INPS – Messaggio 24 gennaio 2018, n. 347
Circolare concernente la Determinazione presidenziale n. 164 dell’8 novembre 2017 – Convenzione tra le Regioni o Provincie autonome e l’Inps per l’erogazione degli importi relativi a misure di politica attiva ai sensi dell’articolo 44, comma 6-bis, del D.lgs 24 settembre 2015, n. 148 – cessazione degli effetti finanziari delle decretazioni regionali
Com’è noto l’articolo 2, comma 1, del D.lgs 24 settembre 2016, n. 185, aggiungendo il comma 6-bis all’articolo 44 del D.lgs. n. 148/2015, dispone che le Regioni e le Province autonome possano utilizzare il 50% delle risorse a loro assegnate per gli ammortizzatori sociali in deroga, relativi alle annualità 2014-2015-2016, anche per azioni di politiche attiva.
Con la circolare n. 6 del 18 gennaio 2018 sono state recepite le disposizioni di cui alla Determina presidenziale n. 164 dell’8 novembre 2017, con cui è stato approvato lo schema di convenzione finalizzato all’erogazione, da parte dell’Istituto, di trattamenti economici di politica attiva del lavoro finanziati dalle risorse suddette.
Con nota n. 6077 del 10 aprile 2017, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha stabilito che solo una volta completato il processo di decretazione da parte di Regioni e Province autonome, le stesse potranno utilizzare le risorse residue per misure di politica attiva, assumendosi la responsabilità e l’onere finanziario della gestione di eventuali situazioni non definite.
I residui sono dunque determinati dalla differenza tra i decreti di assegnazione e gli impegni corrispondenti ai trattamenti in deroga autorizzati.
Sono pervenute all’Istituto e al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali diverse istanze delle Regioni, che lamentano che, sebbene la norma stabilisca che i residui sono determinati dalla differenza tra i decreti di assegnazione e gli impegni corrispondenti ai trattamenti in deroga autorizzati, tale metodo di calcolo è penalizzante in quanto non tiene conto della differenza tra quanto previsto dalle determine di autorizzazione e l’effettivo utilizzo delle risorse da parte dei destinatari e chiedono, pertanto, che la quantificazione delle risorse residue avvenga sulla base della spesa reale corrispondente ai trattamenti in deroga effettivamente usufruiti.
Al riguardo è necessario ricordare che, per le prestazioni di cassa integrazione in deroga a pagamento diretto, il termine di prescrizione per il pagamento delle medesime, in assenza di una disciplina specifica, è quello ordinario, ovverosia decennale. Pertanto l’Istituto potrà considerare l’effettivo utilizzo solo una volta trascorso tale termine.
Poiché è di tutta evidenza che il diritto al pagamento della prestazione nasce con il decreto emanato dalla Regione, che costituisce il titolo originario, la Regione ben può chiedere che le risorse a disposizione per le politiche attive siano quantificate sulla base di quanto effettivamente speso.
E’ tuttavia necessario che, prima, la Regione, con proprio atto dispositivo, dandone la massima pubblicità anche mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale, disponga la cessazione degli effetti finanziari dei propri decreti, dando mandato all’Istituto di non procedere con ulteriori pagamenti, sollevando lo stesso ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali da ogni responsabilità in ordine alle pretese economiche dei lavoratori interessati.
Per le Regioni che assumano tali atti, l’Istituto provvederà a quantificare i residui disponibili tenendo conto della spesa effettivamente sostenuta.
Si fa riserva di impartire istruzioni operative successivamente all’esito dei necessari incontri tecnici con le Regioni.
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