FONDAZIONE STUDI CDL – Circolare 18 ottobre 2017, n. 9
Il nuovo cumulo contributivo per i liberi professionisti
Il 12 ottobre 2017 l’Inps ha rilasciato l’attesa Circolare n. 140 che fornisce, d’intesa con il Ministero del Lavoro, i criteri interpretativi e operativi di una norma che ha atteso quasi dieci mesi prima di essere pienamente operativa: il cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti in presenza di periodi di contribuzione anche presso Enti di previdenza privati.
Il metodo di accesso al pensionamento con il ‘cumulo’ era stato originariamente introdotto dal governo Monti nella cornice della Legge di stabilità del 2012 (L. 228/2012, art. 1, cc. 239-249). L’obiettivo di correggere le storture del costo delle operazioni di ricongiunzioni onerose, venutesi a creare con la L. 122/2010 per consentire un ‘dialogo’ agile fra le gestioni Inps, non trovò tuttavia alcuna realizzazione, in quanto i requisiti richiesti dalla norma nella sua prima formulazione erano eccessivamente restrittivi. L’accesso in cumulo era, infatti, possibile esclusivamente per la pensione di vecchiaia, di inabilità e ai superstiti a condizione che l’assicurato non fosse già titolare di un trattamento pensionistico diretto in una delle Gestioni Inps e non avesse maturato i requisiti per accedere autonomamente a pensione (20 anni di contributi nel caso della pensione di vecchiaia). L’ambito di operatività del cumulo, oltretutto, era ristretto alle sole Gestioni Inps (FPLD, Gestioni dei Lavoratori Autonomi, Gestione Separata, etc…) risultando del tutto inutilizzabile per quei soggetti che, pur avendo dieci anni di contributi in una Gestione (es. Ex Inpdap), avendo già maturato i 20 anni presso l’Assicurazione Generale Obbligatoria, perdevano la possibilità di cumulare gratuitamente le due posizioni contributive per accedere alla pensione di vecchiaia.
La Legge di stabilità del 2017 (L. 232/2016) ha profondamente rivoluzionato la norma del 2012 in tre diverse direzioni: da un lato consentendo l’utilizzo del cumulo contributivo anche per la pensione anticipata, dall’altro sopprimendo il requisito restrittivo della mancanza di maturazione del requisito in una delle forme ‘cumulate’. Ma la terza e più incisiva novità riguarda l’inclusione, nell’ambito di operatività del cumulo gratuito, anche della contribuzione accantonata presso gli Enti di previdenza obbligatoria privati (di cui ai D.lgs. n.509 del 1994 e n.103 del 1996), vale a dire le Casse previdenziali per liberi professionisti iscritti ad albo. Le conseguenze di tale sdoganamento hanno tuttavia costretto l’Istituto a formulare una riserva nell’applicabilità concreta del cumulo nei confronti delle Casse libero-professionali (asseverata dalla premessa della Circolare n.60/2017, dedicata al cumulo ‘interno’ delle contribuzioni Inps) che, da gennaio 2017, è stata sciolta soltanto per intervento diretto del Ministero del Lavoro con parere del 9 ottobre 2017, determinando l’immediata pubblicazione della Circolare n.140 dell’Istituto, dedicata al cumulo ‘trasversale’ fra le contribuzioni Inps e quelle degli Enti di previdenza privati.
I trattamenti pensionistici che possono essere ottenuti in regime di cumulo ex L. 228/2012 sono quattro:
- Pensione di vecchiaia (progressiva)
La pensione di vecchiaia in cumulo potrà essere richiesta da soggetti iscritti a due o più forme pensionistiche (Gestioni Inps, ma anche Casse previdenziali) a condizione che il richiedente non sia già titolare di una pensione e abbia maturato il requisito contributivo di 20 anni (considerando tutte le contribuzioni cronologicamente non sovrapposte) e il requisito anagrafico statuito dalla Riforma Monti-Fornero (66 anni e 7 mesi di età a partire dal 2018), adeguato prospetticamente a speranza di vita come disposto dalla L. 122/2010, secondo la tabella di seguito riportata.
