CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 14 marzo 2018, n. 6267

Tributi – IRAP – Medico – Impiego di un dipendente – Configurazione del presupposto di autonoma organizzazione – Esclusione

Rilevato che

l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, avverso la sentenza con la quale la C.T.R. della Campania, sezione staccata di Salerno, ha confermato la decisione di primo grado che aveva riconosciuto a B.P., esercente la professione di medico, il diritto al rimborso dell’IRAP versata nell’anno 2004, non ricorrendo, nella specie, il presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione; che l’intimato non ha svolto difese;

considerato che l’Agenzia delle entrate, con i due motivi di ricorso proposti, da esaminarsi congiuntamente, denunciando violazione di legge nonché insufficiente e contraddittoria motivazione, censura la sentenza impugnata per non avere la C.T.R. valutato che il contribuente aveva assunto in data 25.2.2004 una dipendente, corrispondendo nell’anno d’imposta una retribuzione pari a € 6.013,00, circostanza questa che risultava incompatibile con l’esercizio di un’attività priva di autonoma organizzazione;

che è consolidato il principio giurisprudenziale secondo cui il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui;

che, di recente, le Sezioni Unite (sent. n. 9451 del 2016) hanno precisato che l’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive non integra, di per sé, il presupposto impositivo dell’IRAP;

che il ricorso è infondato, essendo irrilevante ai fini della configurabilità del requisito dell’autonoma organizzazione la circostanza – posta a fondamento dell’impugnazione – che il professionista si sia avvalso di un lavoratore dipendente, le cui mansioni, come emerge dalla retribuzione percepita, sono meramente esecutive;

che il ricorso va dunque rigettato;

che non v’è luogo a provvedere sulle spese del giudizio, stante l’assenza di attività difensiva del contribuente;

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.