COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per il Piemonte sez. 1 sentenza n. 536 depositata il 5 aprile 2017
Accertamento – Raddoppio dei termini – Illegittimità – Denuncia presentata – Non sussiste.
Conclusioni delle parti
Parte Appellante XXX SRL
Chiede la riforma della sentenza impugnata per i motivi esposti in narrativa.
Con vittoria delle spese di giudizio.
Contestualmente presenta istanza di sospensione ex art. 47 D.Lgs 546/1992.
Parte Appellata Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Verbano-Cusio-Ossola
Chiede il rigetto dell’appello, con vittoria delle spese di lite.
Svolgimento del Giudizio
Si premette che la società XXX SRL (CF ***), svolgente l’attività di ricezione alberghiera, si avvaleva delle agevolazioni per le attività produttive ex L 488/1992 per realizzare un’opera comprendente albergo, ristorante e piscina (spesa prevista € 11.318.000,00). In seguito, su richiesta della Banca d’Italia, la Procura della Repubblica di Verbania svolgeva indagini dalle quali emergeva che la società aveva sostenuto spese inferiori a quelle dichiarate; ne derivava un procedimento penale per truffa (n. 173/2009).
Nell’ambito di tale procedimento la Guardia di Finanza svolgeva indagini da cui emergeva che la società aveva contabilizzato fatture autoprodotte per operazioni inesistenti che davano origine a denuncia penale ex art. 331 cpp.
Conseguentemente l’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Verbano-Cusio-Ossola notificava allasocietà gli avvisi di accertamento:
-n. TXXX/2015 con cui, per l’anno 2010, ex artt. 40 e 41 bis DPR 600/1973 accertava un maggior reddito di € 92.181,00 e recuperava € 25.350,00 di IRES;
-n. TXXX/2015 con cui recuperava € 3.882,00 di IRAP.
Notificava inoltre gli avvisi di accertamento:
-n. TXXX/2015 con cui per l’anno 2011 accertava un maggior reddito di € 92.181,00 e recuperava € 25.350,00 di IRES;
-n. TXXX/2015 con cui recuperava € 3.882,00 di IRAP.
In tutti i provvedimenti si applicavano sanzioni e oneri accessori. La pretesa derivava dal recupero di ammortamenti dedotti in dichiarazione, ma derivanti da fatture per operazioni inesistenti.
La società ricorreva tempestivamente avverso i provvedimenti con quattro atti distinti. Nelle proprie impugnazioni la ricorrente sollevava i seguenti motivi:
1) In via pregiudiziale il difetto di motivazione per omessa allegazione del PVC.
2) Illegittimità del raddoppio dei termini.
3) Difetto di notifica.
4) Infondatezza della pretesa in relazione alle quote di ammortamento sostenute.
In conclusione chiedeva l’annullamento degli avvisi e contestualmente presentava istanze di sospensione.
Resisteva l’Agenzia delle Entrate ribadendo la legittimità e la fondatezza del proprio operato; chiedeva di conseguenza il rigetto del ricorso.
La Commissione Tributaria Provinciale di Verbania sez. II, dopo aver respinto le istanze di sospensione, con sentenza n. 21/02/16 depositata il 1/04/2016, riteneva, motivando, infondate le doglianze proposte; in particolare richiamava la sentenza n. 1257/31/15 della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte che si era già espressa sulla medesima questione dei beni ammortizzati per anni di imposta precedenti. In conclusione, previa riunione dei procedimenti, respingeva i ricorsi e compensava le spese.
Con atto spedito il 28/11/2016, appella la società contestando la decisione dei primi giudici. In sintesi richiama i motivi già espressi sia in diritto che sul merito della controversia nei ricorsi introduttivi.
Chiede in conclusione la riforma della sentenza impugnata per i motivi esposti in narrativa, con vittoria delle spese di giudizio.
Contestualmente presenta istanza di sospensione ex art. 47 D.Lgs 546/1992.
In punto sospensione l’appellante sostiene la sussistenza dei requisiti previsti dalle norme, in particolare per il periculum presenta il Modello Unico 2016 in cui si rilevano le difficoltà in cui si verrebbe a trovare la società, col conseguente ingiusto effetto negativo che avrebbe una decisione favorevole all’appellante.
Si costituisce l’Ufficio con atto spedito il 27/12/2016 controdeducendo sui motivi di impugnazione e chiede il rigetto dell’istanza e dell’appello, con favore delle spese.
Motivi della Decisione
In via pregiudiziale osserva questa Commissione che, per economia di giudizio, ritenute manifestamente insufficienti le argomentazioni svolte dal contribuente, in assenza di una valida presentazione di documenti atti a testimoniare l’incombenza di un irreparabile pregiudizio per la ricorrente, in relazione alla sussistenza del periculum in mora (requisito ineludibile), si ritiene opportuno superare l’istanza di sospensione di parte contribuente e procedere, nell’interesse delle parti, alla trattazione della controversia.
Entrando nella trattazione della controversia si osserva che l’appello della società contribuente non è accoglibile.
In particolare, per quanto riguarda il difetto di motivazione dei provvedimenti per omessa allegazione del PVC a fondamento della pretesa, il Collegio rileva che l’eccezione proposta dalla società non supera la completezza della motivazione dei provvedimenti per quanto attiene il richiamo di altri atti; infatti l’art. 42 DPR 600/1973, che regola la questione, dispone l’obbligo dell’allegazione solo nel caso in cui i documenti richiamati non siano noti alla parte interessata. Evento non corrispondente alla realtà dei fatti in esame, in quanto il PVC è stato regolarmente consegnato alla parte, che lo aveva sottoscritto.
