CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 giugno 2018, n. 14211

Contratto di lavoro giornalistico – Iscrizione nel registro dei praticanti giornalisti – Requisiti – Licenziamento – Violazione dell’art. 35, D.Lgs. n. 198/2006

Fatto

Rilevato che: il Tribunale di Crotone, a seguito di ricorso depositato ai sensi della legge nr. 92 del 2012, art. 1, comma 48, dichiarava, con ordinanza dell’8.7.2014, la nullità del licenziamento di R.C., perché intimato da E. Srl, in violazione dell’art. 35 del d.Lgs. nr. 198 del 2006;

rigettata, altresì, l’opposizione proposta ai sensi dell’art. 1, comma 51 e ss. legge nr. 92 del 2012, la Corte di Appello di Catanzaro, investita con gravame di E. srl, con sentenza nr. 1495 del 2015 (del 17.11.2015-23.11.2015), respingeva il reclamo; per quanto più di rilievo, la Corte territoriale disattendeva la tesi della nullità del contratto di lavoro giornalistico concluso tra le parti e – conseguentemente – la prospettazione del libero recesso; osservava, infatti, che la lavoratrice era in possesso del requisito necessario, ai sensi dell’art. 34 del D.lgs nr. 69 del 1963, per l’iscrizione nel registro dei praticanti giornalisti, presupposto di validità del contratto di lavoro; al riguardo, la Corte distrettuale riteneva che il limite numerico di quattro giornalisti professionisti redattori ordinari si riferisse solo all’ipotesi di svolgimento del tirocinio presso un’agenzia quotidiana di stampa di diffusione nazionale e non anche a quello presso il servizio giornalistico della radio e della televisione (categoria alla quale apparteneva la datrice di lavoro) e che, dunque, valido il contratto, non lo era il recesso, in quanto intimato in violazione dell’art. 35 del d.lgs nr. 198 del 2006;

per la cassazione della sentenza E. srl ha proposto ricorso, affidato ai seguenti motivi:

con un primo motivo, parte ricorrente denuncia – ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod. proc. civ. – la violazione e falsa applicazione dell’art. 34 della legge nr. 69 del 1963 per avere la Corte di appello ritenuto non applicabile il requisito numerico di “quattro giornalisti” in relazione allo svolgimento della pratica giornalistica presso un’emittente televisiva;

con un secondo motivo, denuncia – ai sensi dell’art. 360 nr. 5 cod.proc.civ. – motivazione insufficiente su un fatto decisivo della controversia consistente nell’omesso esame che presso la società E. vi fosse un solo giornalista professionista;

ha resistito con controricorso R.C.;

Diritto

Considerato che: il primo motivo è infondato;

in via generale, il contratto giornalistico ovvero quello di formazione giornalistica presuppone, quale indefettibile condizione di validità, la sussistenza di uno status professionale del lavoratore che deriva dalla sua iscrizione all’albo dei giornalisti ovvero a quello dei praticanti giornalisti;

l’iscrizione negli albi professionali, quale accertamento costitutivo (rectius ricognizione cui la legge attribuisce effetti costitutivi) dello status professionale, è di esclusiva competenza degli organi professionali;

in particolare, la domanda per l’iscrizione, nel registro dei praticanti, ai sensi dell’art. 33 della legge nr. 69 del 1963, deve essere corredata, per quanto più di rilievo nella presente controversia, «dalla dichiarazione del direttore comprovante l’effettivo inizio della pratica di cui all’art. 34»;

l’art. 34 richiede che «la pratica giornalistica deve svolgersi presso un quotidiano, o presso il servizio giornalistico della radio o della televisione, o presso un’agenzia quotidiana di stampa a diffusione nazionale e con almeno 4 giornalisti professionisti redattori ordinari, o presso un periodico a diffusione nazionale e con almeno 6 giornalisti professionisti redattori ordinari»;

nella specie, parte ricorrente contesta la validità dell’iscrizione nel registro dei praticanti giornalisti di R.C. (da cui deriverebbe la nullità del contratto di lavoro e quindi la legittimità del recesso), per difettare la stessa del requisito integrato dalla «dichiarazione del direttore» di un tirocinio giornalistico presso una struttura editoriale avente le caratteristiche di cui al predetto art. 34 (cfr. ricorso in cassazione, pag. 11); si assume, infatti, la mancanza, presso E. s.r.l., di un numero di giornalisti professionisti (almeno 4) idonei a garantire un utile praticantato;

tuttavia, a fronte di una siffatta deduzione, omette di trascrivere – e quindi di produrre – il documento (atto di iscrizione all’albo) il cui contenuto assume decisività ai fini del giudizio di fondatezza della denunciata violazione, così ponendosi in violazione degli obblighi di specificità imposti dagli cui agli artt. 366 nr. 6 e 369 nr. 4 cod.proc.civ.;

il secondo motivo è assorbito; in ogni caso l’esame del vizio di motivazione risulterebbe precluso ai sensi dell’articolo 348 ter cod. proc. civ., commi 4 e 5, a tenore del quale, allorquando la sentenza d’appello conferma la decisione di primo grado, il ricorso per Cassazione può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui ai numeri 1-2-3 e 4 del primo comma dell’articolo 360 cod. proc. civ. (disposizione applicabile anche al giudizio di reclamo, cfr. Cass. nr. 23021 del 2014);

le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 5.000,00 per compensi, oltre euro 200,00 per esborsi, spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13.