Con lo spirare del termine del 31 ottobre 2017 è scaduta la scadenza, prorogata dal D.P.C.M. del 26 luglio 2017, per la presentazione in via telematica, del modello 770/2017.
Il modello 770/2017 relativo al periodo di imposta 2016 unifica i dati che fino all’anno precedente dovevano essere inviati con i precedenti modelli 770 Semplificato e 770 Ordinario. Pertanto il modello 770/2017 deve essere utilizzato dai sostituti d’imposta e dalle Amministrazioni dello Stato per comunicare i dati relativi alle ritenute operate su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale od operazioni di natura finanziaria e i versamenti effettuati ed i dati delle compensazioni operate nonché per l’indicazione dei crediti d’imposta utilizzati e dei dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi.
Omessa dichiarazione del 770 e configurazione del reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000
Con la riforma del sistema delle sanzioni penali in materia di violazione degli obblighi tributari disposta con il decreto legislativo n. 158 del 24 settembre 2015 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2015, è stato modificato il Titolo I (sistema sanzionatorio penale) e II (sistema sanzionatorio amministrativo) del D.Lgs. n. 74 del 2000 .
Con l’articolo 5 il D. Lgs. n. 158 del 2015 si è elevato la pena della reclusione prevista per il reato di omessa dichiarazione (articolo 5, del D.Lgs. n. 74 del 2000) fissandola da un anno e sei mesi a quattro anni (nella precedente versione la pena previgente era da un anno a tre anni).
Il D. Lgs. di riforma ha elevato la soglia di punibilità, per il reato di omessa presentazione della dichiarazione del sostituto d’imposta, quando l’imposta evasa supera i 50 mila euro ( in precedenza il limite era di 30 mila euro).
Pertanto con l’introduzione del comma 1-bis dell’articolo 5 del D. Lgs. n. 74/2000 viene previsto il nuovo reato di omessa dichiarazione del sostituto d’imposta che punisce, con la reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni, chiunque non presenta, essendovi tenuto, la dichiarazione di sostituto d’imposta (il modello 770), quando l’ammontare delle ritenute non versate è superiore a 50 mila euro.
Per entrambi i reati previsti dall’articolo 5, i limiti massimi di pena (superiori a tre anni) consentono, ex art. 280 c.p.p., l’applicazione di misure coercitive diverse dalla custodia in carcere (arresti domiciliari, divieto di espatrio, obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, divieto e obbligo di dimora).
Il momento di consumazione del reato
Il reato di omessa dichiarazione del modello 770 di cui al comma 1-bis dell’art. 5 nel caso di imposte non versate superiore ai 50 mila euro ed in base al contenuto del comma 2 dell’articolo 5 del D. Lgs. n. 74 del 2000 si consuma, non alla scadenza del termine per l’invio della dichiarazione, allo spirare dei 90 giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto
Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto
Pertanto affinché si possa configurare il reato di omessa presentazione della dichiarazione del sostituto d’imposta devono realizzarsi entrambe le seguenti condizioni:
- non aver versato imposte per un importo superiore ai 50 mila euro entro il termine di scadenza della dichiarazione;
- non aver inviato telematicamente il modello 770 oltre il termine dei 90 giorni dalla scadenza prevista per la sua presentazione.
Per il modello 770/2017 per effetto della proroga, che ha disposto la scadenza al 31 ottobre 2017, la dichiarazione si considera omessa se non è presentata entro il termine di novanta giorni dalla scadenza originaria. In sintesi, il soggetto interessato potrà ravvedere la propria dichiarazione tardiva del modello 770/2017, entro il 29 gennaio 2018, ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 472/1997.
Ravvedimento
E’ possibile sanare la violazione con l’istituto del ravvedimento operoso provvedendo nel termine del 29 gennaio 2018 alla presentazione del modello 772/2017 omesso e pagare la somma di euro 25 per il ritardo nella presentazione (1/10 di 250 euro qualora non vi siano ritenute da versare).
La sanzione si versa con il codice tributo 8906.
Reato di omesso versamento delle ritenute
Il D. Lgs. n. 74 del 2000 con l’art. 10-bis (rubricato “Omesso versamento di ritenute certificate”), dopo la modifica disposta dall’articolo 7 del D.Lgs. 158/2015 con cui si è statuito la portata del reato di omesso versamento di ritenute certificate ed innalza la soglia di non punibilità da 50 mila euro a 150 mila euro.
Il reato di omesso versamento di ritenute certificate è punito dall’articolo 10-bis con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non abbia versato entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta le ritenute “dovute sulla base della dichiarazione” ovvero risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a “150 mila euro” per ciascun periodo d’imposta.
Si sottolinea che per configurare il reato di omesso versamento delle ritenute le omissioni non devono più necessariamente risultare dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, essendo sufficiente che esse siano dovute in base alla dichiarazione.
In base all’articolo 10 bis del D. Lgs. n. 74 del 2000 il reato si consuma qualora l’ammontare delle ritenute non versate risulta essere superiore ai 150 mila euro.
Sanzioni amministrative
La sanzione per il mancato versamento delle ritenute certificate, in caso di omessa presentazione del modello 770, è quella prevista dall’articolo 2, co. 1, D.lgs. 471/97, qualora la dichiarazione sia presentata entro il termine per l’invio di quella per il periodo d’imposta successivo e comunque prima dell’inizio di un controllo fiscale, la sanzione è dimezzata, e passa quindi dal 60% al 120% delle ritenute non versate, con un minimo di 200,00 euro.
