CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 15 giugno 2018, n. 15841
Imposte dirette – IRPEF – Accertamento – Redditometro – Maggior reddito – Onere del contribuente
Ritenuto che
La contribuente Z.R. impugnava l’avviso di accertamento n. TF7011001416/2010 relativo all’anno 2005, con il quale veniva rilevato, con metodo sintetico, un maggior reddito imponibile ai fini irpef di euro 40.329,60, e l’avviso di accertamento TF7011001439/2010 relativo all’anno 2006, con il quale veniva rilevato un maggior reddito imponibile ai fini irpef di euro 40.424,40, eccependo omesso contraddittorio preventivo ed errata applicazione dell’art. 38 dpr 600 del 1973. In particolare deduceva che in un presunto acquisto di quote societarie per euro 495.000, su cui si fondava l’accertamento, il pagamento del prezzo era, in realtà, simulato, per cui tale somma non era effettivamente in suo possesso.
La CTP di Napoli rigettava il ricorso e la CTR della Campania rigettava l’appello della contribuente, affermando che l’accertamento si basava su una presunzione semplice che doveva essere superata da prova contraria, e dichiarava inammissibile il motivo relativo al mancato contraddittorio in quanto domanda nuova proposta per la prima volta in appello.
Per la cassazione di tale ultima sentenza ricorre la contribuente sulla base di tre motivi di ricorso.
L’Agenzia delle Entrate non si è costituita nei termini con controricorso.
Considerato che
Con il primo motivo di ricorso la contribuente deduce violazione dell’art. 360 comma 1 n. 3 e 5 c.p.c. per violazione degli artt. 2697 c.c. e 38 dpr 600 del 1973 ed omessa e carente motivazione su punto decisivo della controversia, atteso che a fronte della mera presunzione semplice di disponibilità di maggior reddito basata sulla operazione di acquisto di quote per circa 500.000 euro, la contribuente aveva fornito una serie di elementi costituenti idonea prova contraria per dimostrare la mera simulazione del pagamento del prezzo dell’operazione.
Con il secondo motivo deduce omessa e carente motivazione su punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., in merito alla violazione dell’art. 38 dpr 600 del 1973 e carenza di motivazione, per quanto attiene alla mancanza di contraddittorio preventivo.
Con il terzo motivo deduce omessa motivazione e nullità della sentenza in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.
Il primo motivo è fondato, con assorbimento dei restanti.
La CTR non ha motivato sulla ragione per cui gli elementi addotti dal contribuente dovevano ritenersi inidonei a superare la presunzione semplice operante in favore dell’ufficio. Questo, naturalmente, non significa che nel merito la tesi del contribuente sia fondata, ma integra il vizio dedotto. La sentenza impugnata, infatti, si limita a richiamare un principio generale, secondo cui in tema di accertamento sintetico l’ufficio può avvalersi di presunzioni semplici ed è onere del contribuente dimostrare che gli elementi che fondano la presunzione semplice non sono idonei a far ritenere provati i fatti da cui deriva l’accertamento del maggior reddito, ma nulla dice sulla sua applicazione al caso concreto, neppure con motivazione per relationem, limitandosi alla affermazione secondo cui “la CTP ha fatto corretta applicazione di tale principio”, senza ulteriori specificazioni in relazione alla situazione in esame.
Né la suddetta formulazione consente di ravvisare, nella specie, una motivazione implicita in base alla quale si possa ritenere che la CTR abbia inteso affermare che gli elementi addotti dal contribuente erano inidonei a superare la presunzione, atteso che la motivazione implicita presuppone che le argomentazioni non espresse siano state affrontate, superate e logicamente contenute nelle argomentazioni che, invece, sono state espresse. Nella specie, al contrario, si è in presenza della mera affermazione di un principio e della generica affermazione di corretta applicazione dello stesso da parte della CTP, senza alcun riferimento agli elementi del caso concreto, e ciò non dà alcuna garanzia del fatto che la CTR abbia affrontato ed implicitamente risolto la questione prospettata dal contribuente, essendo tale formulazione del tutto compatibile anche con un omesso esame degli elementi da quest’ultimo addotti.
L’accoglimento del primo motivo comporta, quindi, l’annullamento della sentenza impugnata ed il rinvio della causa alla CTR della Campania, anche per la decisione sulle spese.
Comporta altresì l’assorbimento dei restanti motivi di ricorso.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo, assorbiti i restanti.
Cassa la sentenza impugnata con rinvio alla CTR della Campania, in diversa composizione.
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