CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 24 novembre 2017, n. 28171
Tributi – Accertamento sintetico ex art. 38 del DPR n. 600/1973 – Incongruità riscontrata per più annualità – Motivazione dell’atto di accertamento
Rilevato
che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione semplificata;
che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che aveva accolto l’appello di A.P. contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Caserta. Quest’ultima aveva respinto l’impugnazione del contribuente contro un avviso di accertamento IRPEF, per l’anno 2008;
Considerato
che il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale l’Agenzia deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 38 comma 4° DPR n. 600/1973 e 33 D.Lgs. n. 346/1990, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.: l’art. 38 non richiederebbe, quale condizione per procedere all’accertamento per il singolo anno d’imposta, la notifica dell’avviso per ciascuno degli anni in cui fosse stata ravvisata incongruità fra il reddito dichiarato e quello determinato dall’Ufficio; che l’intimato non ha resistito; che il motivo è fondato;
che, ai fini dell’accertamento sintetico di cui all’art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, l’Ufficio non è tenuto a procedere all’accertamento contestualmente per due o più periodi d’imposta per i quali ritenga che la dichiarazione non sia congrua, tuttavia il relativo atto deve contenere, per un determinato anno d’imposta, la pur sommaria indicazione delle ragioni in base alle quali la dichiarazione si ritiene incongrua anche per altri periodi d’imposta, così da legittimare l’accertamento sintetico (Sez. 5, n. 26541 del 05/11/2008);
che, nella specie la CTR ha riscontrato l’incidenza del redditometro nell’ambito di un solo anno d’imposta (il 2008); che, peraltro, nella motivazione dell’avviso di accertamento, l’incongruità risultava riscontrata anche per l’anno 2007, ma era stato altresì precisato che l’accertamento sarebbe stato omesso solo per decadenza dei termini;
che, pertanto, l’avviso di accertamento appare in linea con l’art. 38 DPR n. 600/1973 e la motivazione della CTR risulta incongrua;
che il ricorso va dunque accolto;
che la sentenza va cassata ed il giudizio rinviato alla CTR Campania, in diversa composizione, affinché si attenga ai principi sopra indicati, anche per le spese del giudizio di cassazione
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Regionale della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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