CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 febbraio 2022, n. 5014 – Per il regime del margine non soltanto occorre verificareche il bene compravenduto rivesta i requisito oggettivo, ma altresì che l’acquisto sia stato effettuato da un privato consumatore oppure da un soggetto che non abbia potuto detrarre l’imposta o che abbia agito nel proprio Stato membro in regime di franchigia o che abbia a sua volta assoggettato la cessione al regime del margine ed è onere del cessionario, di verificare la storia del veicolo con riguardo ai suoi precedenti intestatari, come risultanti dalla carta di circolazione, trattandosi di documento indispensabile per il perfezionamento dell’operazione e dunque in suo possesso, e da ulteriori dati di rapido reperimento, che, senza la pretesa di oneri investigativi inesigibili, consentano comunque di accertare la legittimazione degli stessi ad esercitare il diritto alla detrazione Iva