MINISTERO LAVORO – Decreto ministeriale 18 aprile 2018
Definizione delle procedure di presentazione della domanda di pensione, ai fini dell’applicazione del beneficio di cui all’articolo 1, commi 147 e 148, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e di verifica della sussistenza dei requisiti da parte dell’ente previdenziale
Art. 1
Oggetto e finalità
1. Il presente decreto, in attuazione dell’art. 1, comma 153, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, definisce le procedure di presentazione della domanda di pensione, ai fini dell’applicazione del beneficio di cui all’art. 1, commi 147 e 148, della predetta legge e della verifica della sussistenza dei requisiti da parte dell’ente previdenziale.
Art. 2
Presentazione delle domande
1. Possono presentare domanda di pensione, in applicazione del beneficio di cui all’art. 1, comma 147, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, tutti i lavoratori che si trovino nelle condizioni di cui all’art. 1, comma 148, della predetta legge.
2. Le domande di cui al comma 1 sono presentate, in modalità esclusivamente telematica, all’Istituto nazionale previdenza sociale – INPS, secondo il modello predisposto dall’Istituto e approvato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
3. La domanda è corredata dalla dichiarazione del datore di lavoro, resa su modulo predisposto dall’INPS e che costituisce parte integrante del modello di cui al comma 2, attestante i periodi di svolgimento delle professioni di cui all’allegato B del decreto ministeriale di cui all’art. 1, comma 153, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 resi alle proprie dipendenze, il contratto collettivo applicato, il livello di inquadramento attribuito, le mansioni svolte, nonché il relativo codice professionale ISTAT ove previsto.
4. Le domande presentate con modalità diverse da quelle di cui al comma 2 sono irricevibili.
Art. 3
Elementi documentali di valutazione delle domande
1. Il diritto al beneficio è comprovato attraverso la verifica, anche d’ufficio, delle comunicazioni obbligatorie del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 1, comma 1180, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. In mancanza della comunicazione obbligatoria di cui al comma 1, il diritto può essere provato anche per mezzo della dichiarazione del datore di lavoro di cui all’art. 2, comma 3.
3. In caso di mancanza delle comunicazioni di cui al comma 1 e della dichiarazione di cui al comma 2 per accertabile oggettiva impossibilità, per cessazione dell’attività, del datore di lavoro di renderla, il lavoratore può allegare alla domanda di cui all’art. 2 una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante i periodi di svolgimento delle professioni di cui all’allegato B del decreto ministeriale di cui all’art. 1, comma 153, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il contratto collettivo applicato, le mansioni svolte il livello di inquadramento attribuito, nonché il relativo codice professionale ISTAT ove previsto.
Art. 4
Verifica della sussistenza delle condizioni di accesso al beneficio
1. Al fine dell’accoglimento della domanda di pensione, la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 1, comma 147 e 148, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è accertata dall’INPS mediante verifica della conformità delle dichiarazioni del lavoratore e del datore di lavoro, di cui ai precedenti articoli, con i dati disponibili nei suoi archivi o attraverso lo scambio dei dati con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e della sussistenza dell’eventuale oggettiva impossibilità, per cessazione dell’attività, da parte del datore di lavoro di rendere la dichiarazione di cui all’art. 2, comma 3, ai sensi dell’art. 3, comma 3.
2. Accertata, ai sensi del comma 1 del presente articolo, l’oggettiva impossibilità del datore di lavoro di rendere la dichiarazione di cui all’art. 2, comma 3, nel caso di cui all’art. 3, comma 3, l’INPS trasmette gli atti all’Ispettorato Nazionale del Lavoro – INL che compie le necessarie verifiche ispettive delle dichiarazioni rese dal richiedente.
3. Nelle more delle verifiche ispettive, l’INPS provvede a istruire la domanda e può provvedere sulla stessa se, decorso il termine di trenta giorni dalla trasmissione degli atti, l’INL non abbia comunicato gli esiti delle proprie verifiche.
4. L’INPS deve comunque valutare eventuali comunicazioni dell’INL pervenute oltre il termine di cui al precedente comma.
5. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all’attuazione delle disposizioni del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 01 febbraio 2024 Modalità di utilizzo dei dati fiscali relativi ai corrispettivi trasmessi al Sistema tessera sanitaria Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «dati fiscali», i…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 21 ottobre 2021, n. 29362 - Il requisito costitutivo dell'età anagrafica per la pensione supplementare dev'essere perfezionato al momento della domanda amministrativa, restando privo di qualsivoglia rilevanza il…
- CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE - Sentenza 05 dicembre 2019, n. C-398/18 e C-428/18 - La normativa UE osta alla normativa di uno Stato membro che impone, come condizione di ammissibilità di un lavoratore ad una pensione anticipata, che l’importo della…
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 29247 depositata il 20 ottobre 2023 - La pensione supplementare costituisce un beneficio autonomo, sicché il regime dell'età pensionabile va determinato avendo riguardo non alla data in cui si verificano i requisiti…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 01 settembre 2020, n. 18172 - I requisiti per la pensione supplementare maturano dalla domanda amministrativa e ad essa si applica il regime dell'età pensionabile vigente al momento della domanda di pensione ed i…
- MINISTERO delle IMPRESE e del MADE IN ITALY - Decreto ministeriale del 26 luglio 2023 - Definizione delle modalità di pubblicità della sezione speciale istituita dall'articolo 140-quinquies del codice del consumo, relativa agli enti legittimati a…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- In caso di errori od omissioni nella dichiarazione
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 10415 depos…
- Processo tributario: competenza del giudice tribut
La sentenza n. 186 depositata il 6 marzo 2024 del Tribunale Amministrativo Regio…
- Prescrizione quinquennale delle sanzioni ed intere
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 11113 depos…
- L’utilizzo dell’istituto della compens
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 17116 depositata il 2…
- IMU: no all’esenzione di abitazione principa
La Corte di Cassazione. sezione tributaria, con l’ordinanza n. 9496 deposi…