CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 15 febbraio 2021, n. 3865 – Al fine di valutare, in materia di IRAP, la sussistenza del presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione, anche solo ove il contribuente si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui, tale da superare la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni meramente esecutive di segreteria, come anche nel caso di attività svolta da praticanti la quale, pur assolvendo in astratto ad una preminente finalità formativa, non esime il giudice dal verificare se, in concreto, tenendo anche conto dell’entità dei compensi corrisposti, costituisca un contributo alla produttività del contribuente, incrementandone il reddito