Omessa presentazione del 770 – Sanzioni amministrative
Nell’ipotesi di mancata presentazione della dichiarazione del sostituto d’imposta (modello 770) la sanzione prevista dall’articolo 2 del D. Lgs. n. 471/97 preve che “Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione del sostituto d’imposta, si applica la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell’ammontare delle ritenute non versate, con un minimo di euro 250. Se la dichiarazione omessa e’ presentata dal sostituto entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo e, comunque, prima dell’inizio di qualunque attività amministrativa di accertamento di cui abbia avuto formale conoscenza, si applica la sanzione amministrativa dal sessanta al centoventi per cento dell’ammontare delle ritenute non versate, con un minimo di euro 200”
Possibili rimedi
E’ possibile inviare il modello 770 entro 90 giorni dalla scadenza con una sanzione pari a 25 euro in applicazione dell’istituto del ravvedimento operoso.
Inoltre le sanzioni sono graduate in base al tempo della regolarizzazione come di seguito indicato:
- Un decimo della sanzione ordinaria del 30% (15% se regolarizzate entro 90 giorni) nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data di scadenza.
- Un nono del minimo se la dichiarazione sanata ed il versamento avviene entro 90 giorni dalla presentazione della dichiarazione o dal compimento dell’errore se non viene richiesta la presentazione di dichiarazioni periodiche.
- Un ottavo del minimo se la dichiarazione sanata ed il versamento avviene entro la scadenza per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta in cui è stato commesso l’errore se è prevista una dichiarazione periodica oppure entro un anno dall’errore.
- Un settimo del minimo se entro l’anno successivo ossia entro due anni dall’omissione o dall’errore.
- Un sesto del minimo se invece avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall’omissione o dall’errore.
- Un quinto del minimo se la regolarizzazione avviene dopo la constatazione della violazione.
- Un decimo del minimo della sanzione prevista per l’omessa presentazione della dichiarazione se la regolarizzazione avviene entro novanta giorni.
RAVVEDIMENTO OPEROSO per l’OMESSA PRESENTAZIONE DEI MODELLI 770/2017
Qualora non si sia inviato entro la scadenza del 31 ottobre 2017 il modelli 770/2017, la violazione può essere regolarizzata, mediante il ravvedimento operoso:
- nei successivi 90 giorni;
- con riduzione delle sanzioni ad un decimo del minimo.
Per cui la mancata presentazione del modelli 770/2017 nel termine del 31 ottobre 2017 può essere sanata con l’istituto del ravvedimento operoso entro il 29 gennaio 2018 (90 giorni successivi al termine prorogato previsto per la presentazione).
Presentazione dopo 90 giorni
Oltre il termine del 29 gennaio 2018 per effettuare il ravvedimento operoso occorre comunque procedere alla trasmissione del modello 770/2017 omessi poiché, se trasmessa entro il termine previsto per l’invio di quella relativa al periodo d’imposta successivo e comunque prima dell’inizio di attività di controllo, è possibile beneficiare ai sensi del comma 2° dell’articolo 1 del D. Lgs. 471/97 del generale dimezzamento delle sanzioni amministrative.
RAVVEDIMENTI OPEROSI RELATIVI ALL’INFEDELE PRESENTAZIONE DEI PRECEDENTI MODELLI 770 E ALLE RITENUTE
In virtù della proroga del termine di presentazione disposta con il DPCM al 31 ottobre 2017 anche il termine per la regolarizzazione mediante l’istituto del ravvedimento operoso trova lo slittamento per sanare i modelli 770 anni precedenti con la riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo:
- l’infedele presentazione dei modelli 770/2016 Semplificato e Ordinario, relativi al 2015;
- l’omessa effettuazione, nel 2016, delle ritenute;
- l’omesso, insufficiente o tardivo versamento delle ritenute operate nel 2016.
Si ricorda che la legge 190/2014 trovano applicazione entro il 31 ottobre 2017 anche le violazioni commesse:
- nell’anno 2015, con riduzione delle sanzioni ad un settimo del minimo;
- nelle annualità antecedenti, con riduzione delle sanzioni ad un sesto del minimo.
Il ravvedimento operoso si perfeziona mediante:
- il versamento delle ritenute non versate e dei relativi interessi al tasso legale, nella misura pro tempore vigente;
- il versamento dei soli interessi legali, in caso di tardivi versamenti;
- la presentazione delle eventuali dichiarazioni integrative;
- la corresponsione delle previste sanzioni ridotte, in relazione alle diverse violazioni (compresa la sanzione per l’omessa effettuazione o l’omesso versamento della ritenuta e la sanzione per la mancata indicazione in dichiarazione di alcuni percipienti).
RAVVEDIMENTO OPEROSO DELLA DICHIARAZIONE INESATTA DEL 770
Il comma ° dell’articolo 8 del D. Lgs. n. 471/97 prevede una sanzione amministrativa di 500,00 euro qualora il modello 770 trasmesso contenga dati inesatti o incompleti con possibilità di riduzione ad 1/9 con importo di euro 55,56 euro qualora sussistono le seguenti condizioni:
- per l’Agenzia delle Entrate la dichiarazione infedele regolarizzata entro il termine di novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione è da equiparare alla dichiarazione inesatta, per cui il minimo, essendo una dichiarazione del sostituto d’imposta, non è di 250 euro ma di 500 euro (in applicazione del 3° comma dell’art. 8 del DLgs. 471/97).
- il ravvedimento operoso entro novanta giorni dalla violazione rientra della violazione in commento rientrerebbe nella lettera a-bis) dell’art. 13 del DLgs. 472/97, che contempla la riduzione della sanzione al nono del minimo.
occorre ravvedere anche l’eventuale omessa applicazione e/o versamento delle ritenute, riducendo la relativa sanzione a 1/8.
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