COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE LAZIO – Sentenza 12 settembre 2017, n. 5152
Tributi – ICI – Immobile storico o artistico – Vincolo solo su porzione d’immobile – Agevolazione – Compete
Ritenuto in fatto
Il Comune di Roma ha impugnato la sentenza n. 8241/2016 che ha accolto il ricorso della società U. s.r.l. avverso l’avviso di accertamento emesso dal Comune di Roma nella parte in cui l’amministrazione ha rideterminato l’ICI dovuta per il 2008 relativamente all’immobile sito alla via di San P. n. 8 in Roma senza considerare il vincolo storico gravante su di esso.
In particolare, la società ricorrente aveva invocato la riduzione della base imponibile del tributo prevista dall’art. 2, comma 5, del d.l. n. 16/1993 (convertito con modificazioni dalla legge n. 75/1993) e dall’art. 7, comma 3 del regolamento n. 53/2007 del Comune di Roma, per gli immobili di interesse storico o artistico sottoposti a vincolo diretto.
Il Comune di Roma deduce l’illegittimità della sentenza poiché il contribuente sarebbe titolare di un immobile con vincolo indiretto mentre l’agevolazione ICI si riferisce esclusivamente ai vincoli diretti cioè quelli che investono l’immobile conformandone il diritto di proprietà (art. 3 L. n. 1089/39).
L’U. contesta quanto dedotto in appello: il vincolo diretto graverebbe su una quota parte dell’immobile di via San P., come risulta dal rogito del 1975 in cui si accerta che il complesso immobiliare è gravato da vincoli trascritti a favore del Ministero della Pubblica Istruzione ai sensi della legge 1089/39.
Considerato in diritto
L’appello non merita accoglimento poiché le argomentazioni poste alla base del gravame non appaiono condivisibili.
Dalla documentazione in atti si evince che l’immobile in oggetto è caratterizzato dall’essere parte di un muro di cinta su cui è posto un vincolo di interesse storico o artistico, come provato dalla documentazione in atti.
La decisione favorevole al contribuente trova un’ulteriore conferma nella giurisprudenza della Suprema Corte che ha esaminato una fattispecie simile; ed, infatti, questo giudice non può ignorare quanto dalla stessa affermato, secondo cui, in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l’agevolazione prevista dall’art. 2, comma 5, del d.l. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito in legge 24 marzo 1993, n. 75 per gli immobili dichiarati di interesse storico o artistico, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 1089 del 1939, perseguendo l’obiettivo di venire incontro alle maggiori spese di manutenzione e conservazione che i proprietari sono tenuti ad affrontare per preservare le caratteristiche degli immobili vincolati, si applica anche nel caso in cui l’interesse riguardi solo una porzione dell’immobile, in quanto anche in quest’ultima ipotesi gravano a carico del proprietario gli oneri di conservazione citati. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza appellata che aveva riconosciuto l’agevolazione ad un immobile sottoposto a vincolo “ex lege” n. 1089 del 1939, limitatamente alla facciata esterna ed al cortile con scala).
Pertanto, in considerazione del caso specifico posto all’esame, la distinzione tra vincolo diretto ovvero indiretto ai fini del riconoscimento della agevolazione ICI non appare dirimente, come invece è stato prospettato dal Comune di Roma.
Ciò premesso, il ricorso non merita accoglimento e pertanto sussistono gli estremi per la condanna al pagamento delle spese processuali a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
a) Respinge l’appello
b) Condanna l’appellante al rimborso, in favore del contribuente, delle spese processuali che si liquidano in complessivi € 1500,00 oltre accessori, se dovuti.
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