.. del 31/12/12 accoglieva ilricorso,annullava di rettifica e liquidazione il tutto con la condanna dell’ufficio al pagamento delle spese processuali determinate in € 6.000,00 oltre accessori di legge. Avverso la suddetta sentenza l’ufficio proponeva appello dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale di x.. e riportandosi a tutto quanto già dedotto nel giudizio di primo grado,chiedcva la riforma della sentenza impugnata e la conferma dell’atto impositivo de quo. Nel giudizio di appello si costituivano i contribuenti i quali impugnando le motivazioni indicate dall’ufficio nell’atto di appello chiedevano il rigetto dello stesso con vittoria di spese ed onorario di giudizio.
DIRITTO
L’appello proposto dall’Ufficio risulta infondato in fatto e in diritto e,pertanto lo stesso non merita accoglimento. Le deduzioni tutte e le richieste formulate dall’appel1ante nella impugnativa proposta si appalesano prive di ogni fondamento logico e giuridico e dunque,le stesse vanno disattese da questo Giudicante. Nella fattispecie,questa Commissione rileva la assoluta illegittimità dell’operato dell’ufficio avendo lo stesso proceduto alla emissione dell’avviso di liquidazione de quo in violazione della normativa vigente in materia. Nel merito,si osserva che,contrariamente a quanto dedotto e sostenuto dall’ufficio,nel caso di specie non è possibile ravvisare alcuna costituzione di nuova società in capo agli eredi xx. soggetta fiscalmente ad imposta di registro,ipotecaria e catastale in misura ordinaria. In effetti,l’atto notarile considerato dall’amministrazione finanziaria ai fini fiscali redatto dal Notaio x.. xx.. in data 17/02/2010 integra ex lege gli estremi del conferimento di ramo d’azienda effettuato dagli eredi xx. ricorrenti avente ad oggetto il conferimento nella società in accomandita semplive denominata “Eredi impresa edile xxxxxx” di ramo dell’azienda intestata impresa Edile xxx. già costituita in capo al de cuius x.. x… Alrresì,nel merito,questa Commissione evidenzia che,il conferimento di un ramo di azienda nella fattispecie risulta giustificato dalla sussistenza di alcuni elementi oggettivi costituenti indici di valutazione ai fini determinativi e confermativi della reale sussistenza in capo agli eredi xx di attività di conferimento aziendale e non di costituzione ex novo di società di persone. Trattasi infatti,di elementi che oggettivamente caratterizzano il conferimento in oggetto rappresentati dalla esistenza di rapporti di lavoro subordinato,di beni strumentali aziendali in regime di ammortamento,di accatastamento e vendita di beni immobili,elementi tutti questi giustificativi di una incontestata continuità dei rapporti economici già in corso a carico della impresa edile xxx…Peraltro,si osserva che gli eredi xxx. nella loro dichiarazione di successione del de cuius distinguevano e separavano esattamente individuandoli i beni aziendali dai beni personali. Inoltre,nel caso in esame,questa Commissione evidenzia la sussistente non congruità del valore stimato dall’ufficio dei beni immobili aziendali de quibus,stante la rideterminazione del valore stesso in diminuzione cosi come indicato nella stima di parte quantificato in € 4.627.058,08 a fronte di quello iudicato dall’ufficio scaturente dall’accertamento fiscale pari ad € 6.271.749,53. Dunque,nella fattispecie risulta pacifica la insussistenza di qualsivoglia nuova società in capo agli eredi xx.,ravvisandosi nella stipula dell’atto notarile richiamato l’oggettivo conferimento di ramo di azienda tassabile ex lege con imposta di registro,ipotecarie e catastali applicate in misura fissa e non ordinaria per inesistenza dei presupposti di legge in tal senso. Di conseguenza,l’operato dell’ufficio inquanto privo di ogni fondamento giuridico deve essere censurato perché illegittima si appalesa la pretesa tributaria avanzata dall’Amministrazione Finanziaria nei confronti dei contribuenti. Pertanto,questa Commissione rigetta l’appello proposto dall’ufficio e dispone la totale compensazione delle spese giudiziarie tra le parti in considerazione della materia trattata e sussistendone giusti motivi.
La Commissione Tributaria Regionale rigetta l’appello dell’Ufficio.Spese compensate.
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