MINISTERO GIUSTIZIA – Comunicato 30 aprile 2020
Gli incontri di mediazione possono svolgersi in via telematica
L’ attuale crisi sanitaria e la necessità di distanziamento sociale determinato dal contenimento della diffusione del contagio da Covid-19, hanno inciso non solo sulla genesi del Decreto-legge n. 17 del 18 marzo 2020 (ndr Decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020), cosiddetto Cura Italia, ma anche sul testo di legge in cui è stato convertito con modifiche.
Infatti la Legge n. 27 del 24 aprile 2020 ha previsto con il nuovo comma 20 bis dell’articolo 83 che anche “gli incontri di mediazione in ogni caso possono svolgersi in via telematica con il preventivo consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento”. Quindi, fino al 30 giugno “tutti gli organismi iscritti nel registro tenuto” dal Ministero della Giustizia potranno svolgere la mediazione telematica, dotandosi di sistemi di videoconferenza”. Con una nota diramata dalla Direzione Affari Interni del Dipartimento per gli Affari di Giustizia si precisa che ciò sarà consentito anche “in assenza di apposita previsione nel proprio regolamento di procedura”.
Il comma 20 bis dell’articolo 83, prevede che la procedura per via telematica sia praticabile “anche successivamente a tale periodo”.
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