Commissione Tributaria Regionale per la Campania sezione 3 sentenza n. 3838 depositata il 23 aprile 2018
contributo unificato
I comuni non godono del beneficio dell’ammissione alla prenotazione a debito del contributo unificato tributario, così come previsto dall’art. 158 del D.P.R. n° 115/2002 (TUSG), non essendo rinvenibile nell’ordinamento attuale un’espressa previsione di legge che ne legittimi l’estensione ai suddetti enti locali.
Svolgimento del processo
IL Comune di Santa Maria Capua Vetere , con il ricorso di primo grado , impugna l’avviso di irrogazione di sanzioni relativo ad insufficiente versamento del contributo unificato , sostenendo la illegittimità della pretesa con plurime argomentazioni, quali la carenza di motivazione, la carenza del diritto di imposizione , la ingiustificatezza della applicazione della presunzione legale in tema di individuazione del valore della lite.
Il primo giudice osserva che l’invito della amministrazione finanziaria scaturisce dall’avere il comune depositato atto di appello avverso sentenza sfavorevole della CTP:
rileva che , in applicazione dell’art 158 TUSG, l’ente, in qualità di pubblica amministrazione in senso soggettivo, usufruisce dell’ istituto della prenotazione a debito; ne consegue la illegittimità della pretesa relativa alle sanzioni , fondata su un titolo a sua volta illegittimo. Il Ministero delle finanze propone appello insistendo nella nullità della decisione , che avrebbe violato la regola della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato e, nel merito ,per il rigetto del ricorso di primo grado.
MOTIVI
L’eccezione di nullità e infondata.
Occorre premettere che correttamente la CTP ha introdotto in fase di contraddittorio la questione della validità della pretesa sanzionatoria sul presupposto della infondatezza dell’obbligo dell’ente di versare il contributo unificato.
La questione d’altronde non può ritenersi estranea al giudizio ma ne 1e strettamente connessa anzi ne rappresenta la premessa logico-giuridica ;è evidente che la sanzione richiesta non può essere rivendicata sulla base di un titolo principale che si appalesi illegittimo.
Se la condotta causativa della sanzione è immune da censure / la sanzione stessa non può essere oggetto di pretesa. Trattasi di un necessario presupposto della domanda , implicito fondamento della legittimità della pretesa impugnata. La questione integra un antecedente ineliminabile ai fini del decidere, questione rilevabile d’ufficio che non invade un campo riservato al potere di disposizione della parte. Infatti il perimetro di valutazione ex officio resta circoscritto agli effetti che si ripercuotono sulla dovutezza della sanzione ed è unicamente intrinseco ad essa.
In altre parole gli aspetti della legittimità della sanzione sono tutti di competenza del giudice e possono anche riguardare la legittimità1 della fonte sottostante alla pretesa .
Per altro verso la pretesa azionata con l’invito impugnato e’ applicativa di una conseguenza sanzionatori a legata ad una eventuale insufficienza del versamento del contributo;
pertanto l’indagine del giudice non può prescindere dall1esame della dovutezza della insufficienza e pertanto della legittimità1 del titolo fondativo della pretesa medesima.
Correttamente pertanto il primo giudice ha sollevato la questione pregiudiziale.
L’art. 158 Testo Unico Spese di giustizia -nella versione novellata ex art. 37 coma 6 lett. a di 98\2011 conv. con modificazioni dalla L.111\2011-recita ” nel processo in cui è parte l1amministrazione pubblica sono prenotati a debito ,se a carico della amministrazione :
a) il contributo unificato , nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo tributario”.
E’ pacifico che l’ente locale debba considerarsi ,in quanto soggetto dotato di poteri e di organizzazione pubblici, appartenente alla categoria delle Pubbliche amministrazioni.
Tuttavia l’art. 3 del medesimo testo unico recita in tema di definizioni : “ai fini del presente testo unico , se non diversamente ed espressamente indicato “amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito” e “l’amministrazione dello stato o altra pubblica amministrazione ammessa da norme di legge alla prenotazione a debito di imposte o di spese a suo carico”.
L’art. 3 cit pertanto integra ed interpreta il cit .art. 158 ,segnandone i confini . Alla luce della disposizione, non qualsiasi pubblica amministrazione può usufruire dell’istituto ma soltanto il soggetto pubblico a ciò legittimato da una specifica norma di legge . Tra l’altro ricordiamo che il testo unico , quale opera di raccolta e riordino di precedenti discipline normative ,non può modificare le norme in vigore se non con espresso provvedimento . Peraltro la lettera del medesimo art 158 TUGS recita “( spese nel processo in cui e’ parte l’amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito e recupero delle stesse )” con cio’ stesso precisando che, perché’ la PA goda del beneficio, debba ricorrere il presupposto specificativo della ammissione “allo stesso , presupposto da ricercarsi ovviamente aliunde ,in diversa norma di legge.
Premesso pertanto che il testo unico non innova la materia ne’ potrebbe farlo se non per espressa indicazione , occorre verificare se è dato rinvenire normativa ad hoc in materia a proposito dell’ente territoriale . Lo stesso dpr 115\2002 esonera dal contributo il processo già esente dalla imposta di bollo;
in materia di campione civile ,la prenotazione a debito e’ prevista per le amministrazioni dello stato (art.17 sul bollo ed art.1 legge sul gratuito patrocinio) e per gli enti parificati alle amministrazioni dello stato.
Non e’ di conseguenza dubbio che la prenotazione a debito ,quanto nel processo tributario, esuli dai casi specificamente disciplinati . In ordine al terzo motivo di gravame, il collegio osserva :
l’art. 14 comma 3 bis TUGS prevede che il valore della lite debba risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso; nell’ipotesi di assenza della dichiarazione , opera la presunzione del valore massimo ex art 13 TUGS comma 6.
Si tratta di presunzione iuris et de iure ,pur legata ad una mera formalità, che tuttavia deve essere inderogabilmente adempiuta . Nelle memorie introduttive inoltre la commissione tributaria regionale – Ufficio recupero spese di giustizia – ha precisato che la indicazione del valore, pur contenuta nella nota di iscrizione a ruolo, prodotta dall’ente con l’atto di appello RGA 4814\13, risulta priva di firma e data.
Non ricorre pertanto la ipotesi della sanatoria della omissione della dichiarazione attraverso una integrazione della stessa con atto separato , ipotesi contemplata dalla direttiva MEF 14\12\2012 ( che esige tuttavia la dimostrazione della provenienza della dichiarazione ,resa nell’atto separato, dalla medesima parte tenuta a farlo nelle conclusioni del ricorso).
Quanto alla obiezione, contenuta nel ricorso introduttivo ma non reiterata nelle controdeduzioni in secondo grado, circa la impossibilità ,per il funzionario addetto, di verificare l’insufficiente pagamento attraverso l’esame dell’atto, occorre ribadire che la dichiarazione ex art- 13 cit. e’ atto formale onde la omissione emerge per tabulas e non attiene al compito di verifica assegnato al funzionario preposto dell’ufficio dall’art. 14 TUGS .
L’appello deve essere accolto , la sentenza di primo grado riformata ed il ricorso di primo grado respinto. La peculiarità della lite autorizza la compensazione delle spese di entrambi i gradi
P Q M
Sciogliendo la riserva, Accoglie l’appello e ,in riforma della sentenza di primo grado ,respinge il ricorso di primo grado.
Compensa tra le parti le spese del doppio grado.
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