Anno | Lavoratori dipendenti e autonomi | Lavoratrici pubblico impiego | Lavoratrici dipendenti settore privato | Lavoratrici autonome |
---|---|---|---|---|
2017 | 66 anni e 7 mesi | 66 anni e 7 mesi | 65 anni e 7 mesi | 66 anni e 1 mese |
2018 | 66 anni e 7 mesi | 66 anni e 7 mesi | 66 anni e 7 mesi | 66 anni e 7 mesi |
2019* | 67 anni | 67 anni | 67 anni | 67 anni |
2020* | 67 anni | 67 anni | 67 anni | 67 anni |
*Biennio in attesa di consolidamento attraverso Decreto del M.E.F.
L’elemento che ha tuttavia ‘paralizzato’ l’Istituto nell’erogazione materiale dei trattamenti è stato il successivo c. 241 della L. 228/2012, art. 1:
Il diritto al trattamento di pensione di vecchiaia è conseguito in presenza dei requisiti anagrafici e di contribuzione più elevati tra quelli previsti dai rispettivi ordinamenti che disciplinano le gestioni interessate all’esercizio della facoltà di cui al comma 239 e degli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età e anzianità contributiva, previsti dalla gestione previdenziale alla quale il lavoratore o la lavoratrice risulta da ultimo iscritto.
Secondo l’interpretazione del Ministero del Lavoro, tale comma non inibisce il diritto a pensione di chi maturi i requisiti sopra elencati, ma determina un frazionamento del trattamento pensionistico complessivo in due o più momenti di percezioni. Infatti, nel caso di un assicurato che utilizzi il cumulo in pensione di vecchiaia, che abbia anche contribuzione afferente a Cassa previdenziale privata ordinistica con un requisito interno per pensione di vecchiaia superiore rispetto a quello vigente in Inps, la quota relativa alla contribuzione presso la Cassa ordinistica sarà erogata solo al raggiungimento dei requisiti propri della stessa. La pensione sarà erogata da Inps e Cassa professionale secondo i propri metodi di calcolo interni relativamente alle contribuzioni accantonate con criterio ‘pro quota’.
Si consideri il caso di un soggetto nato nel marzo del 1953 che abbia lavorato per dieci anni in qualità di impiegato di uno studio professionale, accantonando la propria contribuzione presso l’Assicurazione Generale Obbligatoria Inps. Successivamente, chiuso il rapporto di lavoro e abilitatosi alla professione di Consulente di Lavoro, esercita la libera professione per ulteriori 10 anni con relativa contribuzione Enpacl. Il soggetto avrà diritto ad una pensione di vecchiaia in cumulo che decorrerà progressivamente: la quota Inps sarà percepibile a partire da aprile del 2020 (età prevista in AGO di 67 anni e contribuzione complessiva AGO + ENPACL di 20 anni). Tale acconto di pensione sarà incrementato a partire dal 2021 al compimento di 68 anni attraverso la liquidazione dell’ulteriore quota a carico dell’Enpacl, erogata sempre da Inps sotto forma di unico assegno pensionistico.
La pensione di vecchiaia in cumulo non potrà comunque avere decorrenza anticipata a periodi precedenti al febbraio del 2017 (mese successivo all’entrata in vigore della Legge di stabilità 2017 che ha riformato il cumulo) e a condizione che sussistano gli ulteriori requisiti, previsti dalla gestione previdenziale alla quale il lavoratore è stato da ultimo iscritto, come la cessazione dell’attività lavorativa da dipendente alla data di decorrenza della pensione.
- Pensione anticipata
L’opzione di cumulo sarà esercitabile anche per ottenere una pensione di anzianità contributiva, denominata ‘anticipata’ secondo la nomenclatura introdotta dalla L. 214/2011. In questo caso, al di là dell’età anagrafica, l’assicurato dovrà possedere i requisiti contributivi previsti dall’art. 24, c. 10 della L. 214/2011 con prospettico adeguamento a speranza di vita (con scatti biennali a partire dal 2019), come sotto sintetizzati:
Anno | Lavoratori dipendenti e autonomi | Lavoratrici dipendenti e autonome |
---|---|---|
2017 | 42 anni e 10 mesi | 41 anni e 10 mesi |
2018 | 42 anni e 10 mesi | 41 anni e 10 mesi |
2019* | 43 anni e 3 mesi | 42 anni e 3 mesi |
2020* | 43 anni e 3 mesi | 42 anni e 3 mesi |
*Biennio in attesa di consolidamento attraverso Decreto del M.E.F.
