Tributi – IVA – Dichiarazione annuale – Riscossione – Cartella di pagamento
Rilevato che
1. oggetto del contendere è una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione relativa all’anno di imposta 2002, con recupero a tassazione del credito Iva maturato nell’anno 2001, in cui la dichiarazione annuale Iva risultava omessa;
2. i giudici d’appello hanno ritenuto che la mancata esposizione del credito Iva nella dichiarazione annuale non comporta la decadenza dal diritto di farlo valere purché lo stesso emerga dalle scritture contabili;
3. l’amministrazione ricorrente lamenta la violazione degli artt. 30, d.P.R. n. 633/72, e 8, d.P.R. n. 322/98;
4. all’esito della camera di consiglio, il Collegio ha disposto l’adozione della motivazione in forma semplificata.
Considerato che
5. va preliminarmente respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso in quanto il rinnovo della notifica ex art. 291 c.p.c. inoltrata il 02/12/2015 anche al difensore della parte, ha avuto effetto sanante della prima notifica inoltrata il 20/10/2015 alla sola parte;
6. nel merito, il ricorso è manifestamente infondato, avendo le sezioni Unite di questa Corte di recente chiarito che “La neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale, l’eccedenza d’imposta – risultante da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto – sia riconosciuta dal giudice tributario se siano stati rispettati dal contribuente tutti i requisiti sostanziali per la detrazione; pertanto, in tal caso, il diritto di detrazione non può essere negato nel giudizio d’impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato, laddove, pur non avendo il contribuente presentato la dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, sia dimostrato in concreto – ovvero non controverso – che si tratti di acquisti fatti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati a IVA e finalizzati a operazioni imponibili” (Cass. Sez. U. 08/09/2016, n. 17757);
6. nel caso di specie, è pacifica l’avvenuta registrazione contabile del credito, mentre non emerge che vi sia stato esercizio infrabiennale del diritto alla relativa detrazione, né vi è contestazione sul punto;
7. la rilevanza del recente intervento nomofilattico giustifica l’integrale compensazione delle spese processuali tra le parti;
8. risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, in quanto amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1 – quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass. S.U. sent. n. 9338/14; conf. Cass. sez. IV-L, ord. n. 1778/16 e Cass. VI-T, ord. n. 18893/16).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Compensa integralmente le spese processuali.