AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 25 ottobre 2018, n. 53
Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 – Trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127
Con l’interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente
Quesito
[…].
Il quesito proposto […] è di seguito riportato.
La società [ALFA] (di seguito società istante o istante) svolge tramite incaricati “porta a porta” l’attività di vendita al dettaglio di prodotti […] su tutto il territorio nazionale. La sua struttura di vendita è composta da […] filiali commerciali distribuite sul territorio nazionale, ognuna avente un numero di Repertorio Economico Amministrativo (REA) alla Camera di Commercio locale.
Ad ogni filiale fanno riferimento più venditori impegnati nelle vendite a domicilio nel relativo territorio.
Ciascun venditore, dotato di automezzo, è responsabile della giacenza delle merci, consegnate loro in conto vendita, che restano di proprietà dell’istante. Le vendite vengono certificate attraverso un terminale (computer portatile e pos) che ogni venditore utilizza per l’emissione della fattura e per l’incasso della moneta elettronica; mentre l’incasso, relativo alle vendite effettuate per contante, viene depositato presso il Banco Posta entro il giorno lavorativo successivo.
Vista la propria struttura di vendita l’istante ritiene di poter rientrare tra i soggetti con “più punti cassa per singolo punto vendita”, di cui al paragrafo 3 delle specifiche tecniche (Versione 4.0 – Novembre 2017) allegate al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016, prot. n. 182017 e, quindi, di potersi avvalere dell’invio telematico dei corrispettivi.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
[…], l’istante precisa quanto segue:
– i terminali di vendita sono assegnati, in modo univoco ed attraverso tracciamento informatico, agli incaricati alla vendita. Essi si trovano all’interno del punto vendita ad inizio e fine giornata, mentre la posizione GPS dei mezzi […] è recuperabile in tempo reale. In caso di eventuali controlli, da parte delle autorità preposte, presso il Punto Vendita/[…], è compito del personale di filiale mettere a loro disposizione le credenziali di accesso al portale […] e fornire le istruzioni che permettono ai verificatori di individuare, in tempo reale, il posizionamento GPS di tutti i mezzi […] operanti presso il Punto Vendita/[…]. Il collegamento tra il mezzo […], l’incaricato alla vendita e il Punto Cassa avviene tramite interrogazione del sistema gestionale di Filiale […]. L’incaricato alle vendite è affidatario sia del mezzo […] che del Punto Cassa;
– i mezzi […] ed i terminali di vendita sono assegnati ai singoli incaricati alla vendita. Tutti i mezzi […] al termine dell’attività di vendita giornaliera fanno ritorno in filiale per il ricovero notturno del mezzo […];
– i terminali portatili […], operano attraverso il software […], che consente di gestire le giornate di vendita, la relazione con il cliente mediante lo storico acquisti, lo stock di merce viaggiante, […] ed il pagamento con PagoBancomat o Carte di Credito.
L’istante ha intenzione di integrare il Server RT in modo da certificare le vendite attraverso il documento commerciale ed inviare elettronicamente i corrispettivi all’Agenzia delle entrate secondo quanto previsto dalla vigente normativa e dalle specifiche tecniche. In particolare, il collegamento dei terminali […] ai dati aziendali sino al server RT e all’Agenzia delle entrate potrà avvenire tramite due modalità:
1. WI-FI: prevede che il terminale […] sia nel raggio di copertura della rete WI-FI della filiale a cui lo stesso è assegnato e affidato. La connessione avviene tramite access point con utente e password […];
2. SIM: è gestita come soluzione di BACKUP, nel caso in cui non sia disponibile la rete WI-FI. Avviene tramite SIM dati che lavorano esclusivamente su rete sicura […].
Ciò premesso, l’istante chiede se sia possibile l’adozione del sistema di certificazione tramite corrispettivi telematici di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.
Parere dell’agenzia delle entrate
[…]. L’articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, emanato in tema di “Trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici, in attuazione dell’articolo 9, comma 1, lettere d) e g), della legge 11 marzo 2014, n. 23”:
1. offre la possibilità, ai soggetti che effettuano le operazioni di cui all’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 di “optare per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del predetto decreto”;
2. stabilisce che la memorizzazione e la trasmissione avvengano “mediante strumenti tecnologici che garantiscano l’inalterabilità e la sicurezza dei dati”;
3. demanda ad apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate di definire “le informazioni da trasmettere, le regole tecniche, i termini per la trasmissione telematica e le caratteristiche tecniche degli strumenti”, nonché “ogni altra disposizione necessaria per l’attuazione delle disposizioni”.
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016 n. 182017 sono state definite le specifiche tecniche degli strumenti tecnologici attraverso cui operare la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, la modalità per l’esercizio dell’opzione, l’individuazione delle informazioni da trasmettere, il loro formato e i termini di trasmissione, le regole di approvazione delle componenti hardware e software degli strumenti tecnologici atte a garantire la sicurezza, l’autenticità, l’integrità e la riservatezza dei dati memorizzati e trasmessi.
Le specifiche tecniche allegate a tale provvedimento (Versione 4.0 – Novembre 2017), al paragrafo 3, precisano, poi, che “Per gli esercenti che operano con un numero non inferiore a tre punti cassa per singolo punto vendita e che rispettano i requisiti di seguito elencati, la memorizzazione e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri dei singoli punti cassa possono essere effettuate mediante un unico “punto di raccolta”. Il “punto di raccolta” è costituito da un Registratore Telematico collegato ai singoli punti cassa (…) definito “Server di consolidamento-Registratore Telematico” (di seguito, solo Server-RT). Il Server-RT – necessariamente allocato presso il singolo punto vendita – rappresenta sempre il primo punto in cui vengono raccolti i corrispettivi e costituisce lo strumento che sigilla i file e li invia al sistema AE”.
[…].
In base alle precisazioni e agli ulteriori elementi informativi forniti, è possibile qualificare l’organizzazione rappresentata come una struttura con più “punti cassa” [terminali] per singolo punto vendita [filiale]. La circostanza che i diversi punti cassa non siano collocati all’interno del singolo punto vendita non costituisce motivo ostativo, atteso che il sistema descritto sembra garantire la sicurezza e l’inalterabilità dei dati trasmessi dai terminali al server-RT collegato ai vari punti cassa, e collocato all’interno di ciascun punto vendita e consentire efficaci operazioni di controllo da parte delle autorità preposte.
Pertanto, sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene che l’istante possa adottare il sistema di certificazione tramite corrispettivi telematici di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.
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