La Corte di Cassazione con la sentenza n. 26031 del 16 dicembre 2016 intervenendo in tema IRAP per i professionisti ha statuito che per il commercialista – i cui onorari provenivano, oltre che dall’attività di membro di diversi collegi sindacali, anche da collaborazione con colleghi di altri studi commercialisti, della cui struttura organizzativa il ricorrente ha fatto uso – non trova applicazione l’IRAP.
La vicenda ha riguardato un professionista a cui veniva notificato un atto impositivo in riferimento all’IRAP per l’anno 2000. Il contribuente avverso l’atto notificatogli proponeva ricorso alla Commissione Tributaria che sia in primo che in appello non accoglievano le doglianze del ricorrente, ritenendo corretto l’operato dell’Agenzia delle Entrate. Il professionista impugnava la decisione della CTR con ricorso in Cassazione.
Gli Ermellini ribaltano la sentenza del Giudice di appello, affermando che “In tema di IRAP l’esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui all’art. 49, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 è escluso dall’applicazione dell’imposta qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata, situazione che ricorre quando il contribuente non sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, ma risulti inserito in strutture organizzate riferibili ad altrui responsabilità ed interesse”.
La sentenza in commento non è l’unica a confermare la non applicazione dell’IRAP per i professionisti senza struttura che collaborano con altri colleghi. Già in passato, la Corte di Cassazione aveva chiarito che l’IRAP non si applica al lavoratore autonomo che percepisce un compenso per le attività svolte all’interno di una struttura da altri organizzata.
Altre sentenze della Corte di Cassazione hanno stabilito che in assenza di lavoratori dipendenti e con beni strumentali nulli o minimi o professionisti che collaborano con colleghi, non è dovuta l’IRAP (vedi ad esempio Cassazione n. 18749/2014, Cassazione n. 25311/2014).
Diverso invece è il caso dei professionisti che fanno parte di uno studio associato o di una società semplice. Per loro, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 7371 del 14 aprile 2016 ha definitivamente chiuso la questione, assoggettando a IRAP i compensi percepiti, perché l’esercizio in forma associata di una libera professione è sempre soggetto a imposta secondo l’articolo 3, comma 1 lettera c del D.Lgs 446/97.
Inoltre, in caso di società semplice o studio associato, la natura giuridica prescelta costituisce ex lege presupposto dell’imposta regionale in base alla seconda parte del comma 1 dell’articolo 2 del D.Lgs. 446/97 secondo il quale l’attività esercitata dalle società e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto d’imposta, a prescindere completamente dal requisito dell’autonoma organizzazione.
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