AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 23 aprile 2019, n. 123
Articolo 1, comma 57, lettera d) della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall’articolo 1, commi da 9 a 11, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Cause ostative all’applicazione del regime cd. forfetario
Quesito
L’istante rappresenta di essere titolare di una ditta individuale e di soddisfare i requisiti di cui ai commi 54 e 55 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come modificata dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (di seguito, legge di bilancio 2019), ai fini dell’accesso al c.d. regime forfetario.
In particolare, l’istante dichiara di aver incassato nel corso del 2018 ricavi per una somma non superiore a euro 65.000.
L’istante precisa altresì che con riferimento al caso di specie non ricorre alcuna delle circostanze di cui al comma 57 della legge n. 190 del 2014, a eccezione di quella di cui alla lettera d).
Il contribuente, infatti, al 31 dicembre 2018 era titolare di una partecipazione in una società di persone, quale socio accomandatario.
Tale partecipazione è posseduta da lunga data e ormai pressoché quiescente. La partecipazione è relativa a una quota di minoranza di una società di persone che esercita attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle dell’istante.
La partecipazione sarà dismessa nella prima metà del 2019, considerato peraltro che la società di cui sopra ha da tempo (oltre un anno e mezzo) cessato quella che era sua originaria attività principale.
Considerato quanto sopra esposto, l’istante chiede delucidazioni in merito all’applicabilità del regime forfettario per il periodo d’imposta 2019.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’istante è dell’avviso che la partecipazione nella società di persone, detenuta al 31 dicembre 2018 e ceduta nel corso del 2019, non preclude l’accesso del contribuente al regime forfettario, al ricorrere dei requisiti di cui ai commi 54 e 55 della legge n. 190 del 2014.
Parere dell’Agenzia delle entrate
Preliminarmente si rappresenta che dal presente parere resta esclusa ogni considerazione in merito ai requisiti di applicazione del regime forfetario previsti dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché delle ulteriori cause ostative ivi previste.
La legge n. 190 del 2014, all’articolo 1, commi da 54 a 89, ha introdotto un regime fiscale agevolato, c.d. regime forfetario, rivolto ai contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni in possesso di determinati requisiti.
La legge di bilancio 2019 ha modificato, con portata estensiva, l’ambito di applicazione del regime forfetario. Tra le altre modifiche apportate, si rileva la riformulazione di alcune delle cause ostative all’applicazione del regime forfetario e, per quanto concerne il quesito posto dall’istante, di quella di cui alla lettera d) del comma 57 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014 .
In particolare, per quel che qui rileva, la lettera d) del comma 57 prevede che non possono applicare il regime forfetario gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all’articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (…).
In argomento, la circolare n. 9/E del 10 aprile 2019, cui si rinvia per completezza, ha chiarito che: “Nel caso in cui il contribuente possieda delle quote in una società in nome collettivo, se lo stesso cede le quote possedute nella s.n.c. entro la fine dell’anno precedente potrà applicare il regime forfetario a decorrere dall’anno successivo e ciò a prescindere che il contribuente inizi una nuova attività o prosegua un’attività già svolta. Stesso ragionamento vale per la partecipazione in altre società di persone (…)“.
Pertanto, in linea di principio, risulta integrata la causa ostativa di cui alla lettera d) del comma 57 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014, secondo quanto chiarito dalla citata circolare n. 9/E del 2019.
Tuttavia, come chiarito dalla predetta circolare n. 9/E del 2019, in considerazione della pubblicazione della legge di bilancio del 2019 nella Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 302 del 31 dicembre 2018 e in ossequio a quanto previsto dall’articolo 3, comma 2, della Legge n. 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente), qualora alla predetta data il contribuente si trovasse, come nel caso in esame, in una delle condizioni tali da far scattare l’applicazione della causa ostativa in esame già a partire dal 2019, lo stesso potrà comunque applicare nell’anno 2019 il regime forfetario e non decadere dallo stesso nel periodo d’imposta 2020, solo a condizione che provveda a rimuovere la causa ostativa entro la fine del 2019.