In questo caso, non si avrà alcuna formazione progressiva della pensione, ma un unico trattamento da subito erogato al ricorrerne delle condizioni richieste, applicando esclusivamente i requisiti contributivi Inps e tenendo conto, ai fini del diritto a pensione, non solo dei contributi versati alle Gestioni Inps, ma anche delle annualità contributive accantonate presso le Casse previdenziali per liberi professionisti iscritti ad albo.
In analogia a quanto previsto per l’accesso a pensione in totalizzazione ex D.lgs. 42/2006, anche in questo l’Istituto ha specificato che per potere accedere a pensione anticipata in cumulo dovranno essere presenti anche gli ulteriori requisiti previsti dalle Gestioni Inps e da ogni Cassa professionale che partecipi alla definizione del trattamento pensionistico, come la cessazione da lavoro dipendente o la cancellazione dagli albi professionali. Questa, infatti, viene già prevista da numerosissime Casse come l’Enpacl o la Cassa Forense.
Ai fini della conversione dei periodi di iscrizione nelle diverse gestioni previdenziali, la Circolare n.140 ha esposto i criteri, che per comodità si riportano in tabella sintetica:
Parametro giornaliero | Valore temporale equivalente |
---|---|
6 giorni | 1 settimana |
26 giorni | 1 mese |
78 giorni | 1 trimestre |
312 giorni | 1 anno |
- Pensione di inabilità
La facoltà di cumulo è esercitabile anche per ottenere un unico trattamento di inabilità specificatamente normato dall’art. 2 della L. 222/1984 (pensione di inabilità) per soggetti che vantino contribuzione in più di una delle Gestioni Inps e Casse professionali. Il cumulo non può quindi essere utilizzato per la percezione dell’assegno ordinario di invalidità, di per sé compatibile con attività di lavoro subordinato e/o autonomo.
Gli specifici requisiti, richiesti ai fini del riconoscimento della pensione di inabilità, così come le regole del calcolo delle eventuali quote di maggiorazioni convenzionali saranno quelli richiesti nella forma assicurativa a cui il soggetto risulti iscritto al momento dell’evento che ne causi l’inabilità lavorativa. Nel caso di inabilità conseguita durante l’iscrizione alle Gestioni Inps la normativa di riferimento è identificabile nell’art. 2 della L. 222/1984.
- Pensione ai superstiti
Anche la pensione ai superstiti potrà essere oggetto dell’opzione di cumulo, nel rispetto dei singoli ordinamenti vigenti nelle Gestioni e nelle Casse che componevano la carriera contributiva del de cuius. Il diritto alla pensione ai superstiti in cumulo sarà esercitabile anche nel caso in cui il dante causa avesse maturato i requisiti per diritto autonomo al trattamento in una delle Gestioni pensionistiche di riferimento, fermo restando che la titolarità di un trattamento pensionistico diretto in capo al de cuius, anche in una sola delle Gestioni o Casse, precluderà l’accesso al cumulo.
Le modalità di reversibilità sotto il profilo del metodo di calcolo e soprattutto dell’individuazione dei familiari superstiti che avranno diritto alla pensione rimarranno quelle previste da ogni forma pensionistica coinvolta, con applicazione del relativo ‘pro quotà. Nel caso della scomparsa di un titolare di pensione di vecchiaia in cumulo, che avesse soddisfatto il requisito contributivo ventennale grazie ad una quota di contributi accantonati presso una Cassa professionale, la pensione ai superstiti conseguente (in cumulo) terrà conto della relativa quota secondo le modalità di calcolo e attribuzione proprie della Cassa.
Nel caso di un titolare di pensione di vecchiaia in cumulo, che avesse invece maturato il requisito contributivo ventennale autonomamente nelle Gestioni Inps, la Cassa liquiderà l’eventuale quota a sua carico secondo il proprio regolamento.
METODO DI CALCOLO DELLA PENSIONE
Le summenzionate pensioni erogate in cumulo saranno definite da più quote afferenti alle singole Gestioni Inps e/o Enti di previdenza privati dei liberi professionisti iscritti ad albi. Ognuna determinerà con calcolo pro quota la propria parte di trattamento pensionistico considerando il periodo di iscrizione dell’assicurato, le proprie regole di calcolo interne e le retribuzioni di riferimento accantonate nella singola Gestione o Cassa.
