Trattamento agevolato ai fini dell’imposta di registro: qualora si decade, non è invocabile altro beneficio
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30 Agosto, 2019
Gli Ermellini con l’ordinanza n. 24656 dell’8 ottobre 2018 hanno precisato che la sottoposizione di un atto ad una determinata tassazione, ai fini dell’imposta di registro, con il trattamento agevolato richiesto o comunque accettato dal contribuente, comporta, in caso di decadenza dal beneficio, l’impossibilità di invocare altra agevolazione, in quanto i poteri di accertamento e valutazione del tributo si esauriscono nel momento in cui l’atto viene sottoposto a tassazione e non possono rivivere, sicché la decadenza dell’agevolazione concessa in quel momento preclude qualsiasi altro accertamento sulla base di altri presupposti normativi o di fatto (cfr., ex multis, Cass. 10099/2017).
Ordinanza n. 24656 dell’8 ottobre 2018 (udienza 5 luglio 2018)
Cassazione civile, sezione VI – 5 – Pres. Iacobellis Marcello – Est. Conti Roberto Giovanni
Imposta di registro – Tassazione di un atto con il regime agevolativo – In caso di decadenza dal beneficio il contribuente non può invocare un’altra agevolazione – I poteri di accertamento si esauriscono nel momento in cui l’atto viene sottoposto a tassazione
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FAQs – tributi
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