COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di Roma sentenza n. 2 del 8 gennaio 2016
SANZIONI – VISTO DI CONFORMITA’ INFEDELE – RESPONSABILITA’ INTERMEDIARIO – SUSSISTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato il C.L.B.C. s.r.l., svolgente attività di Centro di assistenza fiscale, impugnò l’atto di contestazione, notificato in data 21 ottobre 2011, con il quale l’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale del Lazio, irrogò sanzioni ex art. 16 d.lgs. n. 472/97 per l’importo di € 161.508,00 sul presupposto di aver rilasciato il visto di conformità infedele, in violazione dell’art. 35 del d. lgs. n. 241/97, attesa la contestazione di n. 626 violazioni tributarie elencate nello stesso atto e riferite all’anno di imposta del 2005.
A fondamento del ricorso, la parte ricorrente dedusse l’insussistenza del presupposto impositivo posto che il CAAF non era responsabile della correttezza degli elementi reddituali indicati dal contribuente o del merito delle dichiarazioni stante l’assenza di una condotta cosciente e volontaria del Centro di assistenza fiscale nella trasmissione delle dichiarazioni.
Si costituì l’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale del Lazio, chiedendo il rigetto del ricorso sul rilievo che la sanzione irrogata prescinde dalla condotta tenuta dal contribuente e trova il suo presupposto ogni qualvolta l’Amministrazione riscontri irregolarità nelle dichiarazioni dei redditi per le quali è rilasciato il visto di conformità.
Con sentenza n. 7517/16/14 depositata in data 7 aprile 2014, la Commissione Tributaria Provinciale di Roma, accertata l’estraneità del C. A. A.F. alle attività di controllo poste in essere dall’Agenzia delle Entrate in relazione alle dichiarazioni dei contribuenti, accolse il ricorso, compensando le spese. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello l’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale del Lazio che, dedotta l’errata valutazione dell’atto di contestazione per aver escluso la non imputabilità al CAAF del controllo della correttezza dei dati indicati nelle dichiarazioni trasmesse con conseguente recupero degli oneri deducibili, ( in sede di controllo automatizzato delle dichiarazioni ex art. 36 bis DPR n. 600/73 o art. 54 DPR n. 633/72), ha chiesto l’annullamento della sentenza e la conferma dell’atto di contestazione impugnato.
Si è costituito il CAAF che, eccepita “in limine” l’inammissibilità dell’appello per tardività ex art. 327 c.p.c., nel merito, ha chiesto il rigetto dell’appello.
L’appellante ha depositato, in data 23 ottobre 2015, memoria integrativa, contestando la fondatezza dell’eccezione di tardività.
All’ udienza del 18 novembre 2015 la Commissione ha accolto l’appello, in riforma della sentenza impugnata, confermando l’operato dell’Ufficio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’appello è fondato.
Preliminarmente va disattesa l’eccezione sollevata “in limine” di inammissibilità dell’appello proposto dall’Ufficio per violazione del termine di notificazione di sei mesi dalla data (7 aprile 2014) di pubblicazione della sentenza, termine di decadenza dall’impugnazione scaduto secondo l’appellata il 19 novembre 2014.
Sul punto del computo dei termini processuali ex art. 155 c. p.c. vale la pena rimarcare il principio di diritto dei giudici di legittimità secondo cui “Per i termini mensili o annuali, fra i quali è compreso quello di decadenza dall’impugnazione ex art. 327 cod. proc. civ., si osserva, a norma degli artt. 155, secondo comma, cod. proc. civ. e art. 2963, quarto comma, cod. civ., il sistema della computazione civile, non “ex numero” bensì “ex nominatione dierum”, nel senso che il decorso del tempo si ha, indipendentemente dall’effettivo numero dei giorni compresi nel rispettivo periodo, allo spirare del giorno corrispondente a quello del mese iniziale; analogamente si deve procedere quando il termine di decadenza interferisca con il periodo di sospensione feriale dei termini: in tal caso, infatti, al termine annuale di decadenza dal gravame, di cui all’art. 327, comma primo, cod. proc. civ., devono aggiungersi 46 giorni computati “ex numeratione dierum”, ai sensi del combinato disposto dell’art. 155, comma primo, stesso codice e 1, comma primo, della legge n. 742 del 1969, non dovendosi tenere conto dei giorni compresi tra il primo agosto e il quindici settembre di ciascun anno per effetto della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale. (cfr. Cass. n. 11491/2012) ed ancora ” Il termine annuale di decadenza dall’impugnazione ex art. 327 cod. proc. civ. (nella formulazione applicabile “ratione temporis”), il cui decorso sia iniziato prima della sospensione per il periodo feriale, deve prolungarsi di quarantasei giorni per effetto della sospensione medesima (non dovendosi tener conto del periodo compreso tra il 1° agosto e il 15 settembre) ed è suscettibile di un ulteriore analogo prolungamento quando l’ultimo giorno di detta proroga venga a cadere dopo l’inizio del nuovo periodo feriale dell’anno successivo” (cfr. Cass. n. 16549/2012).
Ciò detto, nel caso di specie, l’atto di appello fu notificato con l’allegata sentenza dall’Ufficio il 21 novembre 2014 al CCAF Lazio e Basilicata in Roma via (…), a mani di M.S. addetto alla ricezione degli atti e, pertanto, – scaduto il termine semestrale di decadenza dall’impugnazione il giorno 7 ottobre 2014, da tale data va computata la proroga di 46 giorni – il termine ultimo per l’appello va individuato nel 22 novembre 2014 e non nel 19 novembre indicato dall’appellata.
Respinta pertanto l’eccezione di tardività dell’appelIo, con il primo e sostanzialmente unico motivo di gravame l’Ufficio appellante lamenta che il giudice “a quo”, dopo aver correttamente affermato che la sanzione di cui all’art. 39 del d.lgs. n. 241/97 irrogata all’appellato, deve essere applicata soltanto se via sia discordanza tra quanto attestato tramite il rilascio del visto di conformità o dell’asseverazione e i dati emersi a seguito della liquidazione o del controllo operato dall’Agenzia delle entrate, non ha tratto le dovute conclusioni, ritenendo che il CAF non risponde delle violazioni contestate siccome esse attengono alla sostanza del rapporto fisco – contribuente al quale è estraneo l’appellato, e ciò pur in presenza delle documentate discordanze dovute all’omesso controllo della documentazione indicata dai contribuenti e trasmessa dal Centro di assistenza fiscale appellato all’Ufficio per il successivo controllo delle dichiarazioni degli iscritti CGIL..
Ritiene la Commissione, alla stregua delle documentazione in atti, fondata la doglianza.
Invero l’atto di contestazione impugnato trova il suo riscontro normativo nell’art. 35, comma 1 lett. a) del d. lgs 9 luglio 1997 n. 241 secondo cui “Il responsabile dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all’articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c), su richiesta del contribuente: a) rilascia un visto di conformità dei dati delle dichiarazioni predisposte dal centro, alla relativa documentazione e alle risultanze delle scritture contabili, nonché di queste ultime alla relativa documentazione contabile; b) assevera che gli elementi contabili ed extracontabili comunicati all’amministrazione finanziaria e rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore corrispondono a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra documentazione idonea” il che significa che, ogniqualvolta il CAF rilascia il visto di conformità è tenuto a controllare l’effettività di quanto dichiarato dal contribuente, e ciò in particolare con riferimento agli oneri deducibili indicati nella dichiarazione e alle responsabilità penali conseguenti alla qualità rivestita dall’appelato di incaricato di pubblico servizio ex art. 358 codice penale. Infatti l’art. 39 del citato decreto applicato nell’atto di contestazione espressamente prevede l’irrogazioni di sanzioni pecuniarie “salvo che il fatto costituisce reato e ferma restando l’irrogazione delle sanzioni per le violazioni di norme tributarie”. Ciò che si contesta all’appellato, nel caso di specie, non è la valutazione di merito delle spese o delle situazioni soggettive che incidono ai fini della determinazione del reddito e delle imposte dovute, ma l’aver apposto il visto di conformità “infedele”, omettendo qualsiasi controllo sul piano meramente formale tra la documentazione esibita al centro di assistenza fiscale ai fini della fruizione degli oneri deducibili e quanto “ex post” accertato dall’Ufficio in sede di controllo automatizzato delle dichiarazioni degli iscritti alla CGIL. Del resto se così non fosse, il CAAF sarebbe stato ritenuto responsabile dall’Ufficio anche dell’omesso versamento delle imposte dovute dal contribuente, il che non risulta dall’atto di contestazione che fa riferimento esclusivamente alle sanzioni di cui all’art. 39 del citato decreto.
