CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 03 luglio 2018, n. 17385
Rapporto di lavoro subordinato – CCNL Metalmeccanici – Trattamento retributivo – Congruità – Parametro valutativo – Art. 36 Cost.
Rilevato
che con sentenza del 26 settembre 2016, la Corte d’Appello di Salerno, in riforma della sentenza resa dal Tribunale di Nocera Inferiore, e rigettava la domanda proposta da G.G. nei confronti della M. S.r.l., avente ad oggetto il pagamento quale cessionario dell’azienda, cui il primo era adibito, delle residue spettanze dovute in relazione al rapporto di lavoro subordinato prestato presso la medesima azienda alle dipendenze dei successivi titolari della stessa dall’ 1.07.1993 al 29.12.2010; che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto, non diversamente dal primo Giudice, la domanda fondata sull’affermazione della operatività nella specie dell’art. 2112 c.c. e la medesima norma effettivamente applicabile, ma, contrariamente alla pronunzia del Tribunale, non dovute le somme risultanti dalla CTU contabile espletata in primo grado in quanto fondato sull’applicazione diretta ed integrale del CCNL Metalmeccanici – PMI, quando la domanda risultava basata sull’applicazione dell’art. 36 Cost., con riferimento ai contratti collettivi del settore trasporti e spedizioni e comunque, per non essere risultata provata la spettanza delle differenze retributive, rivendicate a titolo di indennità per ferie non godute, di straordinario e di TFR; che per la cassazione di tale decisione ricorre il G., affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, la M. S.r.l.;
che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;
Considerato
che, con il primo motivo, posto sotto la seguente rubrica ” 1) Violazione e falsa applicazione delle norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro ed omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c. n. 3 e 5)”, il ricorrente imputa alla Corte di aver fondato il proprio pronunciamento sulla valorizzazione di un errore puramente materiale, errore agevolmente desumibile da corretto riferimento ad altro contratto tanto dei conteggi prodotti in atti quanto dalle prassi operative dell’azienda; che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 246 c.p.c. in una con il vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, il ricorrente imputa alla Corte territoriale la considerazione solo parziale delle risultanze istruttorie indotta da un giudizio di inattendibilità di alcuni testi illegittimamente spinta fino al punto di ritenerne l’inidoneità a testimoniare; che l’impugnazione proposta deve ritenersi inammissibile considerata nel suo complesso anche al di là dell’inammissibilità delle specifiche censure qui distintamente sollevate;
che, in effetti, considerata la mancata contestazione, da parte del ricorrente, di quanto affermato dalla Corte territoriale circa la rispondenza della causa petendi al giudizio di proporzionalità ex art. 36 Cost. del trattamento retributivo percepito, e a dirsi come non risulti in questa sede impugnata l’effettiva ratio decidendi sottesa alla pronunzia della Corte territoriale, ratio per la quale la valutazione della congruità della retribuzione va operata non con riferimento alle singole voci retributive contemplate dal contratto collettivo invocato quale parametro valutativo, bensì con riguardo alle sole voci costitutive della paga base (cfr. Cass. Sez. Lav. n. 27138 del 04/12/2013) legittimandosi così il rigetto della domanda relativa al pagamento di voci retributive puramente accessorie o di derivazione contrattuale (tra l’altro pretese non in ragione del loro mancato riconoscimento, ma semplicemente sulla base della differenza monetaria tra il trattamento applicato e quello previsto dal contratto) in relazione a quanto accertato circa l’eccedenza effettivamente corrisposta al ricorrente rispetto a quanto risultante dal contratto collettivo parametro a titolo di paga base che comunque resta l’inammissibilità del primo motivo, per non avere il ricorrente, in questa sede, allegato alcun elemento idoneo a comprovare la riconducibilità ad un errore meramente materiale dell’inesatta indicazione nel ricorso introduttivo del contratto collettivo parametro nonché del secondo motivo restando la valutazione di inattendibilità delle dichiarazioni testimoniali rimessa al libero convincimento del Giudice qui congruamente espresso in motivazione;
che, pertanto condividendosi la proposta del relatore, il ricorso va dichiarato inammissibile; che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 3.700,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
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