Il 15 dicembre 2017 è stata rinnovata la parte normativa del CCNL per i dipendenti degli Istituti investigativi privati e Agenzia di sicurezza sussidiaria o complementare tra la FEDERPOL e la FESICA CONFSAL, la CONFSAL FISALS con l’assistenza della CONFSAL, con decorrenza dall’1/1/2018 al 31/12/2020.
Con il rinnovo del CCNL è stato introdotto il 7° livello di inquadramento nella classificazione del personale in cui vanno ascritti i lavoratori che svolgono mansioni che non richiedono il possesso di alcuna conoscenza pratica, ovvero si occupano di esclusive attività basilari che non richiedono una specifica formazione.
Inoltre, per il 7° livello di inquadramento è stato considerato un periodo di prova di 60 giorni ed un periodo di preavviso di 15 giorni.
Orario di lavoro settimanale
La durata normale del lavoro effettiva è fissata in 45 ore settimanali suddivise in sei giorni lavorativi ovvero su turnazione in caso di particolari esigenze organizzative dell’azienda.
Lavoro Part-time
L’orario minimo contrattuale per i lavoratori assunti con contratto part-time è fissato dal contratto individuale, fermo restando che non può essere inferiore alle 10 ore lavorative settimanali.
Contratto di apprendistato professionalizzante
Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere, direttamente o indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione autorizzate, non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo datore di lavoro. Tale rapporto non può superare il 100 per cento per i datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiori a 10 unità. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a 3, può assumere apprendisti in numero non superiore a 3.
Esclusivamente per i datori di lavoro che occupano almeno 50 dipendenti, per procedere all’assunzione di apprendisti, l’azienda deve aver mantenuto in servizio almeno il 20% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia già venuto a scadere nei trentasei mesi precedenti. A tale fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi ovvero siano stati licenziati per giusta causa coloro che, al termine del rapporto di apprendistato, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e i rapporti di lavoro risolti nel corso o al termine del periodo di prova.
La suddetta limitazione non si applica quando nel triennio precedente sia venuto a scadere un numero di contratti di apprendistato inferiori a 3.
Nel contratto di apprendistato può essere inserito un periodo di prova entro il quale le parti hanno diritto di recedere dal rapporto senza preavviso. Tale periodo, a pena di nullità del patto stesso, deve risultare per iscritto nel contratto di assunzione dell’apprendista.
Compiuto il periodo di prova, l’assunzione dell’apprendista diviene definitiva.
Con il contratto di apprendistato il lavoratore viene assunto dall’azienda per ottenere, attraverso un addestramento teorico-pratico, la possibilità di una successiva contrattualizzazione all’III°, IV°, V°, VI° e VII° livello del presente contratto o un’adeguata formazione tecnico-professionale che faciliti all’apprendista l’ingresso nei mondo del lavoro.
Per tutti i livelli di inserimento la durata massima del periodo di formazione per l’apprendistato professionalizzante non deve essere superiore ai 36 mesi.
L’apprendista accederà al livello di inquadramento professionale per il quale l’Azienda avrà l’obbiettivo di assumerlo ed il conseguente trattamento economico sarà diminuito del 25% rispetto a quanto previsto dal presente contratto ne IP articolo relativo alle paghe contrattuali con riferimento al livello di inquadramento finale.
A titolo esemplificativo l’apprendista assunto per l’acquisizione delle qualifiche e mansioni comprese nel 3° livello del presente CCNL verrà erogato un trattamento economico diminuito del 25% rispetto alla retribuzione base lorda conglobata.
Contratto di inserimento
Il contratto di inserimento ha una durata:
– non inferiore a 9 mesi, per il conseguimento di qualifiche inquadrate nel 7° 6° e 5°livello;
– non inferiore a 12 mesi, per il conseguimento di qualifiche inquadrate nel 4° e 3° livello;
– non superiore a 18 mesi, per il conseguimento di qualifiche inquadrate in livelli superiori al 3°.
In caso di assunzione di persone riconosciute affette da un grave handicap fisico, mentale o psichico, la durata massima può essere estesa fino a 36 mesi previa certificazione da parte dell’E.BI.N.I.S.P. ovvero, se costituito, all’E.BI.T.I.S.P. territorialmente competente.
Nel computo del limite massimo di durata non si tiene conto degli eventuali periodi di servizio militare o civile, nonché dei periodi di astensione per maternità.
Lavoro intermittente o a chiamata
II contratto di lavoro intermittente deroga il limite relativo alle 400 giornate nei 3 anni disposto dagli artt. 13 e seguenti del D.Lgs. 81/2015 e successive modifiche. Si specifica, inoltre, che qualora il dipendente venga chiamato alla prestazione lavorativa, questa può consistere anche in una prestazione di durata inferiore alle 8 ore giornaliere previste per il contratto a tempo pieno, a condizione che ne sia data comunicazione al lavoratore, anche verbalmente, e quest’ultimo abbia accettato la richiesta dell’Azienda.
Lavoro ripartito
Il contratto di lavoro ripartito è uno speciale contratto di lavoro mediante il quale due lavoratori assumono in solido l’adempimento di una unica e identica obbligazione lavorativa.
Fermo restando il divieto di porre in essere nuovi contratti di job-sharing, quelli stipulati prima della entrata in vigore del D.Lgs 81/2015 restano disciplinati secondo le modalità del contratto di lavoro ripartito.
Contratto di lavoro agile
In aderenza alla norma prevista dagli artt. 18 e ss del D.Lgs. 81/2017 e successive modifiche, allo scopo di incrementare la competitività, di rispondere alla necessità da tempo maturata, specifica degli investigatori privati e degli addetti alla sicurezza, e al fine di agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, il presente contratto disciplina il lavoro agile quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilito mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa.
I contratti di lavoro agile potranno essere stipulati da tutte le aziende che abbiano la necessità di eseguire la prestazione lavorativa del lavoratore in parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa.
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