Dall’esame dell’analitico atto di contestazione con riferimento alla trasmissione delle dichiarazioni di ben 626 contribuenti risulta che l’appellato ha rilasciato dei visti di conformità senza alcun controllo della documentazione indicata e necessariamente esibita dai contribuenti per fruire degli oneri e/o detrazioni di imposte, quali ad esempio interessi per mutui ipotecari per costruzione prima abitazione, per spese sanitarie, per contributi integrativi previdenziali, per spese di ristrutturazione, spese di istruzione. Né l’appellato ha giustificato le ragioni di tali discordanze che hanno poi determinato a carico dei contribuenti l’attivazione dell’Ufficio per il recupero degli oneri deducibili e/o imposte dovute.
In definitiva, si ribadisce, non si addebita al CAAF la responsabilità della correttezza dei dati derivanti dalle dichiarazioni fiscali , come erroneamente ritenuto dal giudice “a quo” – controllo spettante “ex post” all’Ufficio in sede di controllo automatizzato ex art 36 bis del DPTR 660/73 (ndr art 36 bis del DPR 600/73) e/o art. 54 DPR 533/73 -, ma l’aver rilasciato il visto di conformità infedele, in assenza di corrispondenza tra il dichiarato e la documentazione fornita dal contribuente.
Così inquadrato correttamente il “thema decidendum” va rimarcato che, a fronte delle specifiche e non generiche contestazioni mosse dall’Ufficio all’appellato centro di assistenza fiscale, la difesa dell’appellato nulla ha controdedotto per dimostrare di aver esercitato l’effettivo controllo tra i dati inseriti nella dichiarazione e i documenti esibiti dal contribuente a comprova dell’esatto adempimento degli obblighi gravanti sul soggetto autorizzato alla compilazione e alla trasmissione delle dichiarazioni, non essendo in grado di giustificare per asserita colpa di terzi il suo operato con riferimento ad alcuna delle 626 dichiarazioni contestate.
Né è privo di significato, a conferma della legittimità dell’atto di contestazione, l’ulteriore rilievo che il CAAF appellato con riferimento a tutte le 626 dichiarazioni, ha omesso di compilare il mod. 730/2 sottoscritto dal contribuente stesso in cui si elencano i documenti esibiti e l’importo delle spese riportate, nell’ipotesi che il contribuente si limiti ad esibire la documentazione dichiarata senza produrla al centro di assistenza fiscale di cui si avvale per la trasmissione del mod. 730.
Sulla scorta delle considerazioni sin qui svolte, la Commissione, in riforma della sentenza appellata, accoglie l’appello dell’Ufficio e conferma la legittimità dell’atto di contestazione impugnato.
La natura della lite, per la controvertibilità delle questioni di diritto trattate, suggerisce la compensazione delle spese di lite anche del presente grado.
P.Q.M.
Accoglie l’appello dell’Ufficio.
Compensa le spese di lite del presente grado.
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