Corte di Cassazione sentenza n. 10 depositata il 2 gennaio 2020
Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività – differenze – inammissibilità del ricorso – Differenze retributive – Decreto ingiuntivo – Dipendenti delle Agenzie delle Entrate – Accordo integrativo di livello nazionale
RILEVATO
1. che con sentenza del 14 novembre 2013, la Corte d’Appello di Catania, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Siracusa, rigettava l’opposizione proposta dall’Agenzia delle Entrate di Siracusa avverso il decreto ingiuntivo ottenuto da B.P. per il pagamento di importi a titolo di differenze retributive asseritamente spettanti in virtù della ripartizione del “Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività degli anni 2003 e 2004” ed, in particolare, per l’attività lavorativa effettuata presso il front office dell’ufficio di Siracusa;
2. che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto di dover accogliere un’interpretazione dell’accordo integrativo di livello nazionale per i dipendenti delle Agenzie delle Entrate del 16.12.2004, relativo ai criteri di ripartizione del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per il biennio 2003/2004, per la quale il predetto accordo – lungi dal provvedere, come sostenuto dall’Agenzia delle Entrate di Siracusa, alla determinazione dell’emolumento accessorio in termini tali per cui l’importo fissato andava ad individuare una soglia massima conseguibile dai lavoratori interessati laddove il Fondo relativo fosse risultato capiente, come, sempre a detta dell’Amministrazione, sarebbe desumibile dagli artt. 84 e 85 del CCNL per il comparto della Agenzie fiscali relativo al quadriennio 2002/2005 sulla base della formulazione letterale degli stessi e comunque della lettura dei medesimi imposta in ragione dei vincoli di spesa alla cui osservanza obbliga il disposto dell’art. 2, commi 3 e 3 bis, d.lgs. n. 165/2001 – è, al contrario, volto a quantificare l’emolumento in questione in misura fissa, di modo che l’eccedenza del relativo importo complessivo rispetto alle somme a tale titolo rese disponibili presso gli uffici territoriali risultava dovuto all’erronea indicazione nel predetto accordo del 16.12.2004 dell’importo stesso come spettante al lavoratore al netto e non al lordo delle ritenute fiscali, come poi era stato complessivamente determinato in sede di ripartizione delle somme ai vari uffici sul territorio, errore che si era tentato di superare rinegoziando la clausola in sede collettiva, tentativo il cui esito negativo aveva lasciato in vigore l’originaria intesa, implicando il riconoscimento della sussistenza del diritto del lavoratore ad ottenere l’emolumento accessorio nell’importo come in quell’intesa individuato e, così, al netto delle ritenute;
3. che per la cassazione di tale decisione ricorre l’Agenzia delle Entrate di Siracusa, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, il B.P.;
4. che il controricorrente ha poi presentato memoria;
CONSIDERATO
5. che, con l’unico motivo, l’Agenzia delle Entrate di Siracusa ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 84 e 85 del CCNL per il comparto Agenzie fiscali relativo al quadriennio 2002/2005, dell’accordo nazionale per i dipendenti delle Agenzie delle Entrate del 16.12.2004 e dell’art. 2, commi 3 e 3 bis, d.lgs. n. 165/2001, premesso che il predetto accordo nazionale del 16.12.2004 è pacificamente volto a definire il riparto, per gli anni 2003 e 2004, del peculiare emolumento accessorio spettante ai lavoratori addetti al front offrice nell’ambito del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività costituito ai sensi degli artt. 84 e 85 del CCNL di comparto 2002/2005, con assegnazione alla Direzione Regionale Sicilia del relativo budget complessivo e che l’accordo collettivo integrativo del 3.5.2000 fissava a livello nazionale i criteri distributivi di detto budget tra i vari uffici territoriali, di modo che entro questi limiti di budget i lavoratori addetti al front office potevano effettivamente conseguire la maggiorazione giornaliera prevista in loro favore dall’accordo del 16.12.2004, imputa alla Corte territoriale l’erroneità dell’interpretazione del predetto accordo del 16.12.2004 per aver escluso che lo stesso potesse essere letto nel senso che la determinazione dell’importo della maggiorazione giornaliera fosse stata effettuata dalle parti collettive con riferimento, non ad una misura fissa, ma ad una misura massima erogabile nei limiti delle disponibilità del Fondo, da ritenersi, per di più, la sola interpretazione compatibile con la formulazione letterale della norma collettiva secondo cui l’emolumento in parola andava individuato nell’ambito del Fondo e, in ogni caso, imposta dal disposto dell’art. 2, commi 3 e 3 bis, citato, inteso a sancire la nullità delle norme collettive implicanti il riconoscimento di emolumenti eccedenti i limiti di spesa;
6. che il motivo, si rivela inammissibile, dovendo rilevarsi, da un lato, che l’impugnazione intesa a censurare l’interpretazione di atti negoziali, quale deve qualificarsi, diversamente dal contratto collettivo nazionale di comparto, il contratto sia pure di livello nazionale ma pur sempre integrativo in quanto relativo al personale delle sole Agenzie delle Entrate, implica l’indicazione dei criteri di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e segg. c.c. che si assumono violati, indicazione qui del tutto omessa, avendo l’Agenzia delle Entrate ricorrente prospettato tale censura con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c e dunque con riferimento al vizio di violazione di legge, e, dall’altro, che gli atti richiamati a sostegno delle censure sollevate e, segnatamente, lo stesso accordo del 16.12.2004 ed il successivo accordo del 3.5.2005 non risultano allegati o al più risultano depositati in forma molto parziale, senza che si dia conto in atti della sede processuale in cui si sarebbe provveduto alla loro produzione
7. che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile;
8. che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 3.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
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