CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 11832 depositata il 9 giugno 2016
TRIBUTI (IN GENERALE) – REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE – SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE – IN GENERE – OMESSA DICHIARAZIONE – INCARICO AFFIDATO AD UN PROFESSIONISTA – ESONERO DA RESPONSABILITA’ DEL CONTRIBUENTE – CONDIZIONI.
IN FATTO E IN DIRITTO
La CTR dell’Umbria, con la sentenza indicata in epigrafe rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate con il quale, per quel che qui interessa, era stata confermata l’esclusione delle sanzioni irrogate a Z.M. per effetto del mancato tempestivo deposito delle dichiarazioni dei redditi ascrivibile alla condotta del commercialista dallo stesso incaricato a compiere tale incombente. L’Agenzia delle entrate, impugnando la sentenza anzidetta con un unico motivo di ricorso nella parte in cui aveva escluso ogni negligenza in capo al contribuente nel conferire il compito di presentare le dichiarazioni al commercialista al quale era ascrivibile in via esclusiva l’inosservanza degli adempimenti fiscali e’ manifestamente fondato.
Rileva, in particolare quanto affermato in via costante dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale “… in tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, il D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 5, richiede la consapevolezza del contribuente in ordine al comportamento sanzionato, condotta che non deve essere necessariamente dolosa, sanzionando la legge anche la mera negligenza (Cass. 22890/06).Si e’ aggiunto che gli obblighi tributari relativi alla presentazione della dichiarazione dei redditi ed alla tenuta delle scritture non possono considerarsi assolti da parte del contribuente con il mero affidamento delle relative incombenze ad un professionista, richiedendosi altresi’ anche un’attivita’ di controllo e di vigilanza sulla loro effettiva esecuzione, nel concreto superabile soltanto a fronte di un comportamento fraudolento del professionista, finalizzato a mascherare il proprio inadempimento dell’incarico ricevuto” (Cass. 12472/10; Cass. n. 27712/2013). Ne consegue che l’affidamento a un commercialista del mandato a trasmettere per via telematica la dichiarazione alla competente Agenzia delle Entrate non esonera il soggetto obbligato alla dichiarazione fiscale a vigilare affinche’ tale mandato sia puntualmente adempiuto. Pertanto, rilevando ai fini dell’irrogazione delle sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie la coscienza e volonta’, il contribuente ha l’obbligo di presentare correttamente e fedelmente la dichiarazione, di redigerla in modo fedele e di fare i versamenti dovuti in base ad essa e quando si rivolga a un intermediario abilitato per la compilazione e la trasmissione – ovvero per la sola trasmissione – telematica del modello, e’ suo preciso obbligo quello di far si che la dichiarazione sia correttamente e fedelmente compilata e tempestivamente presentata – cfr. Cass. n. 13068/2011 e Cass. n. 27712/2013-.
Nel caso di specie la CTR non si e’ attenuta ai superiori principi escludendo la sanzione irrogata dall’Ufficio sul solo presupposto che l’inadempimento all’obbligo di deposito tempestivo della dichiarazione IVA era dipeso unicamente dal commercialista, addossando sull’ufficio la dimostrazione della prova della negligenza o leggerezza del contribuente.
Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza cassata con rinvio ad altra sezione della CTR dell’Umbria anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia con rinvio ad altra sezione della CTR dell’Umbria anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimita’.
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