CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 settembre 2018, n. 21980
Somma indebitamente ricevuta a titolo di TFR – Pagamento di due anticipi sul TFR ricevuti nel corso del rapporto, non detratti dalla somma corrisposta alla cessazione del rapporto – Diritto alla ripetizione
Rilevato che
1. il Tribunale di Cagliari accoglieva la domanda formulata da A. s.p.a. – Azienda regionale sarda trasporti, nei confronti di G. G. S., al fine di ottenerne la condanna alla restituzione della somma di € 19.622,85, oltre interessi e rivalutazione, da questa indebitamente ricevuta a titolo di TFR, sul presupposto che le verifiche contabili amministrative avevano evidenziato il pagamento di due anticipi sul TFR ricevuti nel corso del rapporto, che non erano stati detratti dalla somma maturata dalla lavoratrice ed a lei corrisposta alla cessazione del rapporto.
2. La Corte d’appello di Cagliari, Sezione di Sassari, in riforma della sentenza di primo grado, respingeva invece la domanda. La Corte argomentava che l’appello era fondato là dove la S. lamentava che il giudice di prime cure avesse ritenuto raggiunta la prova del diritto alla ripetizione dell’A., in base alla produzione di due buste paga che non consentivano la verifica della regolarità del conteggio della somma richiesta. Rilevava che A. aveva determinato l’ammontare della somma asseritamente indebita in base a una mera operazione matematica di sottrazione tra quanto corrisposto e quanto a suo dire sarebbe spettato alla dipendente, mentre il conteggio del TFR dev’essere redatto in maniera analitica con la specificazione delle voci considerate e degli importi corrispondenti alle tabelle contrattuali, allo scopo di mettere il dipendente in condizione di verificarne la correttezza. Né soccorrevano le dichiarazioni dei testi, che avevano confermato soltanto che la S. aveva ricevuto due anticipi sul TFR, circostanza tra l’altro dalla stessa ammessa.
3. Per la cassazione della sentenza A. S.p.A. – azienda regionale sarda trasporti – ha proposto ricorso, affidato ad un unico motivo, illustrato anche con memoria ex art. 380 bis comma 2 c.p.c., cui ha resistito con controricorso G. G. S..
Considerato che
1. A. deduce la violazione o falsa applicazione degli articoli 115 e 416 comma terzo c.p.c. . Riferisce che controparte sin dal giudizio di primo grado non aveva contestato la ricezione degli acconti e aveva formulato una contestazione del tutto generica in ordine alla misura dell’importo ricevuto in eccesso come determinato da essa A., riferendo anzi che con missiva del 8.5.2008 aveva formulato la proposta transattiva di restituire la somma eventualmente ricevuta in eccesso in rate mensili. Aggiunge che la lavoratrice conosceva l’ammontare del TFR spettantele, avendolo l’azienda comunicato in data 2 marzo 2001, con lettera sottoscritta per ricevuta di accettazione (doc. 3 allegato al ricorso per cassazione). La Corte d’appello aveva dunque errato nel richiedere la prova di circostanze che in giudizio anche all’esito della mancata contestazione risultavano acquisite.
2. Il motivo è in primo luogo ammissibile, contrariamente a quanto assunto dalla parte controricorrente, in quanto la violazione processuale è stata dedotta non in riferimento all’apprezzamento delle risultanze probatorie operato dal giudice di merito, ma all’errata individuazione degli oneri probatori del ricorrente, quali risultanti all’esito della difesa del convenuto.
Né osta all’ammissibilità del ricorso il fatto che A., vittorioso in primo grado, sia rimasto contumace in appello, essendo questa la sede per far valere le critiche alla sentenza di secondo grado.
3. Il ricorso è altresì fondato.
La Corte ha ritenuto che la domanda fosse totalmente sprovvista di prova, laddove la circostanza dell’erogazione del TFR senza diffalco degli acconti ricevuti, che ne costituiva il presupposto, non era stata contestata, ma ammessa dalla parte convenuta. In giudizio si poneva quindi (solo) la questione, che avrebbe dovuto essere accertata sulla base degli elementi nella disponibilità di entrambe le parti, della corretta quantificazione del T.F.R..
4. Il Collegio ritiene quindi che il ricorso debba essere accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Cagliari, che dovrà procedere a nuovo esame in relazione alla circostanza (l’ammontare del T.F.R. spettante) in ordine alla quale è sorto contrasto, da cui dipende la quantificazione dell’indebito richiesto in restituzione.
5. Al giudice designato competerà anche la regolamentazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolamentazione della spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Cagliari.
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