CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 13 gennaio 2017, n. 752
Accertamento fiscale – Poteri degli Uffici art. 32 D.P.R. 600/73 – Notificazioni art. 60 D.P.R. 600/73
Ritenuto in fatto
1. Con la sentenza in atti la CTR Lazio respingendo il gravame dell’erario ha confermato la decisione che in primo grado aveva annullato l’avviso di accertamento notificato alla T.E.F. di F.G. s.a.s. sul rilievo che il questionario ex art. 32 D.P.R. 600/73 inviato alla contribuente in data 29.8.2004 era stato notificato a mezzo posta in violazione degli artt. 60 D.P.R. 600/73 e 137 c.p.c.
La CTR, dato atto della correttezza dell’impugnato pronunciamento risultando infatti che il plico è stato spedito tramite raccomandata utilizzando il normale servizio postale, ha invero affermato che “ai sensi dell’art. 60 del D.P.R. 600/73, richiamato dall’art. 32 stesso decreto, gli inviti devono essere notificati ai sensi dell’art. 137 e segg. c.p.c. e ciò nella fattispecie non è avvenuto per stessa ammissione dell’amministrazione finanziaria”.
Il ricorso erariale si affida ad un unico motivo al quale non ha replicato l’intimato.
Il collegio ha autorizzato l’adozione della motivazione semplificata.
Considerato in diritto
2.1. Con l’unico motivo del proprio ricorso la ricorrente Agenzia deduce la violazione dell’art. 20 l. 146/98 in combinato disposto con gli artt. 14 L. 890/82, 32 e 60 D.P.R. 600/73, nonché 137 e 149 c.p.c., vero che, contrariamente a quanto statuito dal giudice territoriale, è noto che “tutti gli uffici operativi dell’amministrazione finanziaria sono pienamente legittimati alla notifica dei propri accertamenti tributari – come di qualsiasi atto procedimentale – direttamente tramite il servizio postale ex art. 20 l. 146/98”, onde la rituale notifica nella specie del questionario inviato a mezzo postar rende dunque palesemente illegittima l’impugnata decisione.
2.2. Il motivo è fondato.
2.3. Come questa Corte ha già avuto occasione di rimarcare, l’art. 14, comma 1, l. 890/82, come modificato dall’art. 20 l. 146/98 stabilisce che “la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente deve avvenire con l’impiego di plico sigillato e può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari, nonché, ove ciò risulti impossibile, a cura degli ufficiali giudiziari, dei messi comunali ovvero dei messi speciali autorizzati dall’Amministrazione finanziaria, secondo le modalità previste dalla presente legge”. Si è perciò potuto affermare che “a partire dal 15 maggio 1998, data di entrata in vigore della L. n. 146 del 1998, art. 20 (che ha modificato la L. n. 890 del 1982, art. 14), gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente”(17598/10), con l’ovvia doverosa precisazione che, allorché “la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere notificato l’avviso di liquidazione o di accertamento senza intermediazione dell’ufficiale giudiziario è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario” (9111/12).
2.4. Alla luce di tali considerazioni è quindi errato il contrario convincimento espresso dal giudice d’appello, atteso che il questionario costituisce atto endoprocedimentale dell’amministrazione finanziaria, sicché legittimamene alla sua notificazione, prescritta dall’art. 32, comma 2, D.P.R. 600/73, ha provveduto nella specie direttamene l’amministrazione finanziaria a mente della novellata disposizione dell’art. 14 l. 690/82 (ndr art. 14 l. 890/82), applicandosi detta ultima disposizione a decorrere dal 15 maggio 1998, essendo stato effettuato il predetto invio il 29.8.2004 e non avendo ovviamente rilevanza alcuna in contrario il fatto che il citato art. 32 rimandi ai fini della notificazione del questionario all’art. 60 D.P.R. 600/73, stante la portata generale della disposizione recata dall’art. 14.
3. Il ricorso va dunque accolto e la sentenza della CTR qui impugnata va conseguentemente cassata con rinvio della causa avanti al giudice territoriale per il seguito ai sensi dell’art. 383, comma 1, c.p.c.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia la causa avanti alla CTR Lazio che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio.