CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 19 giugno 2018, n. 16143
Lavoro – Imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi – Importo differenziale per ciascuna mensilità di retribuzione – Violazione o falsa applicazione dei contratti o accordi collettivi di lavoro
Rilevato che
La Corte d’Appello di Reggio Calabria, con sentenza resa pubblica il 21/3/2013, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, condannava la I.S. Spa alla corresponsione in favore di A.A., I.B., M.M., A.C. e F.T. dell’importo differenziale pari ad euro 30,09 per ciascuna mensilità di retribuzione dovuta nel periodo 1° settembre 2006 – 31 dicembre 2007, oltre accessori e spese, facendo leva sia sul tenore letterale della previsione contrattuale, che mostrava di far riferimento al meccanismo degli scatti biennali anche per i neoassunti, sia sulla base del comportamento complessivo assunto dalle parti.
La cassazione di tale decisione è domandata dalla I.S. s.p.a. sulla base di tre motivi.
Le parti intimate non hanno svolto attività difensiva.
Considerato che
1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 22 c.c.n.l. per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi del 25/5/2001 nonché del successivo c.c.n.l. 19/12/2007, e violazione o falsa applicazione degli artt. 1362 c. 2 e 1363 c.c.
Si duole della erroneità della lettura delle disposizioni contrattuali collettive di settore perché “in aperto contrasto con il contenuto letterale delle clausole nelle stesse norme contenute (art. 1362 c.1 c.c.)”, perché “errata sul piano logico/sistematico (art. 1363 c.c.) e comunque smentita dal comportamento complessivo delle stesse parti stipulanti i citati c.c.n.l. (art. 1362 c.c.)”.
2. La censura è ammissibile in quanto la denuncia di violazione o di falsa applicazione dei contratti o accordi collettivi di lavoro, ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c., come modificato dall’art. 2 del d.lgs. n. 40 del 2006, è parificata sul piano processuale a quella delle norme di diritto, sicché, anch’essa comporta, in sede di legittimità, l’interpretazione delle loro clausole in base alle norme codicistiche di ermeneutica negoziale (artt. 1362 ss. c.c.) come criterio interpretativo diretto e non come canone esterno di commisurazione dell’esattezza e della congruità della motivazione, senza più necessità, a pena di inammissibilità della doglianza, di una specifica indicazione delle norme asseritamente violate e dei principi in esse contenuti, né del discostarsi da parte del giudice di merito dai canoni legali assunti come violati o di una loro applicazione sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti (Cass. n. 6335 del 2014; conf. Cass. n. 26738 del 2014).
3. Essa è tuttavia infondata in quanto va condivisa l’interpretazione della disciplina contrattuale collettiva operata dai giudici del gravame e confermata da precedente arresto di questa Corte relativo a fattispecie sovrapponibile a quella qui scrutinata (vedi, in motivazione, Cass. n. 7717 del 2018), in base alla quale il tenore letterale dell’art. 22 in contesa, secondo cui “a partire dal 4° anno di anzianità … essi (ndr. riferito agli <incrementi automatici biennali>) saranno corrisposti secondo gli importi previsti dalla tabella allegata al presente c.c.n.l.”, non può significare, come patrocinato dalla società, che, trascorso il periodo triennale di sospensione degli aumenti per gli assunti dopo il 1° giugno 2001, detti incrementi si cristallizzerebbero per tutta la durata di vigenza del contratto collettivo; infatti l’esegesi proposta dalla società collide con il dato letterale che configura gli emolumenti in discorso come “incrementi … biennali” e che manifesta la comune intenzione delle parti sociali di far riprendere il decorso del tempo per lo scatto per ogni biennio successivo alla prima fase di neutralizzazione.
4. Il secondo motivo, con cui si denuncia “omesso esame del parere del 20 maggio 2005 a firma del direttore della FISE in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.”, risulta inammissibile in quanto, oltre a fondarsi su di un presupposto insussistente (atteso che la sentenza gravata alla pag. 8 prende in considerazione la nota FISE, a cui non attribuisce rilievo perché promanante “da una delle parti sociali”), censura come fatto decisivo una circostanza che tale non è, ben oltre i limiti imposti dall’art. 360 c.p.c., co. 1, n. 5, novellato, così come rigorosamente interpretato da Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014;
5. Con il terzo motivo la ricorrente si duole dell’errata interpretazione della nota congiunta del 10/12/2004 sottoscritta da tutte le organizzazioni sindacali e datoriali stipulanti il c.c.n.l. di settore, ribadendone la rituale produzione, che confermava la debenza, da parte datoriale, del cd. incremento automatico biennale in misura fissa, prospettando violazione e falsa applicazione degli artt. 1362- 1363 c.c., 115- 116 c.p.c. nonché vizio di motivazione ex art. 360 comma primo n.5 c.p.c..
6. Anche detto motivo presenta profili di inammissibilità.
Premesso che le informazioni e osservazioni che ai sensi dell’art. 425 cod. proc. civ. vengono fornite in giudizio dall’associazione sindacale, salva l’ipotesi in cui siano suffragate da elementi aventi un’intrinseca valenza probatoria, hanno la funzione di fornire chiarimenti ed elementi di valutazione riguardo agli elementi di prova già disponibili, e rientrano, in tali limiti, nella nozione di materiale istruttorio valutabile dal giudice, con la motivazione richiesta dalle circostanze (vedi Cass. 19/6/2004 n. 11464), deve ritenersi che la Corte di merito abbia proceduto ad una puntuale esegesi dell’atto. Dopo averlo analizzato, ha infatti negato che recasse alcun significativo apporto alla tesi sostenuta dalla società, con argomentare che non risponde ai requisiti della assoluta omissione, della mera apparenza ovvero della irriducibile contraddittorietà e dell’illogicità manifesta che avrebbero potuto giustificare il sindacato in questa sede di legittimità, ai sensi del novellato testo di cui all’art. 360 comma primo n.5 c. p .c..
7. Il ricorso va pertanto respinto.
Nulla va disposto per le spese, in difetto di attività difensiva degli intimati.
Occorre tuttavia dare atto della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall’art. 1, co. 17, I. n. 228 del 2012.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- MINISTERO LAVORO - Decreto ministeriale 06 giugno 2022, n. 25 - Determinazione del costo medio orario del lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia, disinfestazione e servizi integrati/multiservizi, riferito ai periodi…
- MINISTERO del LAVORO - Decreto ministeriale n. 52 del 27 settembre 2023 - Determinazione del costo medio orario del lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia, disinfestazione e servizi integrati/multiservizi, riferito…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 01 giugno 2022, n. 17808 - La denuncia ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, della violazione o falsa applicazione dei contratti collettivi di lavoro è ammissibile limitatamente ai contratti collettivi nazionali,…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 06 ottobre 2022, n. 29043 - La denuncia ai sensi dell'art. 360, comma 1°, n. 3, c.p.c., della violazione o falsa applicazione dei contratti collettivi di lavoro è ammissibile limitatamente ai contratti collettivi…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 25 ottobre 2022, n. 31505 - La violazione o la falsa applicazione dei contratti collettivi di lavoro può essere denunciata ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. limitatamente ai contratti collettivi…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 13 gennaio 2022, n. 930 - La denuncia ai sensi dell'art. 360, comma 1°, n. 3, c.p.c., della violazione o falsa applicazione dei contratti collettivi di lavoro è ammissibile limitatamente ai contratti collettivi nazionali,…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Autoriciclaggio: in tema di sequestro preventivo s
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 10663 depositata il 1…
- La prova rigorosa del pagamento della retribuzione
La prova rigorosa del pagamento della retribuzione spetta al datore di lavoro, i…
- Imposta di registro: non va applicata sulle clauso
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 3466 depositata i…
- Le perdite su crediti derivanti da accordi transat
Le perdite su crediti derivanti da accordi transattivi sono deducibili anche se…
- L’art. 7 L. n. 604/1966 consente al datore d
L’art. 7 L. n. 604/1966 consente al datore di lavoro di comunicare il licenziame…