CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 18 giugno 2020, n. 11819 – Nella scissione societaria in ragione della continuità di rapporto, si è anche stabilito che la procedura di accertamento volta a far valere questa responsabilità solidale può essere svolta mediante notificazione dell’avviso di accertamento nei confronti della società scissa senza necessità di rinnovare la notificazione, ovvero di integrare il contenuto della cartella di pagamento, nei confronti della beneficiaria