La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 6076 del 9 marzo 2017 intervenendoin tema di benefici inerenti l’acquisto della “prima casa” ha stabilito che nell’ipotesi in cui si la mancata trascrizione della residenza nel comune dove è situato l’immobile entro il termine di legge decorrente dall’acquisto resti impedita dal sopravvenire di una causa di forza maggiore, da intendersi quale impedimento oggettivo caratterizzato da 1) non imputabilità al contribuente (neppure per colpa) 2) inevitabilità e 3) imprevedibilità dell’evento, non si perdono le agevolazioni prima casa
L’Agenzia delle Entrate procedeva al recupero della maggior IVA dovuta per l’acquisto di un immobile e dell’imposta sostitutiva sul relativo mutuo ipotecario, a seguito di revoca dell’agevolazione “prima casa” nei confronti di un contribuente che aveva venduto l’immobile acquistato con le agevolazioni fiscali senza procedere ad un nuovo acquisto entro un anno dall’alienazione. Il contribuente avverso l’atto, con cui l’Amministrazione finanziaria procedeva al recupero delle imposte, proponeva ricorso alla Commissione Tributaria che accoglieva le doglianze del contribuente. I giudici della CTR hanno ravvisato l’esistenza di una “causa di forza maggiore”, poiché il contribuente si è reso aggiudicatario all’asta del nuovo immobile in data 18/01/2011 ed ha provveduto a versare il relativo prezzo in data 15/02/2011 — quindi ampiamente entro l’anno prescritto dalla legge — ottenendo però il decreto giudiziale di trasferimento ex art. 586 cod. proc. civ. solo in data 6/07/2011, con un ritardo di sette giorni rispetto alla scadenza dell’anno, ritardo però a lui non imputabile, né (data la sua estensione) prevedibile.
L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso in cassazione.
Gli Ermellini, rigettano il ricorso, e procedono ad un sintetico riepilogo delle “cause di forza maggiore” facendo riferimento a diversi precedenti della stessa Corte (Cass. sez. V, sent. n. 13148/16; cfr. Cass. sez. V, sent. n. 14399/13; Cass. sez. VI-5, ord. n. 864/16 en. 25/16).
Per i giudici di legittimità nel caso esaminato la nuova abitazione era stata acquistata ad un’asta giudiziaria e pertanto non era configurabile una “sopravvenuta mancanza di causa del beneficio invocato all’atto della registrazione dell’acquisto” per il “mancato reinvestimento del ricavato della vendita nell’acquisto di altra abitazione” (tale da rendere irrilevante ogni rilievo di forza maggiore, come nel precedente di Cass. sez. V, sent. n. 2552/03). L’acquisto invece vi era stato, ed era stato anche tempestivo con riguardo agli adempimenti pretendibili dal contribuente, quanto ad aggiudicazione e pagamento del prezzo.
Nella fattispecie essendo il ritardo il ritardo dipeso esclusivamente dalla emissione del decreto di trasferimento ex art. 586 cod. proc. civ. — necessario per il realizzarsi dell’effetto traslativo della vendita forzata – avvenuto dopo alcuni mesi dal pagamento del prezzo. Per cui tale circostanza non ha determina la decadenza dai benefici prima casa, trattandosi evidentemente di causa di forza maggiore.