CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 22 luglio 2020, n. 15581 – Per la fruizione del regime preferenziale relativo alla provenienza della merce importata da un determinato Paese agevolato, il trasporto deve essere effettuato direttamente da Paese agevolato a Paese importatore, senza passaggi intermedi e l’accertamento della non spettanza del regime agevolato comporta l’applicazione del regime daziario ordinario, che è quello c.d. antidumping applicabile alle merci provenienti dal Paese di origine effettiva, e non quello “c.d. normale”, che prevede un’aliquota anch’essa agevolata