CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 08 febbraio 2019, n. 3744
Tributi – Imposta di registro – Accertamento – Cessione d’azienda – Avviamento – Trasferimento di immobili
Ritenuto che
La Commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza depositata in data 21.02.2013, accoglieva l’appello proposto da M. s.r.l. e, in riforma della decisione della Commissione tributaria provinciale di Milano, annullava l’avviso di accertamento relativo ad imposta di registro per l’anno 2008, col quale era stato rettificato il valore dell’azienda della società, avente ad oggetto l’esercizio di attività alberghiera, che questa aveva ceduto a Milano Investimenti srl, portando l’avviamento commerciale da € 132.095 a € 11.576.785,00.
La CTR rilevava che il valore dell’avviamento indicato nell’atto di cessione era congruo, in quanto l’azienda non era comprensiva dell’immobile in cui era esercitata l’attività (che la M. utilizzava in virtù di un contratto di locazione commerciale con la stessa Milano investimenti srl che, a sua volta, lo deteneva in forza di un contratto di locazione finanziaria stipulato con SBS Leasing s.p.a., proprietaria del bene) e che, contrariamente a quanto ipotizzato dall’ufficio, non v’era necessità che la cessione comprendesse l’immobile; osservava, inoltre, che neppure poteva ritenersi che l’atto fosse in realtà preordinato al trasferimento dell’immobile, riscattato da Milano Investimenti e poi acquisito da Caspio Immobiliare s.p.a. attraverso una complessa operazione- di cessione delle quote e di successiva fusione per incorporazione- intervenuta fra dette società, cui però M. era estranea.
Avverso tale sentenza l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo; M. ha depositato controricorso.
Considerato che
Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’articolo 360, 1° comma, n. 5 c.p.c., per avere la CTR erroneamente ritenuto che il valore dell’azienda ceduta fosse congruo in quanto non comprensivo del trasferimento della proprietà dell’immobile nel quale l’attività era esercitata, omettendo di valutare che le ragioni della rettifica derivavano dal fatto che, il 14.2.2008, dinanzi al medesimo notaio: Milano Immobiliare, il cui patrimonio netto era a tale data di € 453.855, aveva riscattato anticipatamente da SBS Leasing l’immobile condotto in locazione finanziaria (atto 51174), lo aveva rivenduto ad Italease (atto n. 51175) ed aveva poi acquisito l’azienda di M. (atto n. atto n. 51176); le quote di Milano Immobiliare erano state interamente cedute a Caspio Immobiliare s.r.l., al prezzo di 12 milioni di euro circa (atto 51180); Caspio Immobiliare aveva concesso dette quote in pegno ad Italease (atto 51183), a garanzia dell’adempimento del contratto di leasing contestualmente stipulato con tale società con atto privato registrato. A dire della ricorrente, dalla sequenza di tali atti il giudice avrebbe dovuto trarre il convincimento che il prezzo pattuito in corrispettivo delle quote di Milano Immobiliare non era comprensivo del trasferimento della proprietà dell’immobile, che la stessa aveva già alienato ad Italease e che, pertanto, la differenza fra il valore attribuito alle quote e quello, nettamente inferiore, del patrimonio netto della società, andava imputata al maggior valore dell’azienda di M. rispetto a quello dichiarato nell’atto di cessione.
Il motivo non merita accoglimento.
La CTR ha rilevato che il valore dichiarato nell’atto oggetto di rettifica era congruo, non potendo ritenersi che in tale atto fosse contemplato anche il trasferimento della proprietà dell’immobile adibito ad hotel, aderendo all’assunto di M., che aveva affermaito che la cessione delle quote di Milano Investimenti a Caspio Immobiliare era comprensiva del valore dell’immobile riscattato.
L’Agenzia sostiene che, nell’addivenire a tale ricostruzione della vicenda, il giudice d’appello avrebbe, sostanzialmente, omesso di tener conto della diversa successione cronologica degli atti, emergente dal numero di repertorio loro attribuito dal notaio, ma ritiene a torto che il fatto -effettivamente omesso – rivesta valenza decisiva ai fini della prova, che le incombeva, del maggior valore dell’azienda ceduta.
Va al riguardo, in primo luogo, rilevato che, ai sensi dell’art. 62, 1° comma, l. notarile, il notaio non è tenuto a repertare gli atti contestualmente alla loro sottoscrizione, ma “entro il giorno successivo”, sicché ben potrebbe essere accaduto che gli atti di cui si è detto, tutti stipulati nel medesimo giorno, siano stati repertati sotto numeri non corrispondenti alla loro esatta successione cronologica. Tuttavia, anche dato per ammesso che le quote di Milano Immobiliare siano state cedute immediatamente dopo la vendita ad Italease dell’immobile appena riscattato, risulterebbe palesemente illogico presumere che l’attribuzione a dette quote di un valore ben maggiore di quello corrispondente al patrimonio netto della società dichiarato in bilancio sia stato determinato dall’ipotetico maggior valore di avviamento dell’azienda della M. (ricavato semplicisticamente, in difetto di qualsivoglia altro elemento presuntivo, da un’operazione matematica di sottrazione, senza tener conto del doppio trasferimento immobiliare contestualmente intervenuto) anziché dall’indubbio incremento dell’attivo circolante che la società medesima ha ricavato dall’operazione di riscatto e di rivendita dell’immobile (incremento corrispondente alla differenza fra il prezzo ad essa versato da Italease ed il minor prezzo di riscatto corrisposto ad SBS Leasing).
Va, conseguentemente, rigettato il ricorso.
La particolarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese del giudizio di legittimità
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e dichiara compensate le spese del giudizio di legittimità.
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