CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 12 gennaio 2017, n. 611

Fallimento ed altre procedure concorsuali – Fallimento – Sentenza dichiarativa di fallimento – Reclamo – Presupposti dimensionali per l’esonero dalla fallibilità dell’imprenditore commerciale

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

1.- Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Trento ha accolto il reclamo proposto dalla s.a.s. V.N. di V.B. & C. avverso la sentenza del tribunale che ne aveva dichiarato il fallimento.

In sintesi, la Corte di merito ha rilevato che era fondato l’unico motivo di reclamo con il quale era stato dedotto che l’attivo patrimoniale della società negli ultimi tre esercizi non era superiore a euro 300.000,00, posto che erroneamente il tribunale aveva computato per l’esercizio 2009 il valore di un terreno agricolo staggito per euro 46.000,00, sommando tale importo a quello dell’attivo patrimoniale riportato in bilancio, pari a euro 260.007,72, mentre avrebbe dovuto tenere conto soltanto del costo storico delle immobilizzazioni, al netto degli ammortamenti.

Contro la sentenza della Corte di appello il curatore del fallimento ha proposto ricorso per cassazione affidato a un solo motivo.

Non hanno svolto difese gli intimati.

2. – L’unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1 L.fall., è infondato.

La questione giuridica posta con l’impugnazione è stata già risolta da questa Corte nel senso che in tema di presupposti dimensionali per l’esonero dalla fallibilità dell’imprenditore commerciale, nella valutazione del capitale investito, ai fini del riconoscimento della qualifica di piccolo imprenditore, trovano applicazione i principi contabili, cui si richiama il legislatore nell’art. 1, comma 2, lett. a), legge fall. (nel testo modificato dal d.lgs. n. 5 del 2006, ed anche successivamente in quello sostituito dal d.lgs. n. 169 del 2007) e di cui è espressione l’art. 2424 cod. civ., con la conseguenza che, con riferimento agli immobili, iscritti tra le poste attive dello stato patrimoniale, opera – al pari che per ogni altra immobilizzazione materiale – il criterio di apprezzamento del loro costo storico al netto degli ammortamenti, quale risultante dal bilancio di esercizio, ai sensi dell’art. 2426, numeri 1 e 2, cod. civ., e non il criterio del valore di mercato al momento del giudizio (Sez. 1, Sentenza n. 22146 del 29/10/2010, Rv. 614605).

Tale principio – al quale si è attenuta la Corte di merito – è stato di recente ribadito affermandosi che in tema di presupposti dimensionali per l’esonero dalla fallibilità dell’imprenditore commerciale, nella valutazione del capitale investito, ai fini del riconoscimento della qualifica di piccolo imprenditore, trovano applicazione i principi contabili, cui si richiama il legislatore nell’art. 1, comma 2, lett. a), L. fall. (nel testo modificato dal d.lgs. n. 5 del 2006, applicabile “ratione temporis”, ed anche successivamente in quello sostituito dal d.lgs. n. 169 del 2007) e di cui è espressione l’art. 2424 c.c., sicché, con riferimento agli immobili iscritti tra le poste attive dello stato patrimoniale, opera – al pari che per ogni altra immobilizzazione materiale – il criterio di apprezzamento del loro costo storico al netto degli ammortamenti, quale risultante dal bilancio di esercizio, ai sensi dell’art. 2426, numeri 1 e 2, c.c., e non il criterio del valore di mercato al momento del giudizio (Sez. 1, Sentenza n. 19654 del 01/10/2015 (Rv. 637223).

Il principio giurisprudenziale innanzi richiamato, peraltro, è conforme alla volontà espressa dal Legislatore diretta a sostituire <<il parametro alquanto vago e di incerta definizione dell’ammontare degli “investimenti”>> con quello dell'<<“attivo patrimoniale”, il quale consente di far riferimento alla precisa elencazione contenuta nell’art. 2424 c.c.» e trova conforto nella differente enunciazione dell’art. 1, lett. b) l. fall., là dove si precisa <<in qualunque modo risulti>>, solo con riferimento ai ricavi. Ciò che rende palese l’infondatezza della tesi del ricorrente, secondo cui dovrebbe essere consentito ricorrere a rettifiche dei valori reali dell’attivo.

Né rileva l’ipotesi che l’alienazione di immobili dovrebbe avere come contropartita l’iscrizione in bilancio del ricavo (cassa o banche a immobilizzazioni) o del credito per il prezzo, posto che nella concreta fattispecie l’immobile è stato oggetto di espropriazione forzata. Dunque la contropartita è stata quella della diminuzione di debiti, influendo solo indirettamente sullo stato patrimoniale ma senza incrementare l’attivo patrimoniale.

Da ultimo, neppure è rilevante l’argomento dì parte ricorrente che fa leva sulla natura di società di persone della debitrice; natura che escluderebbe l’applicabilità dell’art. 2424 c.c.

Infatti, poiché, ai sensi dell’art. 2315 cod. civ., alle società in accomandita semplice si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società in nome collettivo, le quali, per l’art. 2302 cod. civ., sono tenute alla redazione dei libri contabili obbligatori di cui all’art. 2214 cod. civ., allo stesso obbligo soggiacciono anche le società in accomandita semplice. Quest’ultima norma non è, infatti, incompatibile con la disciplina particolare di questo tipo di società, poiché le società in accomandita semplice costituiscono solo una forma modificata delle società in nome collettivo (Sez. 1, n. 908 del 1971). Da tempo, inoltre, si è ritenuto legittima l’applicazione alle società fornite di semplice autonomia patrimoniale dei criteri dettati dagli artt. 2423 e segg. cod. civ. per la formazione dei bilanci delle società per azioni (Sez. 1, n. 187 del 1965).

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.