CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 settembre 2018, n. 21867
Tassa sulle emissioni di anidride solforosa – Diniego di rimborso dell’importo maggiore
Ritenuto
che la Commissione tributaria regionale della Calabria, con la sentenza in epigrafe, ha respinto l’appello della Agenzia delle Dogane, e confermato la sentenza di primo grado, che aveva dichiarato illegittimo il diniego di rimborso dell’importo maggiore, rispetto a quello liquidabile in base ai criteri di calcolo previsti dal D.P.R. 26 ottobre 2001, da E. s.p.a. corrisposto, nell’anno 1998, a titolo di imposta sulle emissioni di anidride solforosa ed ossidi di azoto, ai sensi della L. n. 449 del 1997, ritenendo che le disposizioni regolamentari avessero contenuto integrativo delle norme di legge istitutive del tributo, che le disposizioni amministrative di attuazione, emanate dalla Amministrazione finanziaria con circolare 2/2/1998, in attesa della adozione del predetto regolamento, avessero natura provvisoria e non definitiva, dovendo intendersi effettuati a titolo di mero acconto i versamenti di imposta eseguiti anteriormente ai criteri – definitivi – di calcolo della imposta, stabiliti con il D.P.R. n. 416 del 2001, più favorevoli ai contribuenti, legittimati a richiedere la restituzione dei maggiori importi versati;
che la Agenzia delle Dogane impugna la sentenza per cassazione deducendo due motivi, illustrati con memoria, mentre la intimata non ha svolto attività difensiva;
Considerato
che la ricorrente deduce, con il primo mezzo d’impugnazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma primo, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 17, commi dal 29 al 33, l. n. 449 del 1997, in combinato disposto con il d.p.r. n. 416 del 2001, 1, 4, 10, 11 e 12 disp. att. c.c., giacché il giudice di appello ha erroneamente attribuito efficacia retroattiva al Regolamento di cui al d.p.r. citato, nonché, con il secondo mezzo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma primo, n. 5, motivazione insufficiente circa un punto controverso e decisivo del giudizio, giacché il giudice di appello si è limitato ad affermare apoditticamente l’applicabilità, nel caso di specie, del predetto Regolamento applicativo della l. n. 449 del 1997;
che la questione oggetto di ricorso è stata già posta all’attenzione di questa Corte e va risolta nel senso che “La tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO2) e di ossidi di azoto (NOX), istituita con legge 27 dicembre 1997, n. 449, si applica a decorrere dalla data prevista dalla legge istitutiva (1o gennaio 1998), in quanto contiene una compiuta predeterminazione degli elementi costitutivi della fattispecie impositiva, ed il regolamento attuativo da essa previsto, emesso a distanza di tre anni (D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 416), non ha efficacia retroattiva, neanche in relazione ai criteri di quantificazione delle somme dovute, sia perché la legge qualifica come meramente “applicative” le emanande norme regolamentari, sia perché a queste ultime non può attribuirsi esplicazione di effetti in violazione del principio di irretroattività degli atti normativi, di cui all’art. 11 disp. prel. cod. civ.” (Cass. n. 2850/2012, n. 26859/2009, n. 20665/2008);
che, pertanto, il primo motivo di ricorso va accolto, con assorbimento del secondo, e cassata la sentenza impugnata, la quale, invece, ha ritenuto fondata la richiesta di rimborso delle somme versate dall’E. in base alla L. n. 449 del 1997, in quanto calcolate in eccesso rispetto alla quantificazione determinabile per effetto dei criteri di calcolo della quantità dei fumi emessi, previsti dal successivo D.P.R. n. 416 del 2001; che non essendo necessario procedere ad ulteriori accertamenti in fatto (art. 384 c.p.c., comma 2), la causa può essere decisa, nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo della società contribuente;
che il progressivo consolidarsi della giurisprudenza di legittimità giustifica la compensazione delle spese dell’intero giudizio;
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della società contribuente. Compensa le spese dell’intero giudizio.