Per quanto riguarda la tardività degli accertamenti la contribuente prospetta la illegittimità del raddoppio dei termini in relazione all’effettiva esistenza di una denuncia penale. In questo contesto occorre rilevare, nel caso in esame, l’applicabilità dell’art. 43 co. 3 DPR 600/1973 e 57 DPR 633/1972. La norma prevede che “ In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell’art. 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal D.Lgs . 10 marzo 2000 n. 74 i termini di cui ai commi precedenti sono raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione ” La disposizione, in ragione della lettera in essa esposta, non si presta a dubbi di sorta. Comunque, a fronte delle perplessità sollevate sulla costituzionalità della legge di cui sopra, in relazione anche all’eventuale abuso da parte dell’Amministrazione nel poter prolungare il termine ordinario con una denuncia strumentale, è intervenuta la Corte Costituzionale (ordinanza n. 247/2011) che ha precisato come tale raddoppio non costituisse una violazione dei principi costituzionali di cui agli artt. 3 e 24 e questo anche nel caso in cui il reato sia stato rilevato dopo la decorrenza del termine ordinario. Tale decisione lasciava comunque la possibilità al Giudice Tributario di verificare se l’obbligo di denuncia fosse basato su validi presupposti in relazione all’utilizzo strumentale di cui sopra. Ne consegue, in contrasto con la tesi sostenuta dall’appellante, che nel caso di accoglimento dell’eccezione si vincolerebbe il procedimento tributario a quello penale, mentre la norma di prolungamento dei termini si basa unicamente sull’obbligo della denuncia (ex art. 331 cpc). Solo in questo contesto (come dall’ordinanza della Corte Costituzionale sopra citata), “ Il giudice tributario deve compiere una valutazione, ora per allora, per accertare se l’amministrazione ha agito con imparzialità o invece ha fatto un uso pretestuoso e strumentale della disposizione per fruire del più lungo termine .” Ne consegue che, non essendo in discussione che il reato in esame rientra nelle previsioni di legge, gli elementi indiziari raccolti costituiscono un valido fondamento della denuncia alla Procura, nulla influenzando l’esito del procedimento così attivato in relazione alla diversa natura del medesimo rispetto a quello tributario. In ogni caso, le argomentazioni svolte da parte contribuente sono ulteriormente prive di effetto considerato che la denuncia è stata regolarmente effettuata dalla Polizia Tributaria, come risulta dagli allegati presentati del resistente. L’eccezione della ricorrente sul punto è respinta.
In punto notifica il Collegio rileva come la procedura seguita dal notificatore (messo autorizzato dall’Ufficio) fosse corrispondente alle norme di riferimento nei casi fosse impossibile reperire il destinatario (art. 140 cpc). Ne deriva che le doglianze espresse dal ricorrente, in assenza di querela di falso, non sono fondate. Ciò premesso le contestazioni mosse sulla legittimità della notifica a mezzo posta risultano in contrasto con le disposizioni che riguardano la notifica dei provvedimenti accertativi (art. 14 L 890/1982) che prevedono espressamente l’utilizzo del servizio postale. L’ulteriore conseguenza del sistema di comunicazione in discussione si riflette sulla ininfluenza di una relata di notifica che peraltro risulta essere stata posta in essere dall’Ufficio e conclusa con la consegna della raccomandata che comunicava all’interessato l’esito del precedente tentativo di notifica. La questione sollevata dall’appellante volta a rilevare l’inesistenza della notifica medesima, secondo la stessa vizio non formale e in tal senso insanabile, oltre a essere contrastata dalla documentazione prodotta in allegato, ignora la natura sostanziale del processo tributario che è volta a tutelare i principi costituzionali del diritto alla difesa e le altrettanto fondamentali esigenze di garantire le risorse necessarie per il funzionamento del Paese. Ne consegue che la Commissione, secondo orientamento della Suprema Corte, per tutte la n. 25759/2014 sulla valenza del vizio riscontrato, si attiene al principio espresso dall’art. 156 cpc che, superando i vizi formali connessi alla consegna del provvedimento, rilevato che le eventuali irregolarità commesse non hanno inciso sul diritto alla difesa del destinatario, recita: “la nullità non può mai essere pronunciata, se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato“. L’eccezione si ritiene quindi infondata.
Nel quarto motivo di appello la società, in censura della motivazione addotta dai primi giudici, rileva l’inconsistenza della medesima in relazione all’effettiva incidenza della fatturazione di operazioni considerate inesistenti dall’Amministrazione. Sulla questione si ricorda che la pretesa fiscale in esame deriva da un procedimento penale che ha visto il rappresentante legale della società (BXX), oltre ai soci e altre società collegate, condannato per comportamento fraudolento volto ad accrescere i costi per mezzo di fatturazioni di operazioni oggettivamente inesistenti. Tale esito costituisce indiscutibilmente una presunzione con i requisiti aventi le caratteristiche necessarie per imporre a parte contribuente l’onere della prova (per tutte Cass. N. 6229/2013); in assenza dell’assolvimento di tale dovere, la fondatezza dei provvedimenti qui discussi deve essere confermata.
In conclusione la Commissione respinge l’appello di parte contribuente e conferma la sentenza di primo grado. Inoltre, in applicazione dell’art. 15 D.Lgs 546/1992, condanna parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio di entrambi i gradi che si liquidano in complessivi € 12.000,00, donde il dispositivo.
PQM
Respinge l’appello. Liquida le spese per entrambi i gradi di giudizio in € 12.000,00.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione I della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte il 7 marzo 2017.
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