AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 28 dicembre 2018, n. 146
Applicazione dell’addizionale del 10% sugli emolumenti variabili corrisposti a dirigenti e collaboratori che operano nel settore finanziario sotto forma di bonus e stock options (art. 33 DL n.78/2010). Interpello Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n.212
Quesito
La Società interpellante è costituita in Italia con rappresentanza stabile quale sede secondaria della banca di diritto francese ALFA, soggetta alla regolamentazione di Banque de France.
L’istante fa presente che il sistema di remunerazione della Società a favore dei propri dipendenti è articolato in una componente fissa ed una variabile stabilita a livello di Gruppo e valido per tutte le succursali e società controllate dalla capogruppo.
Chiede, pertanto, in qualità di sostituto di imposta, quale sia la corretta applicazione dell’addizionale del 10 per cento sui compensi variabili applicabili ai dirigenti ed ai collaboratori di imprese che operano nel settore finanziario, introdotta dall’articolo 33 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella Legge 30 luglio 2010 n. 122) e, in particolare, del comma 2 bis) – aggiunto dal decreto-legge n. 98 del 2011 – il quale dispone che “Per i compensi di cui al comma 1, le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano sull’ammontare che eccede l’importo corrispondente alla parte fissa della retribuzione”.
In proposito l’istante richiama i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate con la circolare n. 41/E del 5 agosto 2011 e la pronuncia della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia – Sezione 16 – (sentenza 5413/2017 – pronunciata in data 8 novembre 2017).
Con riguardo alla citata sentenza, avverso la quale non è stato proposto ricorso in Cassazione ed è passata in giudicato, evidenzia che i giudici, respingendo il ricorso in appello presentato dall’Ufficio, hanno stabilito, tra l’altro che “il comma 2-bis non amplia quindi i presupposti di applicazione dell’addizionale regionale, che rimane sempre applicabile nel caso che la parte variabile superi il triplo della parte fissa della retribuzione ma si limita a precisare che la base imponibile per l’applicazione dell’addizionale è rappresentata dalla parte variabile eccedente l’importo corrispondente alla parte fissa”.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’istante, a seguito della riportata interpretazione giurisprudenziale, ritiene che l’addizionale del 10 per cento si applica quando la retribuzione variabile percepita dal dirigente superi il triplo di quella fissa e solo sulla parte di retribuzione variabile eccedente quella fissa.
Parere dell’agenzia delle entrate
L’art. 33 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122), ha introdotto un’aliquota addizionale del 10 per cento sugli emolumenti variabili corrisposti ai dirigenti e collaboratori che operano nel settore finanziario, sotto forma di bonus e stock options. La base imponibile su cui applicare tale aliquota, originariamente pari ai compensi variabili eccedenti il triplo della parte fissa della retribuzione, è stata in seguito aumentata per effetto dell’articolo 23, comma 50-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111) che ha aggiunto il comma 2-bis al citato art. 33.
Con le circolari n. 4/E del 15 febbraio 2011, e n. 41/E del 5 agosto 2011, la scrivente ha dato indicazioni circa i presupposti nonché le modalità applicative dell’addizionale in esame. In particolare è stato precisato che la modifica normativa intervenuta con l’aggiunta del comma 2-bis ha l’effetto di aumentare la quota di compensi variabili su cui applicare l’addizionale del 10 per cento, dato che la base imponibile è ora pari all’ammontare della retribuzione variabile che eccede l’importo corrispondente alla parte fissa della retribuzione.
La norma non riguarda più la sola parte di retribuzione corrisposta a titolo di bonus e/o stock option eccedente il triplo della retribuzione fissa, ma l’intera eccedenza.
L’interpretazione del comma 2-bis, fornita con la menzionata circolare n. 41/E del 2011, riflette la volontà legislativa desumibile in sede di modifica del citato art. 33.
Nella relazione al maxi-emendamento, presentato in sede di conversione in legge del decreto-legge n. 98 del 2011 (che ha inserito il comma 2-bis), è espressamente affermato che “Per effetto della presente modifica le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del citato articolo 33 si applicano, per i compensi erogati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sull’ammontare dei compensi erogati sotto forma di bonus e stock-options che eccede l’importo corrispondente alla parte fissa della retribuzione”.
La stessa relazione evidenzia la portata innovativa della disciplina introdotta con il citato comma 2-bis, la quale “determina un importante effetto di ampliamento della base imponibile in oggetto, anche in considerazione del fatto che ne risulta allargata la platea dei soggetti sottoposti all’addizionale”. La ratio di tale intervento si pone peraltro in linea di continuità con l’intento originario del legislatore – reso palese dallo stesso comma 1 dell’articolo 33 del decreto legge n. 78 del 2010 – di scoraggiare modalità remunerative variabili considerate pericolose per la stabilità finanziaria “in considerazione degli effetti economici potenzialmente distorsivi propri delle forme di remunerazione operate sotto forma di bonus e stock options”.
Sulla base delle riportate argomentazioni, la scrivente conferma l’orientamento di prassi sopra riportato, anche in considerazione del fatto che la pronuncia di merito a cui l’istante fa riferimento per sostenere le proprie tesi non può considerarsi espressione di un indirizzo giurisprudenziale univoco.
Infatti, altra parte della giurisprudenza di merito si è espressa, più recentemente, in senso favorevole alle tesi dell’Agenzia (CTP di Milano, Sez. 17, n. 632 del 13 febbraio 2018; CTP di Milano, Sez. 8, n. 3302 del 17 luglio 2018).
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Applicazione dell'addizionale del 10 per cento sugli emolumenti corrisposti sotto forma di bonus e stock option a dirigenti e collaboratori che operano nel settore finanziario - Articolo 33 del decreto legge n. 78 del 2010 - Risposta 11 gennaio 2022,…
- CORTE di CASSAZIONE - Sentenza n. 18549 depositata il 30 giugno 2023 - L'imposta addizionale prevista dall'art. 33 del d.l. n. 78 del 2010, conv. in l. n. 122 del 2010 - trattenuta dal sostituto di imposta al momento dell'erogazione degli emolumenti…
- CORTE di CASSAZIONE - Sentenza n. 25509 depositata il 31 agosto 2023 - L'imposta addizionale prevista dal d.l. n. 78 del 2010, art. 33 conv. in l. n. 122 del 2010 trattenuta dal sostituto di imposta al momento dell'erogazione degli emolumenti…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 19 ottobre 2020, n. 22692 - Ritenute fiscali - Stock options ed emolumenti variabili
- Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 4479 depositata il 14 novembre 2019 - La distrazione, invero, è la condotta che determina il depauperamento del patrimonio della società e un bene immateriale quale è l'avviamento commerciale in sé…
- CORTE di CASSAZIONE - Sentenza n. 16208 depositata l' 8 giugno 2023 - La disciplina limitativa del potere di licenziamento (leggi n. 604/1966 n. 300/1970) non è applicabile, ai sensi dell’art. 10 L. n. 604 cit., ai dirigenti convenzionali, quelli cioè…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- In caso di errori od omissioni nella dichiarazione
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 10415 depos…
- Processo tributario: competenza del giudice tribut
La sentenza n. 186 depositata il 6 marzo 2024 del Tribunale Amministrativo Regio…
- Prescrizione quinquennale delle sanzioni ed intere
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 11113 depos…
- L’utilizzo dell’istituto della compens
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 17116 depositata il 2…
- IMU: no all’esenzione di abitazione principa
La Corte di Cassazione. sezione tributaria, con l’ordinanza n. 9496 deposi…