AGENZIA DELLE ENTRATE – Provvedimento 30 dicembre 2019

Modifiche al provvedimento n. 106701 del 28 maggio 2018 riguardante le regole tecniche per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri relativi alle cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 1-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, d’intesa con il direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, sentito il Ministero dello sviluppo economico

Dispone

1. Al provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate n. 106701 del 28 maggio 2018, sono apportate le seguenti modifiche:

a) I punti 2.2 e 2.3 sono sostituiti dai seguenti:

2.2 La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica delle informazioni di cui al punto 1.1 sono obbligatorie a partire dal 1° gennaio 2020 con riferimento agli impianti che, nel 2018, hanno erogato complessivamente benzina e gasolio, destinati a essere utilizzati come carburanti per motore, per una quantità superiore a 3 milioni di litri. Al fine di consentire un avvio graduale, i soggetti passivi IVA che gestiscono i predetti impianti effettuano la trasmissione dei dati dei corrispettivi relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2020 entro il 30 aprile 2020; con riferimento ai dati dei corrispettivi relativi ai mesi da aprile 2020 in poi, si applicano le disposizioni del punto 4.1 del presente provvedimento.

2.3 La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica delle informazioni di cui al punto 1.1 sono obbligatorie a partire dal 1° luglio 2020 con riferimento agli impianti che, nel 2018, hanno erogato complessivamente benzina e gasolio, destinati a essere utilizzati come carburanti per motore, per una quantità superiore a 1,5 milioni di litri;

b) dopo il punto 2.3 è aggiunto il seguente:

2.4 Per tutti i soggetti che non rientrano nei precedenti punti 2.1, 2.2 e 2.3, il termine ultimo di avvio dell’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica delle informazioni di cui al punto 1.1 è il 1° gennaio 2021.

c) dopo il punto 4.1 è aggiunto il seguente:

4.2 Per i soggetti che effettuano la liquidazione periodica IVA con cadenza trimestrale, la trasmissione delle informazioni di cui al punto 1.1 può essere effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.

Motivazioni

L’articolo 1, comma 909, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha modificato l’articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 introducendo, con il comma 1bis, l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi derivanti da cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori.

La predetta disposizione prevede, tra l’altro, che con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, d’intesa con il direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, sentito il Ministero dello sviluppo economico, sono individuati termini graduali per l’adempimento di detto obbligo, anche in considerazione del grado di automazione degli impianti di distribuzione dei carburanti.

Con il presente provvedimento, anche a seguito del confronto con le associazioni di categoria degli operatori di settore e la rilevazione delle problematiche tecniche da questi rappresentate in fase di avvio dell’obbligo a carico degli impianti ad elevata automazione, sono definiti termini di avvio dell’adempimento differenziati per soggetto in relazione all’ammontare della benzina e gasolio erogato nel 2018 per singolo impianto. Inoltre, anche in considerazione delle disposizioni di cui all’articolo 18, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1973, n. 600 in relazione ai termini di liquidazione periodica IVA dei distributori di carburante, viene data la possibilità di ridurre la frequenza di trasmissione dei dati dei corrispettivi da mensile a trimestrale per i soggetti che effettuano la liquidazione periodica IVA trimestralmente.

Il Ministero dello Sviluppo economico, con nota n. 28281 del 23 dicembre 2019, ha fornito parere positivo sul presente provvedimento.

Riferimenti normativi

a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate:

˗ Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma 1)

˗ Statuto dell’Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1)

˗ Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1).

b) Normativa di riferimento:

˗ Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633

˗ Decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1973, n. 600

˗ Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504

˗ Legge 27 luglio 2000, n. 212

˗ Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

˗ Legge 11 marzo 2014, n. 23 (art. 9, comma 1, lettera g)

˗ Decreto legislativo del 5 agosto 2015, n. 127

˗ Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

˗ Legge 4 agosto 2017, n. 124

˗ Legge 27 dicembre 2017, n. 205.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.