La Circolare ha chiarito che per stabilire l’applicazione del cd. Metodo di calcolo retributivo ‘puro’ (applicabile cioè oltre il 1995) al rispetto del requisito di 18 anni di contributi maturati entro il 31 dicembre del 1995, le Gestioni Inps prenderanno in considerazione unicamente le contribuzioni maturate nelle stesse, in riferimento a periodi cronologicamente non sovrapponibili. Nel caso di un ingegnere che abbia 13 anni di contribuzione in AGO (Inps Privati) al 1995, ulteriori 10 anni nella stessa Gestione dopo il 2000 e che abbia riscattato presso Inarcassa il quinquennio di durata legale del corso in Ingegneria svolto prima del 1980, il suo metodo di calcolo, ai fini della quota Inps, rimarrà misto. Nel caso in oggetto, quindi, i quindici anni di contribuzione ante 1996 saranno considerati da Inps con calcolo retributivo (proiettando le ultime retribuzioni con contribuzione Inps prima della cessazione ai fini della media retributiva), ma il decennio dal 2000 in avanti darà vita ad una quota di pensione Inps liquidata con metodo contributivo.
Nel caso di soggetti cd. ‘contributivi puri’, vale a dire con anzianità contributiva successiva al 31.12.1995, viene mantenuto il requisito introdotto dalla L. 214/2011, art. 24 c. 7, che prevede l’accesso materiale a pensione di vecchiaia non solo in presenza di 20 anni di contributi e del requisito anagrafico valido per anno, ma anche a patto che l’importo lordo della pensione accantonata sia pari a 1,5 volte la misura dell’assegno sociale (per il 2017 la soglia è quindi di 672 euro lordi mensili). Tale soglia verrà verificata rispetto alle quote di pensione complessivamente maturate nelle varie Gestioni coinvolte nella definizione della pensione in cumulo.
ENTE RESPONSABILE DELLA DOMANDA DI PENSIONE ED ENTE PAGATORE
Nel caso di pensione in cumulo, l’assicurato presenterà la domanda di pensione all’Ente previdenziale di ultima iscrizione con la contribuzione versata più recentemente. Qualora il soggetto sia iscritto contemporaneamente a più forme potrà scegliere liberamente a quale di queste fare richiesta di pensionamento. In caso di pensione di vecchiaia progressiva per assicurati con contribuzione in Enti di previdenza privati, la domanda potrà essere presentata all’Inps se risulterà perfezionato il requisito contributivo minimo (20 anni) in cumulo e l’età anagrafica vigente per le Gestioni Inps coinvolte ex art. 24 L. 214/2011. Sarà l’Istituto previdenziale ad inoltrare alla Cassa l’istruttoria relativa alla liquidazione delle successive quote di pensione riferite alle carriere assicurative libero-professionali. L’Ente di previdenza privato, invece, dovrà comunicare all’Inps il relativo pro quota connesso alla successiva maturazione dei requisiti interni alla Cassa.
Il pagamento delle pensioni in cumulo sarà materialmente effettuato sempre dall’Inps, dietro stipula di convenzioni analoghe a quanto attualmente previsto per l’istituto della totalizzazione contributiva ex D.lgs. 42/2006.
ISTITUTI ACCESSORI
Gli istituti relativi ad integrazione al trattamento minimo (ex art. 6 L. 638/1983), quattordicesima (ex art. 5 L. 127/2007) e maggiorazione sociale (ex art. 1 L. 544/1988) saranno applicati ai beneficiari di pensione in cumulo a condizione che la stessa sia composta da almeno una quota liquidata a carico di una delle Gestioni per cui sono previsti i 3 benefici sopra elencati, al verificarsi delle condizioni reddituali e anagrafiche previste dall’ordinamento vigente. Gli aumenti a titolo di rivalutazione automatica (perequazione) saranno invece riconosciuti in riferimento al trattamento pensionistico in cumulo complessivamente valutato, venendo rapportati alle quote che compongono la pensione proporzionalmente al loro importo.
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